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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07371/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero 13447 del ruolo generale dell’anno 202 4 , sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa in data 14 giugno 2024 nel giudizio iscritto al n. 24146/2023 del R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.

C A [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiarare la competenza del Tribunale di Roma; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di figli ed eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], domandarono al Tribunale di Roma la condanna della Repubblica federale tedesca e dello Stato Italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis , sofferti in conseguenza dell’internamento e della deportazione dal settembre 1943 al maggio 1945 del loro congiunto, all’epoca militare italiano, presso un campo di concentramento nazista.

Alla lite spiegò attiva resistenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel giudizio depositò motu proprio atto di costituzione anche il Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], il quale dedusse la propria titolarità passiva rispetto alla domanda attorea.

2. Con ordinanza resa il 20 settembre 2023, il Tribunale di Roma declinò la propria competenza ratione loci in favore del Tribunale di Napoli, individuando il forum destinatae solutionis, rilevante ai fini della applicazione dell’art. 25 cod. proc. civ., nel luogo di ubicazione della tesoreria provinciale deputata al pagamento nella cui circoscrizione aveva domicilio il creditore, domicilio sito, nella specie, in Comune ricadente nel distretto di Corte di appello di Napoli.

3. Riassunta la controversia, con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ravvisando la devoluzione della lite al Tribunale di Roma.

A suffragio dell’assunto, il giudice partenopeo , premesso che la domanda risarcitoria era stata azionata nei confronti della Repubblica Italiana, rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e priva di articolazioni periferiche sul territorio nazionale, ha rilevato r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] come la tesoreria di detta Presidenza avesse esclusiva sede in Roma, ivi pertanto radicandosi il luogo dove doveva eseguirsi l’obbligazione.

4. Innanzi questa Corte il P.G. ha depositato conclusioni come in epigrafe, mentre le parti non hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va affermata la competenza ratione loci del Tribunale di Roma.

2. L’enunciata conclusione postula alcune premesse generali di carattere sistematico.

Ai sensi dell’art. 25, primo periodo, cod. proc. civ. , la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art.28 cod. proc. civ.) né per adesione delle parti costituite all’indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti delle barrier e preclusiv e poste dal codice, anche d i ufficio dal giudice (art.38, terzo comma, cod. proc. civ.).

La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall’art. 25 cod. proc. civ., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (sul tema, specificamente, Cass. 03/09/2004, n. 17880nonché, più di recente, Cass. 26/11/2020, n.26883) .

Nelle controversie in cui sia convenuta un’amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudice competentesi stabilisce con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione o deve r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] eseguirsi l’adempimento oppure ancorain cui si trova la cosa oggetto della domanda (art.25, secondo periodo, cod. proc. civ.).

In siffatte cause, quando l’obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l’individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell’illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione).

Circaquesto secondo criterio, tuttavia, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall’art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali (segnatamente: l’art.54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliatocfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza, Cass. 16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v.

Cass.17/09/2015, n. 18287; Cass. 04/10/2004, n. 19808).

3. Così definite le coordinate di orientamento, nella vicenda de qua la ragione causale della domanda (risarcimento danni da fatto illecito) e l’originario destinatario della stessa (la Presidenza del Consiglio dei Ministri) inducono, senza incertezze, a dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Roma sulla controversia.

Esclusa infatti la possibile operatività del forum commissi deliciti (per essere il denunciato illecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quanto al forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle regole di contabilità di Stato, si avvale di un’unica r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tesoreria, ubicata in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali (negli stessi termini, Cass. 08/11/2022, n. 32766).

4. Occorre ora interrogarsi se ed in qual maniera spieghi incidenza sull’individuazione del giudice ratione loci competente la (volontaria) costituzione nel giudizio del Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], avvenuta con la rivendicazione della propria esclusiva legittimazione passiva rispetto all’azione risarcitoria esperita.

Preliminarmente, la così svolta attività processuale (per il tramite dell’Avvocatura dello Stato) non integra un intervento propriamente detto ma concreta la costituzione in giudizio della amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell’atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzando un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnato dall’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (per una vicenda similare, cfr. Cass.13/05/2005, n. 10111; sull’àmbito e sul modo di applicabilità della norma citata, Cass., Sez.

U, 27/11/2018, n. 30649).

Ed infatti, in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell’obbligazione spetta unicamente al Ministero dell’economia e finanze.

Tanto in virtù delle disposizioni speciali in materia dettate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, istitutivo (all’art. 43) presso il Ministero dell’economia e delle finanze di un «fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945».

A carico di detto fondo,il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerra mondiale.

Ai fini della prefissata indagine sulla competenza, però, assume decisiva valenza il precetto del quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del Ministro dell’economia e finanze siano stabilite «a) le procedure di accesso al fondo; b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto[..]».

In attuazione dellanorma, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2023 (emesso ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come regolamento di delegificazione), è stato sancito (art. 4) che l’erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità (art. 4, comma 4).

Con la modalità di pagamento in tal guisa realizzata, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, ovver o del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l’unica tesoreria da considerare è quella dell’autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso gli Uffici giudiziari di Roma.

5. Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: «per le controversie in cui sia parte il Ministero dell’economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall’art. 43 del r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell’autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori».

6. Dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, si fissa termine per la riassunzione della controversia, come in dispositivo.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di regolamento di competenza di ufficio (Cass., Sez.

U., 18/01/2018, n. 1202; Cass., 1° aprile 2011, n. 7596).

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Assegna per la riassu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero 13447 del ruolo generale dell’anno 202 4 , sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa in data 14 giugno 2024 nel giudizio iscritto al n. 24146/2023 del R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE [OSCURATO:PERSONA] sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. C A [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiarare la competenza del Tribunale di Roma; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di figli ed eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], domandarono al Tribunale di Roma la condanna della Repubblica federale tedesca e dello Stato Italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis , sofferti in conseguenza dell’internamento e della deportazione dal settembre 1943 al maggio 1945 del loro congiunto, all’epoca militare italiano, presso un campo di concentramento nazista. Alla lite spiegò attiva resistenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel giudizio depositò motu proprio atto di costituzione anche il Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], il quale dedusse la propria titolarità passiva rispetto alla domanda attorea. 2. Con ordinanza resa il 20 settembre 2023, il Tribunale di Roma declinò la propria competenza ratione loci in favore del Tribunale di Napoli, individuando il forum destinatae solutionis, rilevante ai fini della applicazione dell’art. 25 cod. proc. civ., nel luogo di ubicazione della tesoreria provinciale deputata al pagamento nella cui circoscrizione aveva domicilio il creditore, domicilio sito, nella specie, in Comune ricadente nel distretto di Corte di appello di Napoli. 3. Riassunta la controversia, con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ravvisando la devoluzione della lite al Tribunale di Roma. A suffragio dell’assunto, il giudice partenopeo , premesso che la domanda risarcitoria era stata azionata nei confronti della Repubblica Italiana, rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e priva di articolazioni periferiche sul territorio nazionale, ha rilevato r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] come la tesoreria di detta Presidenza avesse esclusiva sede in Roma, ivi pertanto radicandosi il luogo dove doveva eseguirsi l’obbligazione. 4. Innanzi questa Corte il P.G. ha depositato conclusioni come in epigrafe, mentre le parti non hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va affermata la competenza ratione loci del Tribunale di Roma. 2. L’enunciata conclusione postula alcune premesse generali di carattere sistematico. Ai sensi dell’art. 25, primo periodo, cod. proc. civ. , la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art.28 cod. proc. civ.) né per adesione delle parti costituite all’indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti delle barrier e preclusiv e poste dal codice, anche d i ufficio dal giudice (art.38, terzo comma, cod. proc. civ.). La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall’art. 25 cod. proc. civ., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (sul tema, specificamente, Cass. 03/09/2004, n. 17880nonché, più di recente, Cass. 26/11/2020, n.26883) . Nelle controversie in cui sia convenuta un’amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudice competentesi stabilisce con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione o deve r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] eseguirsi l’adempimento oppure ancorain cui si trova la cosa oggetto della domanda (art.25, secondo periodo, cod. proc. civ.). In siffatte cause, quando l’obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l’individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell’illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione). Circaquesto secondo criterio, tuttavia, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall’art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali (segnatamente: l’art.54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliatocfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza, Cass. 16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v. Cass.17/09/2015, n. 18287; Cass. 04/10/2004, n. 19808). 3. Così definite le coordinate di orientamento, nella vicenda de qua la ragione causale della domanda (risarcimento danni da fatto illecito) e l’originario destinatario della stessa (la Presidenza del Consiglio dei Ministri) inducono, senza incertezze, a dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Roma sulla controversia. Esclusa infatti la possibile operatività del forum commissi deliciti (per essere il denunciato illecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quanto al forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle regole di contabilità di Stato, si avvale di un’unica r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tesoreria, ubicata in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali (negli stessi termini, Cass. 08/11/2022, n. 32766). 4. Occorre ora interrogarsi se ed in qual maniera spieghi incidenza sull’individuazione del giudice ratione loci competente la (volontaria) costituzione nel giudizio del Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], avvenuta con la rivendicazione della propria esclusiva legittimazione passiva rispetto all’azione risarcitoria esperita. Preliminarmente, la così svolta attività processuale (per il tramite dell’Avvocatura dello Stato) non integra un intervento propriamente detto ma concreta la costituzione in giudizio della amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell’atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzando un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnato dall’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (per una vicenda similare, cfr. Cass.13/05/2005, n. 10111; sull’àmbito e sul modo di applicabilità della norma citata, Cass., Sez. U, 27/11/2018, n. 30649). Ed infatti, in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell’obbligazione spetta unicamente al Ministero dell’economia e finanze. Tanto in virtù delle disposizioni speciali in materia dettate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, istitutivo (all’art. 43) presso il Ministero dell’economia e delle finanze di un «fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945». A carico di detto fondo,il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerra mondiale. Ai fini della prefissata indagine sulla competenza, però, assume decisiva valenza il precetto del quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del Ministro dell’economia e finanze siano stabilite «a) le procedure di accesso al fondo; b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto[..]». In attuazione dellanorma, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2023 (emesso ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come regolamento di delegificazione), è stato sancito (art. 4) che l’erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità (art. 4, comma 4). Con la modalità di pagamento in tal guisa realizzata, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, ovver o del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l’unica tesoreria da considerare è quella dell’autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso gli Uffici giudiziari di Roma. 5. Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: «per le controversie in cui sia parte il Ministero dell’economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall’art. 43 del r.g. n. 13447/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell’autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori». 6. Dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, si fissa termine per la riassunzione della controversia, come in dispositivo. 7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di regolamento di competenza di ufficio (Cass., Sez. U., 18/01/2018, n. 1202; Cass., 1° aprile 2011, n. 7596). P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Assegna per la riassu