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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27408/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Ricorre dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] Orlando tramite ilproprio difensore di fiducia e procuratore speciale avv.to [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza con cui la Corte di appello di Firenze ha dichiaratoinammissibile l’istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art.629 bis cod.proc. pen. della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 25 marzo1998, irrevocabile dal 5 febbraio 1999 con la quale il ricorrente era statocondannato alla pena di anni diciotto di reclusione e £ 160.000.000 di multa inrelazione ai delitti di cui agli artt.74 e 73 dPR 309/90.2.

Nel ricorso ex art.629 bis cod. proc. pen. l’istante lamentava di essere statogiudicato in contumacia e di non avere avuto conoscenza del procedimento aproprio carico essendo stato dichiarato irreperibile pur risultando, fin dalleindagini preliminari, notizia certa del luogo di domicilio in Colombia all’epoca deifatti e anche in epoca successiva, avendo questi acquisito consapevolezza delprocedimento a suo carico solo all’atto della esecuzione dell’ordine dicarcerazione nel corso dell’anno 2025.3.

La Corte di appello, con l’ordinanza impugnata, ha escluso che il rimediorescissorio, introdotto nell’anno 2014 a seguito della entrata in vigore dellanovella legislativa concernente il giudizio in assenza di cui all’art.420 bis cod.proc. pen., potesse essere applicato anche ai procedimenti definiti all’esito digiudizio contumaciale e, al contempo, ha escluso che la impugnazionestraordinaria potesse essere riqualificata quale richiesta di rimessione in termini,ai sensi dell’art.175, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della diversa funzionee natura dei due istituti, in quanto quello di cui all’art.175 cod. proc. pen. privodi natura impugnatoria.4.

Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso.4.1.

Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazioneall’art.629 bis cod. proc. pen. con riferimento agli art.24 e 111 Costituzione, peravere il giudice di appello operato una distinzione tra procedimento contumacialee in assenza, senza considerare che l’elemento unificante del rimedio rescissorioè quello di fornire una tutela a chi sia stato giudicato con sentenza irrevocabile dicondanna senza avere avuto una conoscenza effettiva del processo, mentre lapronuncia di inammissibilità non aveva considerato la situazione sostanziale diignoranza in cui versava il [OSCURATO:PERSONA].

Illogica era altresì la motivazioneladdove aveva trascurato di esaminate le obiettive risultanze rappresentate dalladifesa del ricorrente, da cui emergeva l’assenza di conoscenza del processo daparte dell’istante.

L’autorità giudiziaria si era limitata ad una petizione diprincipio, in termini astratti, senza considerare la situazione concreta e inparticolare la celebrazione di un giudizio in territorio italiano nell’assolutainconsapevolezza del ricorrente.Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge in relazioneall’art.568, comma 5, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello aveva esclusola possibilità di convertire il rimedio rescissorio in richiesta di rimessione neitermini per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale ai sensidell’art.175, comma 2 cod. proc. pen., assumendo che la causa petendiintrodotta nel ricorso ex art.629 bis cod. proc. pen. era pienamente compatibilecon il rimedio della rimessione nel termine per proporre impugnazione.

Laomessa riqualificazione del rimedio processuale ha gravemente compromesso ildiritto di difesa del condannato, perché lo ha privato della possibilità di accederead una valutazione nel merito delle ragioni dedotte a sostegno della propriarichiesta.Con una terza articolazione assume violazione degli artt. 3, 24 e 111 dellaCostituzione con riferimento al’art.15 bis L.67/2014 che, disciplinando il profilointertemporale a seguito della introduzione della novella normativa sull’assenza,aveva precluso il rimedio rescissorio ai procedimenti nei quali il dispositivo dellasentenza di primo grado fosse stato pronunciato prima della entrata in vigoredella riforma, in quanto norma che determinerebbe una disparità di trattamentotra i soggetti che versano nella identica situazione, che viene disciplinata inmaniera difforme esclusivamente sulla base del dato temporale determinandouna ingiustificata compromissione del diritto di difesa, laddove lo strumento dicui all’art.175 cod. proc. pen. non è in grado di assicurare un equivalente gradodi tutela rispetto alla tutela rescissoria assicurata dall’art.629 bis cod. proc. pen.in quanto strumento soggetto a più rigorosi termini decadenziali e privo dellacapacità di incidere direttamente sul provvedimento esecutivo, lasciando senzaprotezione i soggetti nell’interesse dei quali era stata introdotta la disciplinasull’assenza che imponeva un vaglio rigoroso sulla conoscenza effettiva dellapendenza di un processo a loro carico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso si limita ad avversare le conclusioni del provvedimento dellaCorte di appello che ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione ai sensidell’art.629 bis cod. proc. pen. nel testo vigente prima della riforma Cartabia, maomette del tutto di confrontarsi con le ragioni di ordine processuale che necostituiscono la ratio decidendi, sostanzialmente reiterando la richiesta di revocadella sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Firenze nei confronti delVelez [OSCURATO:PERSONA].In tal modo il primo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto omettedel tutto di confrontarsi con le ragioni, di ordine processuale, ampiamenterappresentate nel provvedimento impugnato, che impediscono l’applicazionedella disciplina sull’assenza ai processi già definiti in epoca antecedente con il ritocontumaciale, atteso che l’art.15 bis Legge 28 aprile 2014, n. 67. 2014, siproponeva proprio lo scopo di regolare gli eventuali conflitti intertemporali conriferimento ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore dellanuova disciplina, mentre non costituiva, trattandosi di norma transitoria, lostrumento per assicurare un rimedio processuale generalizzato, esteso a tutti iprocedimenti definiti, anche con sentenza contumaciale, in epoca anteriore allaintroduzione della nuova disciplina sull’assenza, recepita dall’art.420 bis e ss.cod. proc. pen.Non è vero, pertanto, che la Corte d’appello abbia accolto una interpretazioneeccessivamente formalistica dell’istituto della rescissione del giudicato ex art.629 bis cod. proc. pen. laddove, richiamando la giurisprudenza di legittimitàsecondo cui l’istituto della rescissione non è applicabile ai processi contumacialidefiniti in epoca antecedente alla riforma, ha fatto corretta interpretazione delladisposizione transitoria, mantenendo la distinzione tra il processo celebrato incontumacia rispetto a quello svoltosi in assenza.Orbene, nonostante la preclusione che determina la formazione delgiudicato, l’ordinamento predispone tassativamente degli strumenti idonei allariapertura del giudicato così da poter riparare ad errori incidenti sui dirittifondamenti dell’imputato, così nel caso di assenza “inconsapevole” nel processoè possibile attivare lo strumento previsto all’art. 629 bis cod. proc. pen.Alla luce di ciò, premesso che l’istituto della rescissione ha natura di mezzostraordinario di impugnazione (Cass. sez. 6, n. 36796 del 20 settembre 2021), intale materia, anche ai sensi dell’art 568 cod. proc. pen., vige il principio ditassatività, che non consente di estendere il gravame oltre i casi e i presuppostiespressamente contemplati dalla norma.

Ciò posto, l’art. 629 bis cod. proc. pen.può quindi essere applicato qualora l’imputato “provi che sia stato dichiaratoassente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che nonabbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa”.La Suprema Corte, peraltro, ha già chiaramente affermato che l'istituto dellarescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo aiprocedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a normadell'art. 420 bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativaantecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi ladisciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art.175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Cass. Sez. 5, Sentenza n.10433 del 31/01/2019 Cc., dep. 08/03/2019, Rv. 277240 – 01).

Al riguardo,deve essere ricordato che le Sezioni Unite di codesta Suprema Corte, chiamate apronunciarsi a seguito dell’entrata in vigore della riforma del 2014, avevanoespressamente escluso che l’istituto della rescissione del giudicato potesseapplicarsi ai processi contumaciali, atteso che esso riguarda i condannati nei cuiconfronti si era proceduto in assenza.

Avevano escluso anche qualsiasi problemadi diritto intertemporale, atteso che i processi svoltisi secondo il regimecontumaciale non potrebbero risentire della mancata estensione dello strumentodi impugnazione straordinaria “che si riferisce esplicitamente a un imputato“assente” nei termini definiti dalla nuova disciplina» (Sez.

U, n. 36848 del17/07/2014, Burba, Rv. 259992).La giurisprudenza ha poi ulteriormente sottolineato che: “Anche dopo lariforma Cartabia, (…), permangono le ragioni che avevano indotto le SezioniUnite a ritenere precluso al contumace il ricorso alla restituzione del giudicato.

Alcondannato in contumacia, si può, tuttavia, continuare ad applicare il rimedioripristinatorio previsto dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testoprevigente alla riforma del 2014.

La possibilità di far riferimento al testointrodotto dalla riforma Cartabia – che rispetto al suo antesignano del 2005, sidifferenzia soprattutto per l’onere della prova (nel vecchio sistema, era difattidemandato all’autorità giudiziaria, a fronte dell’allegazione della mancataconoscenza del processo da parte del condannato, l’accertamento dellaconoscenza del processo da parte dell’istante; nel nuovo sistema, invece, spettaal condannato l’onere di provare di non aver avuto effettiva conoscenza dellapendenza del processo) – sembra precluso non solo dall’espresso riferimentodella nuova norma all’imputato «giudicato in assenza», ma anche dall'art. 89 deld.lgs. n. 150 del 2022, che, quanto alle disposizioni dell’art. 175 cod. proc. pen.,ha previsto l'applicazione della nuova disciplina solo alle impugnazioni proposteavverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigoredel d.lgs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20899 del 24/02/2023,Delfino, Rv. 284704).2.

Nonostante l’inapplicabilità dell’art. 629 bis c.p.p., l’imputato non rimaneprivo di rimedi.

Colui che è stato condannato, senza avere avuto conoscenza delprocedimento in base alla disciplina previgente alla riforma del 2014, potràproporre istanza di restituzione in termini ad impugnare in ossequio alle regolegenerali.

In questi stessi termini si è espressa la Suprema Corte - tra le altre conla sentenza Cass. Sez. 3, n. 14631 del 11/01/2024, Rv. 286194 - secondo laquale: “l'eventuale nullità degli atti introduttivi del giudizio che abbianodeterminato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza può essere fattavalere, concorrendone le altre condizioni, con il rimedio della restituzione deltermine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (nella versione vigente prima dellemodifiche introdotte dall'art. 11 legge n. 67 del 2014), in caso di sentenzacontumaciale, o con quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-biscod. proc. pen., in caso di sentenza pronunciata in assenza”.Il secondo motivo di ricorso è pertanto parimenti manifestamente infondato.La Corte d’appello di Firenze, in modo corretto, non ha applicato la regolaprevista all’art. 568 ult. co. cod. proc. pen.La giurisprudenza consolidata, così come ritiene che l’istanza di restituzionenel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420 biscod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione delgiudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione dicui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificaticome impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione neltermine (così Sez. 5, Ordinanza n. 10996 del 08/01/2025, Sez. 3, n. 33647 del08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474; Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, Okoro, Rv.282566), per converso ha riconosciuto che la richiesta di rescissione delgiudicato, quando è presentata in relazione a processo contumaciale neiconfronti di soggetto irreperibile definito, anche nei soli gradi di merito, secondola normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67,è inammissibile, né la stessa può essere qualificata quale richiesta di restituzionenel termine per proporre impugnazione o incidente di esecuzione, giacchéontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell'istituto dellarescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione (Sez. 6, Sent. n. 10000del 14/02/2017, Rv. 269665 – 01; Cass. Sez. 3, Sent. n. 19006 del 14/01/2015Cc., dep. 07/05/2015, Rv. 263510 – 01).3.

La questione di illegittimità costituzionale di cui al terzo motivo di ricorsoappare manifestamente infondata.

La disposizione transitoria di cui all’art. 15 bisl. 67/2014 non si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione sotto il profilodella ragionevolezza; infatti, essa rappresenta una precisa scelta di politicacriminale volta ad armonizzare la legge applicabile nel tempo durante ilpassaggio normativo risolvendo, come sopra precisato, questioni concernenti ildiritto intertemporale in relazione a posizioni processuali non ancora definite almomento della introduzione della nuova disciplina sul processo in assenza.L’ontologica differenza tra il processo contumaciale ed il processo in assenzarende del tutto ragionevole la scelta legislativa di prevedere solo per la secondala possibilità di azionare il rimedio della rescissione del giudicato.

Inoltre, èassente anche qualsivoglia lesione del diritto difesa avendo comunquel’ordinamento posto a disposizione del soggetto sentenziato in contumaciainconsapevole lo strumento della restituzione in termini.4.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente vacondannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni diesonero per assenza di colpa, al versamento di una somma di denaro, a titolo diindennità in favore della Cassa delle ammende, che appare equo determinarecome in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026Il consigliere estensore il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Ricorre dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] Orlando tramite ilproprio difensore di fiducia e procuratore speciale avv.to [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza con cui la Corte di appello di Firenze ha dichiaratoinammissibile l’istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art.629 bis cod.proc. pen. della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 25 marzo1998, irrevocabile dal 5 febbraio 1999 con la quale il ricorrente era statocondannato alla pena di anni diciotto di reclusione e £ 160.000.000 di multa inrelazione ai delitti di cui agli artt.74 e 73 dPR 309/90.2. Nel ricorso ex art.629 bis cod. proc. pen. l’istante lamentava di essere statogiudicato in contumacia e di non avere avuto conoscenza del procedimento aproprio carico essendo stato dichiarato irreperibile pur risultando, fin dalleindagini preliminari, notizia certa del luogo di domicilio in Colombia all’epoca deifatti e anche in epoca successiva, avendo questi acquisito consapevolezza delprocedimento a suo carico solo all’atto della esecuzione dell’ordine dicarcerazione nel corso dell’anno 2025.3. La Corte di appello, con l’ordinanza impugnata, ha escluso che il rimediorescissorio, introdotto nell’anno 2014 a seguito della entrata in vigore dellanovella legislativa concernente il giudizio in assenza di cui all’art.420 bis cod.proc. pen., potesse essere applicato anche ai procedimenti definiti all’esito digiudizio contumaciale e, al contempo, ha escluso che la impugnazionestraordinaria potesse essere riqualificata quale richiesta di rimessione in termini,ai sensi dell’art.175, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della diversa funzionee natura dei due istituti, in quanto quello di cui all’art.175 cod. proc. pen. privodi natura impugnatoria.4. Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso.4.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazioneall’art.629 bis cod. proc. pen. con riferimento agli art.24 e 111 Costituzione, peravere il giudice di appello operato una distinzione tra procedimento contumacialee in assenza, senza considerare che l’elemento unificante del rimedio rescissorioè quello di fornire una tutela a chi sia stato giudicato con sentenza irrevocabile dicondanna senza avere avuto una conoscenza effettiva del processo, mentre lapronuncia di inammissibilità non aveva considerato la situazione sostanziale diignoranza in cui versava il [OSCURATO:PERSONA]. Illogica era altresì la motivazioneladdove aveva trascurato di esaminate le obiettive risultanze rappresentate dalladifesa del ricorrente, da cui emergeva l’assenza di conoscenza del processo daparte dell’istante. L’autorità giudiziaria si era limitata ad una petizione diprincipio, in termini astratti, senza considerare la situazione concreta e inparticolare la celebrazione di un giudizio in territorio italiano nell’assolutainconsapevolezza del ricorrente.Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge in relazioneall’art.568, comma 5, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello aveva esclusola possibilità di convertire il rimedio rescissorio in richiesta di rimessione neitermini per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale ai sensidell’art.175, comma 2 cod. proc. pen., assumendo che la causa petendiintrodotta nel ricorso ex art.629 bis cod. proc. pen. era pienamente compatibilecon il rimedio della rimessione nel termine per proporre impugnazione. Laomessa riqualificazione del rimedio processuale ha gravemente compromesso ildiritto di difesa del condannato, perché lo ha privato della possibilità di accederead una valutazione nel merito delle ragioni dedotte a sostegno della propriarichiesta.Con una terza articolazione assume violazione degli artt. 3, 24 e 111 dellaCostituzione con riferimento al’art.15 bis L.67/2014 che, disciplinando il profilointertemporale a seguito della introduzione della novella normativa sull’assenza,aveva precluso il rimedio rescissorio ai procedimenti nei quali il dispositivo dellasentenza di primo grado fosse stato pronunciato prima della entrata in vigoredella riforma, in quanto norma che determinerebbe una disparità di trattamentotra i soggetti che versano nella identica situazione, che viene disciplinata inmaniera difforme esclusivamente sulla base del dato temporale determinandouna ingiustificata compromissione del diritto di difesa, laddove lo strumento dicui all’art.175 cod. proc. pen. non è in grado di assicurare un equivalente gradodi tutela rispetto alla tutela rescissoria assicurata dall’art.629 bis cod. proc. pen.in quanto strumento soggetto a più rigorosi termini decadenziali e privo dellacapacità di incidere direttamente sul provvedimento esecutivo, lasciando senzaprotezione i soggetti nell’interesse dei quali era stata introdotta la disciplinasull’assenza che imponeva un vaglio rigoroso sulla conoscenza effettiva dellapendenza di un processo a loro carico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso si limita ad avversare le conclusioni del provvedimento dellaCorte di appello che ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione ai sensidell’art.629 bis cod. proc. pen. nel testo vigente prima della riforma Cartabia, maomette del tutto di confrontarsi con le ragioni di ordine processuale che necostituiscono la ratio decidendi, sostanzialmente reiterando la richiesta di revocadella sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Firenze nei confronti delVelez [OSCURATO:PERSONA].In tal modo il primo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto omettedel tutto di confrontarsi con le ragioni, di ordine processuale, ampiamenterappresentate nel provvedimento impugnato, che impediscono l’applicazionedella disciplina sull’assenza ai processi già definiti in epoca antecedente con il ritocontumaciale, atteso che l’art.15 bis Legge 28 aprile 2014, n. 67. 2014, siproponeva proprio lo scopo di regolare gli eventuali conflitti intertemporali conriferimento ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore dellanuova disciplina, mentre non costituiva, trattandosi di norma transitoria, lostrumento per assicurare un rimedio processuale generalizzato, esteso a tutti iprocedimenti definiti, anche con sentenza contumaciale, in epoca anteriore allaintroduzione della nuova disciplina sull’assenza, recepita dall’art.420 bis e ss.cod. proc. pen.Non è vero, pertanto, che la Corte d’appello abbia accolto una interpretazioneeccessivamente formalistica dell’istituto della rescissione del giudicato ex art.629 bis cod. proc. pen. laddove, richiamando la giurisprudenza di legittimitàsecondo cui l’istituto della rescissione non è applicabile ai processi contumacialidefiniti in epoca antecedente alla riforma, ha fatto corretta interpretazione delladisposizione transitoria, mantenendo la distinzione tra il processo celebrato incontumacia rispetto a quello svoltosi in assenza.Orbene, nonostante la preclusione che determina la formazione delgiudicato, l’ordinamento predispone tassativamente degli strumenti idonei allariapertura del giudicato così da poter riparare ad errori incidenti sui dirittifondamenti dell’imputato, così nel caso di assenza “inconsapevole” nel processoè possibile attivare lo strumento previsto all’art. 629 bis cod. proc. pen.Alla luce di ciò, premesso che l’istituto della rescissione ha natura di mezzostraordinario di impugnazione (Cass. sez. 6, n. 36796 del 20 settembre 2021), intale materia, anche ai sensi dell’art 568 cod. proc. pen., vige il principio ditassatività, che non consente di estendere il gravame oltre i casi e i presuppostiespressamente contemplati dalla norma. Ciò posto, l’art. 629 bis cod. proc. pen.può quindi essere applicato qualora l’imputato “provi che sia stato dichiaratoassente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che nonabbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa”.La Suprema Corte, peraltro, ha già chiaramente affermato che l'istituto dellarescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo aiprocedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a normadell'art. 420 bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativaantecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi ladisciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art.175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Cass. Sez. 5, Sentenza n.10433 del 31/01/2019 Cc., dep. 08/03/2019, Rv. 277240 – 01). Al riguardo,deve essere ricordato che le Sezioni Unite di codesta Suprema Corte, chiamate apronunciarsi a seguito dell’entrata in vigore della riforma del 2014, avevanoespressamente escluso che l’istituto della rescissione del giudicato potesseapplicarsi ai processi contumaciali, atteso che esso riguarda i condannati nei cuiconfronti si era proceduto in assenza. Avevano escluso anche qualsiasi problemadi diritto intertemporale, atteso che i processi svoltisi secondo il regimecontumaciale non potrebbero risentire della mancata estensione dello strumentodi impugnazione straordinaria “che si riferisce esplicitamente a un imputato“assente” nei termini definiti dalla nuova disciplina» (Sez. U, n. 36848 del17/07/2014, Burba, Rv. 259992).La giurisprudenza ha poi ulteriormente sottolineato che: “Anche dopo lariforma Cartabia, (…), permangono le ragioni che avevano indotto le SezioniUnite a ritenere precluso al contumace il ricorso alla restituzione del giudicato. Alcondannato in contumacia, si può, tuttavia, continuare ad applicare il rimedioripristinatorio previsto dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testoprevigente alla riforma del 2014. La possibilità di far riferimento al testointrodotto dalla riforma Cartabia – che rispetto al suo antesignano del 2005, sidifferenzia soprattutto per l’onere della prova (nel vecchio sistema, era difattidemandato all’autorità giudiziaria, a fronte dell’allegazione della mancataconoscenza del processo da parte del condannato, l’accertamento dellaconoscenza del processo da parte dell’istante; nel nuovo sistema, invece, spettaal condannato l’onere di provare di non aver avuto effettiva conoscenza dellapendenza del processo) – sembra precluso non solo dall’espresso riferimentodella nuova norma all’imputato «giudicato in assenza», ma anche dall'art. 89 deld.lgs. n. 150 del 2022, che, quanto alle disposizioni dell’art. 175 cod. proc. pen.,ha previsto l'applicazione della nuova disciplina solo alle impugnazioni proposteavverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigoredel d.lgs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20899 del 24/02/2023,Delfino, Rv. 284704).2. Nonostante l’inapplicabilità dell’art. 629 bis c.p.p., l’imputato non rimaneprivo di rimedi. Colui che è stato condannato, senza avere avuto conoscenza delprocedimento in base alla disciplina previgente alla riforma del 2014, potràproporre istanza di restituzione in termini ad impugnare in ossequio alle regolegenerali. In questi stessi termini si è espressa la Suprema Corte - tra le altre conla sentenza Cass. Sez. 3, n. 14631 del 11/01/2024, Rv. 286194 - secondo laquale: “l'eventuale nullità degli atti introduttivi del giudizio che abbianodeterminato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza può essere fattavalere, concorrendone le altre condizioni, con il rimedio della restituzione deltermine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (nella versione vigente prima dellemodifiche introdotte dall'art. 11 legge n. 67 del 2014), in caso di sentenzacontumaciale, o con quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-biscod. proc. pen., in caso di sentenza pronunciata in assenza”.Il secondo motivo di ricorso è pertanto parimenti manifestamente infondato.La Corte d’appello di Firenze, in modo corretto, non ha applicato la regolaprevista all’art. 568 ult. co. cod. proc. pen.La giurisprudenza consolidata, così come ritiene che l’istanza di restituzionenel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420 biscod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione delgiudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione dicui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificaticome impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione neltermine (così Sez. 5, Ordinanza n. 10996 del 08/01/2025, Sez. 3, n. 33647 del08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474; Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, Okoro, Rv.282566), per converso ha riconosciuto che la richiesta di rescissione delgiudicato, quando è presentata in relazione a processo contumaciale neiconfronti di soggetto irreperibile definito, anche nei soli gradi di merito, secondola normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67,è inammissibile, né la stessa può essere qualificata quale richiesta di restituzionenel termine per proporre impugnazione o incidente di esecuzione, giacchéontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell'istituto dellarescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione (Sez. 6, Sent. n. 10000del 14/02/2017, Rv. 269665 – 01; Cass. Sez. 3, Sent. n. 19006 del 14/01/2015Cc., dep. 07/05/2015, Rv. 263510 – 01).3. La questione di illegittimità costituzionale di cui al terzo motivo di ricorsoappare manifestamente infondata. La disposizione transitoria di cui all’art. 15 bisl. 67/2014 non si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione sotto il profilodella ragionevolezza; infatti, essa rappresenta una precisa scelta di politicacriminale volta ad armonizzare la legge applicabile nel tempo durante ilpassaggio normativo risolvendo, come sopra precisato, questioni concernenti ildiritto intertemporale in relazione a posizioni processuali non ancora definite almomento della introduzione della nuova disciplina sul processo in assenza.L’ontologica differenza tra il processo contumaciale ed il processo in assenzarende del tutto ragionevole la scelta legislativa di prevedere solo per la secondala possibilità di azionare il rimedio della rescissione del giudicato. Inoltre, èassente anche qualsivoglia lesione del diritto difesa avendo comunquel’ordinamento posto a disposizione del soggetto sentenziato in contumaciainconsapevole lo strumento della restituzione in termini.4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente vacondannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni diesonero per assenza di colpa, al versamento di una somma di denaro, a titolo diindennità in favore della Cassa delle ammende, che appare equo determinarecome in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026Il consigliere estensore il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]