CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18361/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e difesi unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchéda Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchécontro Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Statoda cui sono rappresentati e difesi; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 7697/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: con atto di citazione di data 8 gennaio 2014 un gruppo di medici convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione. Il Tribunale adito accolse la domanda per alcuni attori. Proposto appello, con sentenza di data 11 dicembre 2019 la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello, condannò lo Stato italiano al pagamento della somma di Euro 26.855,72 in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ciascuno; condannò lo Stato italiano al pagamento della somma di Euro 20.141,79 in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amelio ciascuno; condannò lo Stato italiano al pagamento della somma di Euro 17.388,65 in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ciascuno; condannò infine lo Stato italianoal pagamento della somma di Euro 10.676,59 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Osservò la corte territoriale che fondato era l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché, in base alla giurisprudenza della corte euro-unitaria, l’adeguata remunerazione spettava per la specializzazione a partire dal 1° gennaio 1983 anche se la formazione era iniziata prima e senza limitazioni di tempo. Aggiunse che l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amelio era fondato per le seguenti ragioni. Osservò che il corso di specializzazione in “Igiene e medicina preventiva”, frequentato dai dottori Troiano e Ciancio, era stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità specializzazione del tutto analoga a quella istituita in almeno altri due Stati membri (Cass. n. 23201 del 2018). Premise inoltre che gli attori con la memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1 cod. proc. civ. avevano sostenuto l’applicabilità del criterio dell’equipollenza, documentato mediante la produzione delle certificazioni da cui risultavano gli esami sostenuti e le materie studiate durante il corso di formazione, ma che la difesa erariale non aveva svolto alcuna contestazione circa le modalità di svolgimento dei corsi le cui denominazioni non erano inserite negli elenchi delle direttive, al fine di evidenziare l’insussistenza dell’invocata equivalenza, impedendo così che insorgesse a carico degli attori l’onere della relativa prova. Osservò quindi quanto segue «in ogni caso»: il diploma di “Chirurgia d’Urgenza e di [OSCURATO:PERSONA]” era comune a due Stati membri; “Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria” e quello in “Medicina preventiva dei lavoratori e psicoterapia” erano equipollenti rispettivamente a “Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio” (art. 5 direttiva 75/362) e a “Medicina del lavoro” (art. 7); tale equivalenza era stata espressamente sancita dal decreto del Ministero della Sanità del 30 gennaio 1998, sia pure al diverso fine della valutazione dei titoli per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ma che tuttavia poteva fondare il giudizio di equipollenza essendo basato su una valutazione tecnica circa l’affinità dei corsi quanto a discipline frequentate e scopi perseguiti; la specializzazione in “Medicina legale e delle assicurazioni” con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di data 31 ottobre 1991, emesso in attuazione delle direttive in questione, aveva riconosciuto fra le specializzazioni “di tipologia e durata conforme alle norme delle comunità economiche europee al punto 46 la ‘Medicina legale’” e tale valutazione era avvenuta proprio durante il periodo di frequenza del dottor [OSCURATO:PERSONA] fra il 1989 e il 1992, sicché anch’essa era utilizzabile ai fini del giudiziodi equipollenza. Infine osservò che era infondato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essendosi estinto il diritto per prescrizione decorrente dal 27 ottobre 1999. Hanno proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo e resistono con unico atto di controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno proposto ulteriore ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi e resistono con unico atto di controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amelio, [OSCURATO:PERSONA]. Infine hanno proposto ulteriore ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo e resistono con unico atto di controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Sono state presentate memorie dai medici ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e altri), dai controricorrenti al primo ricorso delle Amministrazioni dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno presentato un’unica memoria per i tre giudizi. Considerato che: va previamente disposta la riunione delle impugnazioni. Va inoltre preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 c.p.c., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. Muovendo dal ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt.1173, 2043 cod. civ., 5 e 189 Trattato CEE, 14 e 16 direttiva CEE 82/76, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che ai medici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non spetta l’adeguata remunerazione per essersi iscritti all’anno accademico 1981/1982. Il motivo è infondato. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust.24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari edamministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE. Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, con il limite della remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983. Passando all’ulteriore ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che con la comparsa di costituzione di primo grado è stato eccepito in relazione a taluni medici che la specializzazione conseguita non era presente nell’elenco delle specializzazioni, per cui è insorto per i medici l’onere della prova circa l’equipollenza e che solo a fronte della specifica allegazione di elementi fattuali da parte di costoro poteva insorgere l’onere di contestazione per la parte convenuta, allegazione nella specie mancata. Aggiunge che l’onere della prova non può ritenersi assolto con la produzione delle certificazioni da cui risultavano gli esami sostenuti e le materie studiate durante il corso diformazione. Con il secondomotivo si denuncia violazione degli artt. 1173, 2043 cod. civ., 5 e 189 Trattato CEE, 117 Cost., 16 direttiva CEE 82/76, 5 e 7 direttiva 75/362/CEE, 11 prel., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento ai diplomi in “Chirurgia d’Urgenza e di [OSCURATO:PERSONA]”, “Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria” e “Medicina preventiva dei lavoratori e psicoterapia”, che ciò che rileva ai fini dell’attribuzione dell’indennizzo non è la corrispondenza nominale fra le specializzazioni ma l’equipollenza di contenuto sostanziale (Cass. n. 26456 del 2019). Osserva ancora che l’equipollenza in questione non può essere fondata sui decreti ministeriali menzionati dalla corte territoriale in quanto previsti per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del SSN e dunque non per la materia in esame (Cass. n. 20303 del 2019). Aggiunge, con riferimento alla specializzazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] in “Medicina legale e delle assicurazioni”, che non può essere dato rilievo al D.M. del 31 ottobre 1991, intervenuto due danni dopo la data di immatricolazione dello specializzando. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati. Devono premettersi i principi di diritto enunciati nella materia in considerazione da questa Corte, come riepilogati da ultimo da Cass. N. 25414 del 2022. «L'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive Europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011e n. 458 del 2019); - non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivodel diritto di cui si discute; -si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; -la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); - a f ortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all'art. 345 c.p.c., comma 2, la contestazione che l'amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, salvi solo gli effetti della eventuale non contestazione; -al riguardo occorre però considerare che la questione - come pure più volte sottolineato da questa Corte - è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri): lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); - in altri termini, solo l'acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello - officioso o su impulso dell'amministrazione - del difetto del requisito della equipollenza; - l'operatività del principio di non contestazione è però condizionata, come noto, anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica; -onde dunque far valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., comma 2, ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede dei da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in tal senso, Cass.15/11/2016, n. 23199, in motivazione)». Ciò premesso, ed entrando nel merito delle censure, va detto che con riferimento a “Chirurgia d’urgenza e di [OSCURATO:PERSONA]”, come affermato da Cass. n. 1059 del 2019 è da escludere la valutazione di equipollenza con riferimento a tale specializzazione e, per riprendere quanto affermato di recente da Cass. n. 25363 del 2022, « questa Corte ha già rilevato che la Chirurgia d'urgenza non è inclusa nell'"acquis communautaire" (v. Cass. 08/01/2016, n. 147 ; 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059, pag. 15, che richiama la direttiva n. 362/1975, CEE; v. anche Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217)» Circa “Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria” e “Medicina preventiva dei lavoratori e psicoterapia”, il decreto del 30 gennaio 1988 costituisce uno di quei provvedimenti con cui periodicamente il Ministero della Salute stabilisce l'equivalenza delle specializzazioni previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, come rilevato da Cass. n. 1058 del 2019 (conforme, fra le altre, Cass. n. 39826 del 2021), la circostanza che nei suddetti decreti ministeriali la specializzazione in discorso sia equiparata, al fine della nomina a dirigente sanitario, alla specializzazione contemplata dalla disciplina comunitaria, non vuoi dire affatto che l'una e l'altra specializzazione siano "equipollenti" per i fini di cui all'art. 7 della Direttiva 362/75/CEE. Quanto al diploma in “Medicina legale e delle assicurazioni” del dott. [OSCURATO:PERSONA], va premesso che il decreto ministeriale31 ottobre 1991, con cui è stato approvato l’elenco delle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee, prevedeva in origine il diploma in “Medicina legale”. Successivamente, con d.m. 30 ottobre 1993, l’elenco è stato modificato ed è stato rimosso il diploma in “Medicina legale”. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25414 del 2022; n. 20303 del 2019), se il corso di specializzazione si è svolto antecedentemente l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 1991, non può attingersi a quest’ultimo per il riconoscimento della remunerazione. Nel caso di specie, in cui il corso si è svolto fra il 1989 ed il 1992, è accaduto che il decreto ministeriale sia entrato in vigore in corrispondenza dell’ultimo anno di corso. Sul punto vale l’argomento della parte ricorrente secondo cui bisogna guardare all’anno di immatricolazione per verificare se il titolo sia da ritenere appartenente alla disciplina comunitaria. Ed invero l’anno di immatricolazione integra il fatto costitutivo del rapporto giuridico, per cui bisogna avere riguardo al diritto applicabile all’epoca di insorgenza del rapporto (in tal senso si veda Cass. n. 14404 del 2023). Al momento dell’immatricolazione il corso di “Medicina legale” non era contemplato dal D.M. del 1991. Non vale fare riferimento al principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022, di cui al primo ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, perché presupposto di quella fattispecie è l’inadempienza dello Stato italiano all’obbligo di fonte comunitaria. Nel caso di specie l’inadempimento all’obbligo comunitario è cessato con il d. lgs. n. 257 del 1991, per cui il D.M. del 1991 costituisce libera esplicazione normativa dello Stato italiano, sul presupposto dell’avvenuto adempimento (sia pure tardivamente) con il d. lgs. n. 257. Va quindi enunciato il seguente principio di diritto: “ove il diritto all’indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole dispecializzazione in medicina dipenda dall’approvazione dell’elenco delle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee di cui al decreto di data 31 ottobre 1991 del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, non spetta il diritto se il decreto ministeriale sia entrato in vigore durante un anno di corso successivo a quello di immatricolazione”. Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 2935 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che alla luce delle incertezze circa l’autorità giudiziaria competente, l’oggetto della domanda ed il soggetto passivamente legittimato, solo nel 2011 è stato possibile acquisire il quadro di certezze in ordine all’azione da proporre, per cui è da tale anno che decorre la prescrizione del diritto. Il motivo è inammissibile a norma dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1. Va premesso che, contrariamente a quanto affermato nella memoria dei ricorrenti, tempestiva è la notifica del controricorso avvenuta, come affermato dagli stessi ricorrenti, in data 26 ottobre 2020. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11( Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ; Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 40 89 del 2023). Tale indirizzo si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11". Né potrebbe sostenersi che il precedente del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze che impedivano la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad i seguenti aspetti: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Tali argomenti, come più volte rilevato da questa Corte, sono del tutto inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come è noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 ( Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649 ), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. Come si evince da quanto sopra rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare -da ultimo, compiutamente, con Cass. Sez. U. n.17619 e n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 -come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto unionale, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Per quanto già detto, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve ora aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (si veda Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, p. 20.1). Poiché non sono necessari accertamenti di fatto in relazione al secondo ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda. L'inclusione dei corsi di specializzazione neglielenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è unfatto costitutivo della domanda, e nellaspecie tale fatto costitutivo manca. Ne consegue il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amelio e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al rapporto processuale fra da una parte la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’altra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va disposta la compensazione delle spese essendo intervenuta in corso di giudizio la giurisprudenza determinante ai fini della risoluzione della controversia. In relazione al secondo ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’evoluzione della giurisprudenza nel corso del processo, introdotto nel 2014, costituisce ragione di compensazione delle spese sia dei gradi di merito che del presente giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo va sottolineata la tempestività del controricorso notificato il 26 ottobre 2020. Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., trattandosi di ricorsi proposti in ordine ad una questione su cui l’orientamento di questa Corte, all’epoca di proposizione dei ricorsi, era consolidato in termini chiari ed inequivoci. Poiché quest’ultimo ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dispone la compensazione delle spese processuali fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da una parte e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altra; accoglie l’ulteriore ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amelio e [OSCURATO:PERSONA]; dispone la compensazione delle spese sia dei gradi di merito che del giudizio di legittimità fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Universitàe della Ricerca da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amelio e [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido fra di loro al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, ed oltre alla somma di Euro 3.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13comm