Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2022/2023
ECLI:EU:T:2023:849
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0283_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 dicembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑283/22) (
1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Restrizioni alla circolazione – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, entità e organismi di cui trattasi – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Nozione di imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Diritto al rispetto della vita privata – Proporzionalità – Principio di non discriminazione – Diritto di essere ascoltato»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punti 35‑39, 42‑44, 48‑50)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 3, § 1, g), 2022/396, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punti 55, 115)
3.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditrici e imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo russo e persone fisiche o giuridiche ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/396, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punti 58, 59, 61‑63)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punti 66‑68, 98‑101, 103, 109, 110, 113, 117, 118)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditrici o imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/396]
(v. punti 79‑86)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditrici o imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Imposte indirette quali l’IVA – Inclusione
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 3, § 1, g), 2022/396, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punti 106, 113)
7.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punti 123, 124, 128‑131, 141‑144, 148, 149, 154)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditrici e imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Necessità di stabilire l’esistenza di legami stretti o di un vincolo di interdipendenza tra la persona oggetto delle misure e il governo russo o le sue azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Assenza
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 3, § 1, g), 2022/396, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punto 153)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto al rispetto della vita privata e familiare, al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza
[Art. 21, § 2, b), TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 16, 17 e 52, § 1; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]]
(v. punti 159‑168, 171‑173, 179)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle imprenditrici o degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure di congelamento dei capitali nei confronti di altre persone che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 3, § 1, g), 2022/396, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punti 183‑185)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punti 190‑193)
12.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione degli elementi a carico – Nuovi motivi – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/396, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punto 194)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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1
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GU C 257 del 4.7.2022
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