CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difes o per procura alle liti in calce a l ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via G. Avezzana n. 51. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nn. 5/6 in [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratorerag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al controricorso da gli Avvo cat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11. Controricorrente avverso la sentenza n.1415/201 7 della Corte di appello di Genova , depositata l’8. 11. 2017. Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21. 3. 2023. R.G. N. 7364/2018.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1415 dell’8. 11. 2017 la Corte di appello di Genova rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della decisione del Tribunale che, decidendo sull’opposizione a decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare al condominiodi [OSCURATO:PERSONA] aroni nn. 5/6 in [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 13.731,32 per spese di gestione ordinaria e straordinaria, aveva respinto i motivi di opposizione e, dato atto che nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA], condebitrice solidale con l’opponente, aveva versato parte della somma richiesta, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato lo Zavaroni al pagamento del residuo debito di euro 6.195,93. In sede di opposizione l’attore aveva dedotto la nullità della delibera di approvazione delle spese di gestione posta a base del decreto ingiuntivo per avere essa ripartito le spese relative ai lavori della terrazza in violazione dei criteri stabiliti dalla legge e per avere approvato la spesa per la manutenzione di uno spazio, utilizzato per i cassonetti della spazzatura, non di proprietà condominiale; aveva altresì eccepito il proprio difetto di titolarità passiva, riferendosi il credito vantato dal condominio a tre unità immobiliari di cui una sola era di sua proprietà, essendo le altre della sorella [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sui motivi di appello la Corte distrettuale dichiarò infondata l’eccezione di nullità della delibera, affermando, in relazione alle spese per i lavori straordinari sulla terrazza, che la erronea applicazione dei criteri di riparto di una spesa costituisce un motivo di annullabilità e non di nullità della delibera condominiale, non risultando la volontà dell’assemblea di introdurre, anche per il futuro, nuovi criteri di riparto, e, con riguardo alle spese di manutenzione dello spazio destinato a l posizionamento de i cassonetti, che la competenza a provvedere dell’assemblea trovava causa nel fatto che tale area era nella disponibilità del condominio, che ne sosteneva i costi di manutenzione. Dichiarò inoltre che il fatto che l’opponente in corso di causa avesse dismessola proprietà di alcuni immobili, per effetto della divisione intervenuta con la sorella, non eliminava il suo debito nei confronti del condominio sorto anteriormente alla divisione. R.G. N. 7364/2018.Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 19. 12. 2017, con atto notificato il 19. 2. 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tremotivi. Il condominio di [OSCURATO:PERSONA] nn. 5/6 in [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera diconsiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 63 disp. att. cod. civ., degli artt. 633, 634, 645, 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1137 e 1421 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale non abbia esaminato il primo motivo di appello che censurava l’affermazione della sentenza di primogrado secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi condominiale,l’opponente non può dedurre vizi di nullità della delibera che ha approvato la relativa spesa, in contrasto con il principio che la nullità della delibera può essere eccepita e rilevata senza limiti. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza. La considerazione che la Corte di appello non abbia preso posizione in merito alla censura risulta invero superata dalla circostanza che il giudice ha comunque esaminato la questionese il vizio denunziato integrasse un caso d i annullabilità o di nullità della delibera.Ne discende che la parte non ha interesse a dolersi del mancato pronunciamento sulla questione, necessariamente preliminare a quella poi affrontata, se, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il condomino possa eccepire, per contestare il suo debito, la nullità della delibera di approvazione della spesa posta a base della pretesa fatta valere nei suoi confronti. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt. 1123, 1126, 1135, 1136, 1137, 2051, 1418 e 1421 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere escluso che il vizio della delibera denunciato desse luogo a nullità della stessa. Si sostiene al riguardoche sul punto la Corte di appello è caduta in un erroneo apprezzamento dei fatti di causa, in quanto con la delibera de qua l’assemblea, nel provvedere sulla spesa per i lavori di riparazione della terrazza, non ha solo disposto di ripartire la spesa in d ifformità d ai criteri di legge, R.G. N. 7364/2018.disapplicando la regola posta dall’art. 1126 cod. civ., ma ha consapevolmente adottato un criterio nuovo, derogando a quello legale, esprimendo così la volontà di modificarlo sostituendolo con uno diverso. Si assume al rigua rdo che tale volontà modificativa emergeva dall’esame della stessa delibera, in particolare dal differente criterio con cui aveva ripartito la spesa relativamente alla terrazza del ricorrente rispetto ad altra terrazza della condomina Cattini. Per tale ragione la delibera avrebbe dovuto essere dichiaratanulla, in forza della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la volontà dell’assemblea, espressa a maggioranza, di adottare un criterio di ripartizione della spesa difforme da quello legale o convenzionale è radicalmente nulla. La nullità, aggiunge il ricorso, avrebbe dovuto essere rilevata anche per la parte del deliberato che aveva approvato le spese di gestione dell’area esterna al condominio, non di proprietàcomune, nei cui confronti l’assemblea non aveva competenza a provvedere, in assenza di qualsiasi indizio sul fatto che il condominio ne avesse da tempo la disponibilità e ne avesse sopportato le spese di manutenzione. Il motivo è infondato ed anche, in parte,inammissibile. La Corte di appello ha escluso che il vizio denunziato, consistente nel fatto che la delibera posta a base del credito del condominio avrebbe applicato un criterio di riparto della spesa difforme da quello legale, potesse essere qualificato come motivo dinullità del deliberato, rilevando che la ripartizione erronea delle spese condominiali costituisce motivo di annullabilità e non di nullità delle relative delibere e precisando sul punto che non emergevano elementi tali da far ritenere che l’assemblea, con la delibera adottata, avesse voluto modificare i criteri generali di riparto stabiliti dalla legge. La soluzione appare giuridicamente corretta ed in linea con l’orien t amento di questa Corte, secondo cui, in tema di ripartizione delle spese di condominio, sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137, ultimo comma, cod. civ., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, n. 2 e n. 3, cod. civ., determini in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di legge, mentre sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia R.G. N. 7364/2018.votate, le delibere attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art.1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini ( Cass. S.U. n. 9839 del 2021; Cass.n. n. 6714 del 2010; Cass. n. 17101 del 2006; Cass. n. 1793 del 2006; Cass. S.U. n. 4806 del 2006 ). Sulla base di tale principio, cui la sentenza si è conformata, l’affermazione della Corte di appello secondo cui non risultavano elementi tali da portare a ritenere che con l’adozione della delibera de quala maggioranza dell’assemblea avesse voluto modificare i criteri stabiliti dalla legge, proiettando così ilcriterio adottato anche per il futuro, integra un apprezzamento di fatto non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimità. In parte qua la censura è quindi inammissibile. Il principio di diritto seguito dalla Corte di appello appare inoltre in linea con l’orientamentodi questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione( Cass. S.U. n. 9839 del 2021 ). Il medesimo epilogodi inammissibilità si configura anche in relazione alla parte della delibera che ha approvato le spese di manutenzione dell’area esterna al condominio, nei cui confronti la Corte distrettuale non ha ravvisato il difetto di competenza dell’assemblea a provvedere, trattandosi di area utilizzata dal condominio per la collocazione dei cassonetti dell’immondizia e quindi rientrante nella disponibilità dello stesso, con conseguente obbligo di sostenerne i costi. Anche in questo caso la censura rivolta dal ricorrente, motivata dalla mancanza di elementi di prova dimostranti tale utilizzazione, si infrange contro il rilievo che l’accertamento sul punto condottodal giudice a quo ha natura fatt uale , come tale non sindacabile in sede di giudizio di legittimità. R.G. N. 7364/2018.Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1123cod. civ., dell’art. 63 disp. att. cod. civ. e dell’art. 757 cod. civ. , lamentando che la sen tenza impugnata abbia ritenuto fondata la pretesa del condominio anche in ordine alle unità immobiliari di cui l’odierno ricorrente non era più proprietario, trascurando di considerare che esse erano state assegnate in sede di divisione alla sorella Francesca e che il negozio divisionale, ai sensi dell’art. 757 cod. civ.,ha effetti retroattivi, con la conseguenza che l’esponente non risultava mai esserne stato proprietario. Il motivo è inammissibile ed anche infondato. Sotto il primo profilo in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, risulta che i contributi gravanti sugli immobili di cui si discute sono stati pagati, in corso di causa, da [OSCURATO:PERSONA], e quindi espuntidalla somma al cui pagamento il ricorrente, revocato il decreto ingiuntivo,è stato condannato con la sentenza. In ogni caso, laddove si rilevi che la censura conservi rilevanza ai fini dell’accertamento della soccombenza in giudizioe quindi della regolamentazione delle spese di lite, il mezzo è infondato, in quanto il principio posto dall’art. 757 cod. civ. per la divisione ereditaria trova applicazione solo con riguardo alla titolarità del bene ed ai rapporti giuridici ad esso relativi, ma non comporta anche il venir meno dei frutti separati o dei debiti scaturenti dal la tito larità e dal godimento del beneantecedenti la divisione. Merita aggiungere che, in materia di condominio, la cessione del bene non libera il precedente proprietario dalla responsabilità per i contributi maturati in data anteriore non solo all’atto di cessione,ma anche alla trasmissione all’amministratore della copia autentica del titolo della cessione, ai sensi dell’art. 63, comma 5, disp. att. cod. civ., disposizione che, per identità di situazioni, è da reputarsi applicabile anche ai negozi di divisione. Ora, la circostanza che la divisione sia intervenuta in corso di causa, esclude di per sé che tale adempimento sia stato eseguitocon riguardo agli oneri condominiali di cui si discute. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. R.G. N. 7364/2018.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigettail ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in