Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 1972

Cassazione n. 23122/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1972 avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il ricorso - che denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva (primo motivo) e il vizio di motivazione segnatamente in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico - è manifestamente infondato, generico e contiene censure inedite, in quanto: - la mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta solo in relazione a mezzi istruttori articolati ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che il ricorso neppure indica, non potendo venire in rilievo al riguardo il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.; - l'atto di appello non aveva invocato la ludopatia come elemento atto ad escludere l'imputabilità e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciaresiccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - nel resto l'impugnazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentita, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che è a dirsi anche in relazione all'elemento soggettivo, profilo rispetto al quale il ricorso si affida pure a enunciati ipotetici; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delif ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] CANG7.1 1- LA 2 i U 2026 U Fure o [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1972 avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il ricorso - che denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva (primo motivo) e il vizio di motivazione segnatamente in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico - è manifestamente infondato, generico e contiene censure inedite, in quanto: - la mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta solo in relazione a mezzi istruttori articolati ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che il ricorso neppure indica, non potendo venire in rilievo al riguardo il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.; - l'atto di appello non aveva invocato la ludopatia come elemento atto ad escludere l'imputabilità e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciaresiccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - nel resto l'impugnazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentita, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che è a dirsi anche in relazione all'elemento soggettivo, profilo rispetto al quale il ricorso si affida pure a enunciati ipotetici; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delif ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] CANG7.1 1- LA 2 i U 2026 U Fure o [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23122/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris