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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 50673/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Venezia, visto l'appello pervenuto il 13 luglio 2023 contro l'ordinanza del 7 luglio 2023 del Tribunale di Venezia rilevava che l'appello era stato spedito a mezzo posta, quindi, con modalità non più previste dalla legge vigente, tenuto conto della abrogazione dell'art. 583 cod. pen.; pertanto lo dichiarava inammissibile.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: v

2.1. violazione di legge (art. 582 e ss. cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la disciplina vigente consentirebbe la trasmissione dell' atto di appello a mezzo posta.

3. Il ricorso non presenta le forme del ricorso per cassazione essendo stato trasmesso via e -mail, senza firma digitale: lo stesso è, dunque, inammissibile in quanto non è possibile ritenere certa la identità del mittente. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Venezia, visto l'appello pervenuto il 13 luglio 2023 contro l'ordinanza del 7 luglio 2023 del Tribunale di Venezia rilevava che l'appello era stato spedito a mezzo posta, quindi, con modalità non più previste dalla legge vigente, tenuto conto della abrogazione dell'art. 583 cod. pen.; pertanto lo dichiarava inammissibile. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: v 2.1. violazione di legge (art. 582 e ss. cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la disciplina vigente consentirebbe la trasmissione dell' atto di appello a mezzo posta. 3. Il ricorso non presenta le forme del ricorso per cassazione essendo stato trasmesso via e -mail, senza firma digitale: lo stesso è, dunque, inammissibile in quanto non è possibile ritenere certa la identità del mittente. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023.
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