Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06762/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s€ le conclusioni del PG 4"/IcADFITA) 9/(Revi i/VRri-1/5,‘ /8/1/Tgs griel Pitoaso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 26 aprile 2022 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 Ord. pen. 2.

Il ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente affermato che Notarstefano aveva commesso fatti penalmente rilevanti successivamente alla presentazione dell'istanza (non potendo considerarsi tali il possesso di sostanza stupefacente per uso personale e una presunta denuncia per furto aggravato).

Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, avrebbe omesso di considerare che le valutazioni espresse dal condannato (quale, ad esempio, quella relativa al suo interesse a facili guadagni) erano riferibili a periodi passati della sua vita e non rappresentavano il suo pensiero attuale.

Il giudice di merito, poi, avrebbe trascurato di valorizzare l'informativa dei Carabinieri, nella quale si dava atto che Notarstefano non risultava frequentare ambienti devianti, e il fatto che lo stesso stesse continuando a frequentare le lezioni e gli incontri del progetto "Telemaco" e che fosse in costante contatto con il servizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei (t- precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha evidenziato che, dalla relazione UEPE del 14 aprile 2022, si evinceva che i vari percorsi di sostegno attivati a favore di Notarstefano non erano andati a buon fine; in particolare, il condannato aveva opposto un rifiuto all'avvio di un programma finalizzato all'accertamento dell'uso delle sostanze stupefacenti, dopo aver affermato di non avere necessità alcuna di aiuto.

Lo stesso, inoltre, aveva rappresentato sfiducia e diffidenza nei confronti delle Istituzioni e, in merito alla commissione dei reati, aveva affermato di essere stato sempre interessato ad un guadagno facile; aveva, altresì, dimostrato una totale chiusura, non avendo consentito la visita dell'immobile (occupato abusivamente insieme alla famiglia), avendo dichiarato di non essere disponibile a un supporto cWservizi, nonostante risultassero plurime segnalazioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti, e non avendo manifestato alcun interesse per eventuali attività risocializzanti.

Dagli atti, infatti, risultava che al condannato il 13 gennaio 2017 e il 22 dicembre 2018 era stata contestata la violazione amministrativa in materia di sostanze stupefacenti e che il 31 dicembre 2018 era stato denunciato dai Carabinieri di Sant'Antioco per furto aggravato.

Secondo il Tribunale di sorveglianza, pertanto, tali elementi portavano a ritenere che il condannato non fosse meritevole di accedere alle misure alternative alla detenzione richieste, non avendo raggiunto il livello di maturità e consapevolezza necessario, nonostante la sua generica disponibilità a intraprendere il percorso "Telemaco", il quale, prevedendo un'indennità di euro 600,00 mensili, non permetteva di porsi quale elemento dimostrativo di una sua effettiva intenzione di avviare un percorso di definitivo cambiamento, anche considerando che il funzionario dell'UEPE aveva rilevato l'impossibilità di predisporre un serio progetto risocializzante.

Si evidenzia, a tal fine, che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale costituisce uno strumento di risocializzazione del condannato, per il quale è decisiva l'osservazione della personalità sulla base del comportamento attuale; conseguentemente, non sussiste il presupposto dell'affidamento stesso, allorquando, malgrado il comportamento formalmente corretto, venga rilevata l'indifferenza del soggetto alle attività trattamentali offertegli e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione (Sez. 1, n. 261 del 18/01/1996, Forte, Rv. 203825).

La mancanza di effettiva volontà di cambiamento e di una seria ed effettiva proposta lavorativa, dimostravano l'inadeguatezza anche della misura alternativa della semilibertà, considerando che, ai fini dell'applicazione di tale misura sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s€ le conclusioni del PG 4"/IcADFITA) 9/(Revi i/VRri-1/5,‘ /8/1/Tgs griel Pitoaso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 26 aprile 2022 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 Ord. pen. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente affermato che Notarstefano aveva commesso fatti penalmente rilevanti successivamente alla presentazione dell'istanza (non potendo considerarsi tali il possesso di sostanza stupefacente per uso personale e una presunta denuncia per furto aggravato). Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, avrebbe omesso di considerare che le valutazioni espresse dal condannato (quale, ad esempio, quella relativa al suo interesse a facili guadagni) erano riferibili a periodi passati della sua vita e non rappresentavano il suo pensiero attuale. Il giudice di merito, poi, avrebbe trascurato di valorizzare l'informativa dei Carabinieri, nella quale si dava atto che Notarstefano non risultava frequentare ambienti devianti, e il fatto che lo stesso stesse continuando a frequentare le lezioni e gli incontri del progetto "Telemaco" e che fosse in costante contatto con il servizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei (t- precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha evidenziato che, dalla relazione UEPE del 14 aprile 2022, si evinceva che i vari percorsi di sostegno attivati a favore di Notarstefano non erano andati a buon fine; in particolare, il condannato aveva opposto un rifiuto all'avvio di un programma finalizzato all'accertamento dell'uso delle sostanze stupefacenti, dopo aver affermato di non avere necessità alcuna di aiuto. Lo stesso, inoltre, aveva rappresentato sfiducia e diffidenza nei confronti delle Istituzioni e, in merito alla commissione dei reati, aveva affermato di essere stato sempre interessato ad un guadagno facile; aveva, altresì, dimostrato una totale chiusura, non avendo consentito la visita dell'immobile (occupato abusivamente insieme alla famiglia), avendo dichiarato di non essere disponibile a un supporto cWservizi, nonostante risultassero plurime segnalazioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti, e non avendo manifestato alcun interesse per eventuali attività risocializzanti. Dagli atti, infatti, risultava che al condannato il 13 gennaio 2017 e il 22 dicembre 2018 era stata contestata la violazione amministrativa in materia di sostanze stupefacenti e che il 31 dicembre 2018 era stato denunciato dai Carabinieri di Sant'Antioco per furto aggravato. Secondo il Tribunale di sorveglianza, pertanto, tali elementi portavano a ritenere che il condannato non fosse meritevole di accedere alle misure alternative alla detenzione richieste, non avendo raggiunto il livello di maturità e consapevolezza necessario, nonostante la sua generica disponibilità a intraprendere il percorso "Telemaco", il quale, prevedendo un'indennità di euro 600,00 mensili, non permetteva di porsi quale elemento dimostrativo di una sua effettiva intenzione di avviare un percorso di definitivo cambiamento, anche considerando che il funzionario dell'UEPE aveva rilevato l'impossibilità di predisporre un serio progetto risocializzante. Si evidenzia, a tal fine, che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale costituisce uno strumento di risocializzazione del condannato, per il quale è decisiva l'osservazione della personalità sulla base del comportamento attuale; conseguentemente, non sussiste il presupposto dell'affidamento stesso, allorquando, malgrado il comportamento formalmente corretto, venga rilevata l'indifferenza del soggetto alle attività trattamentali offertegli e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione (Sez. 1, n. 261 del 18/01/1996, Forte, Rv. 203825). La mancanza di effettiva volontà di cambiamento e di una seria ed effettiva proposta lavorativa, dimostravano l'inadeguatezza anche della misura alternativa della semilibertà, considerando che, ai fini dell'applicazione di tale misura sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 259622). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
Sentenza Cassazione n. 06762/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris