CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 10141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'esclusione della riqualificazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4), rivelandosi la censura manifestamente infondata nella parte in cui, contrariamente a quanto dedotto, i Giudici di merito hanno valorizzato plurimi elementi (oltre alla quantità non certo irrilevante) per escludere la scarsa offensività della condotta: l'attività di spaccio posta in essere in maniera organizzata ed avvalendosi della copertura di un esercizio commerciale, il rinvenimento di una consistente somma di denaro, il costituito punto di riferimento per l'approvvigionamento da parte della comunità bangladese; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]resideRke [OSCURATO:PERSONA] t7/7 [OSCURATO:PERSONA] -- ( n DEPOSI -t. A