CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20812/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a PALERMO il 04/08/1984 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133, cod. pen., è inammissibile, in quanto generico e, quindi, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso disvela, inoltre, una totale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la Corte ha correttamente argomentato, alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, in ordine alla congruità della pena, già oggetto di riforma migliorativa in conseguenza della riqualificazione del fatto, e calcolata in base ai criteri di legge, nonché al principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., e che tale valutazione risulta sottratta allo scrutinio di legittimità, giacché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] pni la Borsellino rit y4 G *lits~ [OSCURATO:PERSONA] 2