CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12858-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 8/24/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 02/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12858 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso: 1. l'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] nonché a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di socio, di socio e di socio e liquidatore della stessa srl, un avviso con cui venivano recuperati a tassazione ai fini Iva, Ires ed Irap, redditi non dichiarati dell'anno 2010; 2. l'avviso veniva impugnato dai soci, ormai divenuti ex soci in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese; 3. la pretesa impositiva veniva riconosciuta fondata dalla CTP di Milano nonché, sull'appello dei predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, dalla CTR della Lombardia nei confronti dei primi due. Con riguardo al terzo, la CTR affermava che questi, quale liquidatore, "non aveva obbligo di fare fronte ai debiti della società in liquidazione fuori dall'ipotesi qui non ricorrente dell'art. 2495 c.c."; 4. l'Agenzia delle Entrate ricorre, con due connessi motivi, per la cassazione della sentenza della CTR lamentando, sotto la rubrica di "violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto con riguardo all'art.2495 c.c. ed all'art. 36 d.P.R. 602/1973" e sotto la rubrica di "omesso esame cagionato dal travisamento della prova in atti di un fatto decisivo per il giudizio", che la CTR ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che questi -come risultava dall'atto impositivo notificatogli, dallo stesso ricorso originario, dall'estratto della visura camerale e dal bilancio finale di liquidazione della società, prodotti in primo grado- era stato chiamato a rispondere del debito de quo come liquidatore e anche come socio della srl; 5. i contribuenti non si sono costituiti; considerato che: 1. il ricorso è fondato. L'Agenzia ha trascritto nel ricorso per cassazione (le parti significative de) l'atto impositivo e (de) il ricorso originario. Risulta da tali trascrizioni che l'avviso di accertamento era stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] anche come socio. Questi, ai sensi del secondo comma dell'art.2495 c.c., doveva rispondere del debito. La CTR ha preso in esame la posizione del suddetto [OSCURATO:PERSONA] solo come liquidatore trascurando il dato rilevante ai fini del riconoscimento della di lui responsabilità; 2. il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata per la parte in cui è stata esclusa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pretesa impositiva di cui trattasi; 3. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 4. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; 5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per la parte relativa alla esclusione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pretesa impositiva portata nell'avviso impugnato e decide la causa nel merito con rigetto dell'originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese del merito; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 7300,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2022 nella camera d