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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14373/2024

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5686/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: iscrizione ruolo straordinario– sospen- sione termini accert.

Ade- sione– principio di diritto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.,[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen- tantep.t.; –intimate– nonché [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t . ; –intimata– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte n. 858 / 3 4 /201 4 depositata il 3 luglio 201 4 , e che non risulta notificata.

Uditala relazione svolta nell a pubblica udienza del 14 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Uditaper la ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Uditele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , nel senso del l’accoglimento delricorso.

Fattidi causa 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte venivarigettato l’appello propost o d a ll'Agenzia delle Entrate avverso l a sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli n. 11/3/12la qual e aveva riunito e accolto i ricors i introduttiv i avent i ad oggettol e cartell e di pagamento ex artt.11 comma 3 e 15 bis d.P.R. n.602/1973per II.DD e IVA 2006 e 2007 emess e nei confronti delle societàAltair informatica S. r . l . e Safin S. r . l . , ora in liquidazione, quali detentriciciascuna de l 50% le quote della fallita CEDAT Informatica e coobbligatesolidali al pagamento delle imposte della CEDAT . 2.Le riprese traevano origine da un processo verbale di constatazione dellaGuardia di Finanza che aveva verificato la presenza di lavoratrici in nero nella società CEDAT , cui facevano seguito avvisi di accerta- mento e atti di contestazione sanzioni per gli anni di imposta 2006 e 2007, sia a carico della fallita, sia delle due società controllanti , dal momentoche la CEDAT imputava ex art. 11 d.P.R. n.917/1986 il pro- prioreddito alle socie e altresì imputava direttamente l’IVA.

I nfine, ve- nivano emesse le cartell e di pagamento alla base del presente pro- cesso, derivanti dall’iscrizione a ruolo straordinaria ex artt.11 comma 3e 15 bis d.P.R. n.602/1973 per il rischio di perdita del credito deri- vantedal fallimento della CEDAT . 3.Il giudice di prime cure riteneva che l’istanza di accertamento per adesione presentat a dal curatore del fallimento avesse sospeso i ter- minianche in favore delle società ricorrenti che , per l’effetto, erano da considerarsi nei termini per impugnare non solo l e cartell e di paga- mento,ma anche gli avvisi di accertamento sottostanti , ed accoglieva ilricorso.

4. Il giudice d’appello confermava tale decisione, ritenendo che l’istanzapresentata dal curatore assicura va l’effetto sospensivo dei ter- miniper impugnare in favore di tutti i coobbligati al pagamento dell’ob- bligazione tributaria come pure dei termini per la riscossione, di 90 giorni oltre alla sospensione feriale.

In conseguenza, secondo il giu- dice, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso l e cartell e di paga- mento impugnat e in violazione dell’art.12 d.lgs. n.218/1997 e la an- nullava. 5.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, affidato a d un unico motiv o.

La Corte ha disposto la rin- novazionedella notifica del ricorso e, all’esito , l e contribuenti sono ri- masteintimate.

Ragionidella decisione 6.Con un unico motivo, in relazione all’art.360 , primo comma , n.3 cod. proc.civ., viene dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 11, 15 bis e 88 del d.

P .

R . 602/73 in relazione all'art. 48 del d .lgs. n. 270/99,per aver la CTR respinto l'appello proposto dall'Agenzia con la seguentemotivazione, si legge a pag.3 del ricorso : «avendo il curatore “presentato istanza di accertamento con adesione", dalla medesima derivava"la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugna- zionedell'accertamento e di quelli per la riscossione delle imposte per unperiodo di 90 giorni maggiorati, nella presente fattispecie dagli altri 45per la sospensione feriale che si applica anche in materia tributaria.

"L'istanzadi accertamento con adesione "pur proveniente da un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini perl'impugnazione già indicati e di quelli per la riscossione delle impo- stein pendenza di giudizio. » .

Per l’effetto, l’ emissione de l le cartelle di pagamento impugnate sarebbe avvenuta in violazione dell’art.12 d e l d.lgs.n.218/1997.

7. L’Amministrazione replica che l'art. 12 del d.lgs. 218/97 applicato dallaCTR prevede che detta sospensione oper a sui termini « per la ri- scossionedelle imposte in pendenza di giudizio » , mentre n el presente caso,la controversia non verte né su di un ruolo provvisorio ordinario exart. 15 del d.P.R 602/73, né di un ruolo iscritto in pendenza di giu- dizioex art. 68 del d.lgs. 546/952, bensì su di un ruolo straordinario exart. 11 n. 3 del d.P.R. 602/73, con la conseguenza che non avrebbe potutooperare la sospensione suddetta. 8.Il motivo è fondato sotto il profilo della falsa applicazione di legge . 8.1.Va premesso che la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 opera anche se l'istanza di accerta- mentocon adesione è presentata dal socio o dal liquidatore di una so- cietàdi capitali estinta, al quale l'amministrazione finanziaria contesti laresponsabilità per i debiti tributari sociali ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del1973, in quanto l'atto impositivo, indipendentemente dalla defini- tivitàdell'avviso di accertamento eventualmente notificato alla società enon impugnato, ha natura accertativa della menzionata responsabi- lità ( cfr. ragionando, la parte motiva di Cass. Sez. 5 - , Sen- tenzan. 2923 del 31/01/2023) . 8.2.Ciò precisato , l ’art. 12 del d.lgs. 218/97 rubricato “ Istanza del con- tribuente”nel testo applicabile prevede: «Nelcaso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non pre- ceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provin- ciale,può formulare in carta libera istanza di accertamento con ade- sione,indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Lapresentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, com- portala sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugna- zioneindicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenzadi giudizio, per un periodo di novanta giorni.

L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesionecomporta rinuncia all'istanza.

Entroquindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefo- nicamenteo telematicamente, formula al contribuente l'invito a com- parire.

All'attodel perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1perde efficacia. » .

9. Il secondo comma, nel passaggio relativo alla « sospensione, per tuttii coobbligati » precisa che la sospensione « » ruoloprov- visorioai sensi dell’ art. 15 del d.P.R 602/73 o di un ruolo iscritto in pendenzadi giudizio ex art. 68 del d.lgs. 546/952, come si evince dal collegamento sia testuale che logico tra il secondo comma dell’art.12 cit.e il primo comma dell a medesima previsione, che espressamente menzionala notifica dell’avviso di accertamento.

La sospensione suddetta non può produrre effetto con riferimento al casoin cui si vert a su di un ruolo straordinario ex art t . 11 n. 3 e 15 bis del d.P.R. 602/73 .

Infatti , tale ruolo straordinario ha un’origine del tuttoautonoma e distinta dall a notifica dell’ avviso di accertamento ( or- dinaria « riscossione delle imposte in pendenza di giudizio » si cui all’art.12del d.lgs. 218/97 ) , in quanto viene iscritto in ragione del pe- ricolodi perdita del la concreta possibilità di riscuotere il credito : « i ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscos- sione»(art. 11 n. 3 del d.P.R. 602/73 ) .

Tale situazione di pericolo può benessere determinata dal fallimento della società.

Dev’esserecosì affermato il seguente principio di diritto: « l'art. 12 , secondo comma,d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 , dev’essere interpretato nelsenso che sospensione del termine di impugnazione ex art.6 del medesimo decreto non può produrre effetto con rife- rimentoall’iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 11 n. 3 e 15 bis,d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 , la quale trae origine non dallapendenza del giudizio relativo al sottostante avviso di ac- certamento, ma unicamente dal fondato pericolo per la riscos- sione.» 10.In applicazione del principio suddetto, la sentenz a impugnata va cassata,con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per ilsuddetto profil o , oltre che per il re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5686/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: iscrizione ruolo straordinario– sospen- sione termini accert. Ade- sione– principio di diritto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.,[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen- tantep.t.; –intimate– nonché [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t . ; –intimata– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte n. 858 / 3 4 /201 4 depositata il 3 luglio 201 4 , e che non risulta notificata. Uditala relazione svolta nell a pubblica udienza del 14 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Uditaper la ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Uditele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , nel senso del l’accoglimento delricorso. Fattidi causa 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte venivarigettato l’appello propost o d a ll'Agenzia delle Entrate avverso l a sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli n. 11/3/12la qual e aveva riunito e accolto i ricors i introduttiv i avent i ad oggettol e cartell e di pagamento ex artt.11 comma 3 e 15 bis d.P.R. n.602/1973per II.DD e IVA 2006 e 2007 emess e nei confronti delle societàAltair informatica S. r . l . e Safin S. r . l . , ora in liquidazione, quali detentriciciascuna de l 50% le quote della fallita CEDAT Informatica e coobbligatesolidali al pagamento delle imposte della CEDAT . 2.Le riprese traevano origine da un processo verbale di constatazione dellaGuardia di Finanza che aveva verificato la presenza di lavoratrici in nero nella società CEDAT , cui facevano seguito avvisi di accerta- mento e atti di contestazione sanzioni per gli anni di imposta 2006 e 2007, sia a carico della fallita, sia delle due società controllanti , dal momentoche la CEDAT imputava ex art. 11 d.P.R. n.917/1986 il pro- prioreddito alle socie e altresì imputava direttamente l’IVA. I nfine, ve- nivano emesse le cartell e di pagamento alla base del presente pro- cesso, derivanti dall’iscrizione a ruolo straordinaria ex artt.11 comma 3e 15 bis d.P.R. n.602/1973 per il rischio di perdita del credito deri- vantedal fallimento della CEDAT . 3.Il giudice di prime cure riteneva che l’istanza di accertamento per adesione presentat a dal curatore del fallimento avesse sospeso i ter- minianche in favore delle società ricorrenti che , per l’effetto, erano da considerarsi nei termini per impugnare non solo l e cartell e di paga- mento,ma anche gli avvisi di accertamento sottostanti , ed accoglieva ilricorso. 4. Il giudice d’appello confermava tale decisione, ritenendo che l’istanzapresentata dal curatore assicura va l’effetto sospensivo dei ter- miniper impugnare in favore di tutti i coobbligati al pagamento dell’ob- bligazione tributaria come pure dei termini per la riscossione, di 90 giorni oltre alla sospensione feriale. In conseguenza, secondo il giu- dice, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso l e cartell e di paga- mento impugnat e in violazione dell’art.12 d.lgs. n.218/1997 e la an- nullava. 5.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, affidato a d un unico motiv o. La Corte ha disposto la rin- novazionedella notifica del ricorso e, all’esito , l e contribuenti sono ri- masteintimate. Ragionidella decisione 6.Con un unico motivo, in relazione all’art.360 , primo comma , n.3 cod. proc.civ., viene dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 11, 15 bis e 88 del d. P . R . 602/73 in relazione all'art. 48 del d .lgs. n. 270/99,per aver la CTR respinto l'appello proposto dall'Agenzia con la seguentemotivazione, si legge a pag.3 del ricorso : «avendo il curatore “presentato istanza di accertamento con adesione", dalla medesima derivava"la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugna- zionedell'accertamento e di quelli per la riscossione delle imposte per unperiodo di 90 giorni maggiorati, nella presente fattispecie dagli altri 45per la sospensione feriale che si applica anche in materia tributaria. "L'istanzadi accertamento con adesione "pur proveniente da un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini perl'impugnazione già indicati e di quelli per la riscossione delle impo- stein pendenza di giudizio. » . Per l’effetto, l’ emissione de l le cartelle di pagamento impugnate sarebbe avvenuta in violazione dell’art.12 d e l d.lgs.n.218/1997. 7. L’Amministrazione replica che l'art. 12 del d.lgs. 218/97 applicato dallaCTR prevede che detta sospensione oper a sui termini « per la ri- scossionedelle imposte in pendenza di giudizio » , mentre n el presente caso,la controversia non verte né su di un ruolo provvisorio ordinario exart. 15 del d.P.R 602/73, né di un ruolo iscritto in pendenza di giu- dizioex art. 68 del d.lgs. 546/952, bensì su di un ruolo straordinario exart. 11 n. 3 del d.P.R. 602/73, con la conseguenza che non avrebbe potutooperare la sospensione suddetta. 8.Il motivo è fondato sotto il profilo della falsa applicazione di legge . 8.1.Va premesso che la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 opera anche se l'istanza di accerta- mentocon adesione è presentata dal socio o dal liquidatore di una so- cietàdi capitali estinta, al quale l'amministrazione finanziaria contesti laresponsabilità per i debiti tributari sociali ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del1973, in quanto l'atto impositivo, indipendentemente dalla defini- tivitàdell'avviso di accertamento eventualmente notificato alla società enon impugnato, ha natura accertativa della menzionata responsabi- lità ( cfr. ragionando, la parte motiva di Cass. Sez. 5 - , Sen- tenzan. 2923 del 31/01/2023) . 8.2.Ciò precisato , l ’art. 12 del d.lgs. 218/97 rubricato “ Istanza del con- tribuente”nel testo applicabile prevede: «Nelcaso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non pre- ceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provin- ciale,può formulare in carta libera istanza di accertamento con ade- sione,indicando il proprio recapito, anche telefonico. Lapresentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, com- portala sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugna- zioneindicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenzadi giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesionecomporta rinuncia all'istanza. Entroquindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefo- nicamenteo telematicamente, formula al contribuente l'invito a com- parire. All'attodel perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1perde efficacia. » . 9. Il secondo comma, nel passaggio relativo alla « sospensione, per tuttii coobbligati » precisa che la sospensione « » ruoloprov- visorioai sensi dell’ art. 15 del d.P.R 602/73 o di un ruolo iscritto in pendenzadi giudizio ex art. 68 del d.lgs. 546/952, come si evince dal collegamento sia testuale che logico tra il secondo comma dell’art.12 cit.e il primo comma dell a medesima previsione, che espressamente menzionala notifica dell’avviso di accertamento. La sospensione suddetta non può produrre effetto con riferimento al casoin cui si vert a su di un ruolo straordinario ex art t . 11 n. 3 e 15 bis del d.P.R. 602/73 . Infatti , tale ruolo straordinario ha un’origine del tuttoautonoma e distinta dall a notifica dell’ avviso di accertamento ( or- dinaria « riscossione delle imposte in pendenza di giudizio » si cui all’art.12del d.lgs. 218/97 ) , in quanto viene iscritto in ragione del pe- ricolodi perdita del la concreta possibilità di riscuotere il credito : « i ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscos- sione»(art. 11 n. 3 del d.P.R. 602/73 ) . Tale situazione di pericolo può benessere determinata dal fallimento della società. Dev’esserecosì affermato il seguente principio di diritto: « l'art. 12 , secondo comma,d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 , dev’essere interpretato nelsenso che sospensione del termine di impugnazione ex art.6 del medesimo decreto non può produrre effetto con rife- rimentoall’iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 11 n. 3 e 15 bis,d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 , la quale trae origine non dallapendenza del giudizio relativo al sottostante avviso di ac- certamento, ma unicamente dal fondato pericolo per la riscos- sione.» 10.In applicazione del principio suddetto, la sentenz a impugnata va cassata,con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per ilsuddetto profil o , oltre che per il re
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