Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10058/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13542-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 53/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 13542 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 52 del 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponendo che: -aveva opposto il precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di assegno di mantenimento, deducendo che le sentenze, di primo e secondo grado, con cui erano state stabilite le condizioni economiche correlate alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'intimante, non avevano attribuito a quest'ultima il mantenimento invocato bensì ai figli, con obbligo successivamente revocato da altra pronuncia; -il Giudice di Pace respingeva l'opposizione, con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, dalla successione di titoli giudiziali, emergeva che la somma assegnata a titolo di mantenimento «ed alimentare», come specificato nell'originario accordo omologato, doveva intendersi, nonostante l'omessa distinzione delle quote, anche in favore dell'ex coniuge; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo e secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 148, 433, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe travisato i documenti che, integrando il titolo esecutivo azionabile, indicavano il mantenimento unicamente e complessivamente in favore dei figli; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. proc. civ., e 324, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di constatare che la decisione di appello sulla sentenza che aveva regolato le condizioni economiche di divorzio, aveva espressamente affermato che la decisione davanti a sé impugnata, e così confermata, aveva stabilito il credito di mantenimento esclusivamente in favore dei figli;Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Rilevato che preliminarmente, il processo deve rinviarsi a nuovo ruolo, in attesa della decisione sulle ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite, pronunciate da Cass., n. 12944 del 2021, e Cass., n. 13205 del 2021, sui limiti di censurabilità, in sede di legittimità, dell'interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione o delle opposizioni esecutive; P.Q.M.

La Corte rinvia il processo a nuovo ruolo.

Roma, 30 novembre 2021.

Il prés'idente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 9oditti IXPOSlTATA!MCMCELL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13542-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 53/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13542 sez. M3 - ud. 30-11-2021 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 52 del 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponendo che: -aveva opposto il precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di assegno di mantenimento, deducendo che le sentenze, di primo e secondo grado, con cui erano state stabilite le condizioni economiche correlate alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'intimante, non avevano attribuito a quest'ultima il mantenimento invocato bensì ai figli, con obbligo successivamente revocato da altra pronuncia; -il Giudice di Pace respingeva l'opposizione, con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, dalla successione di titoli giudiziali, emergeva che la somma assegnata a titolo di mantenimento «ed alimentare», come specificato nell'originario accordo omologato, doveva intendersi, nonostante l'omessa distinzione delle quote, anche in favore dell'ex coniuge; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo e secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 148, 433, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe travisato i documenti che, integrando il titolo esecutivo azionabile, indicavano il mantenimento unicamente e complessivamente in favore dei figli; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. proc. civ., e 324, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di constatare che la decisione di appello sulla sentenza che aveva regolato le condizioni economiche di divorzio, aveva espressamente affermato che la decisione davanti a sé impugnata, e così confermata, aveva stabilito il credito di mantenimento esclusivamente in favore dei figli;Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Rilevato che preliminarmente, il processo deve rinviarsi a nuovo ruolo, in attesa della decisione sulle ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite, pronunciate da Cass., n. 12944 del 2021, e Cass., n. 13205 del 2021, sui limiti di censurabilità, in sede di legittimità, dell'interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione o delle opposizioni esecutive; P.Q.M. La Corte rinvia il processo a nuovo ruolo. Roma, 30 novembre 2021. Il prés'idente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 9oditti IXPOSlTATA!MCMCELL
Sentenza Cassazione n. 10058/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris