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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 08795/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3112-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'OSSOLA N. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 519/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 627/2016; Oggetto R.G.N.3112/2019 Cron.

Rep.

Ud.31/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 3112/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 12.7.18 n. 519 , l a Corte d’appello di Messina respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva rigettato la domanda proposta da queste ultime nei confronti dell’Inps, volta a ottenere la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quali braccianti agricole, alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], negli anni dal 2004 al 2008 per 101-104 giornate e la condanna dell’Inps alla loro iscrizione per talianni nell’elenco delle lavoratrici agricole del comune di appartenenza.

Il tribunale aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la prova della sussistenza del rapporto di lavoro non fosse stata raggiunta in riferimento agli elementi essenziali del predetto rapporto lavorativo (luogo, periodo, orario di lavoro, mansioni svolte, retribuzione percepita), con particolare riferimento all’esame dei testi articolati in ricorso.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo l’insufficienza delle prove testimoniali alla luce dell’estensione del fondo del datore di lavoro e della sproporzionenel numero dei lavoratori da esso denunciati.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorronoper cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deduc ono il vizio di nullità della sentenza, con riferimento all’art. 132 comma 2 n. a c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per motivazione apparente ed incomprensibile sia perché la giurisprudenza di legittimità richiamata non risultava in termini sia perché la Corte d’appello si era espressa in motivazione per l’accoglimento dell’appello (cfr. p. 11 del ricorso che riporta il seguente passaggio della motivazione della sentenza impugnata: “gli elementi di prova offerti dalle appellanti si appalesano del tutto idonei a comprovare il proprio assunto attoreo”) e sia per la valutazione espressa sulle prove testimoniali.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deduc ono il vizio di nullità della sentenza, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., e all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva effettuato un’organica e complessiva valutazione degli elementi di prova, nel quadro unitario dell’indagine probatoria.

Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deduc ono il vizio di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., relativamente al fatto dell’assoluzione in sede penale del datore di lavoro, dall’imputazione per truffa ai danni dell’Inps, che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare così che il motivo di censura relativo al vizio di omesso esame sarebbe scrutinabile, perché la sentenza di primo e secondo grado si erano basate su fatti diversi.

Con il quarto motivo di ricorso, subordinato all’accoglimento dei precedenti, i ricorrentideducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dovendo le spese del primo e secondo grado essere attribuite a favore delle ricorrenti.

Il primo motivo è, in parte, inammissibile, in quanto censura il merito della decisione, con particolare riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, che è un profilo di competenza esclusiva del giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie non deducibile, per la presenza di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti, da parte del giudice di primo e secondo grado; per il resto, il motivo è infondato, trattandosi per il resto direfuso presente in motivazione.Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito, in particolare per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sulla valutazione del materiale istruttorio, che è incensurabile in cassazione, se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie (cfr. Cass. n. 27000/16).

Il terzo motivo è inammissibile, per la presenza di una doppia decisione conforme sugli stessi fatti, in quanto sia i giudici di primo grado che quelli di secondo grado hanno basato entrambi la loro decisione di rigetto della domanda delle ricorrenti sull’assenza di prova dei fatti costitutivi del rapporto di lavoro agricolo, in particolare degli elementi distintivi della subordinazione, così che la censura di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., non è deducibile nella presente sede di legittimità, mentre non risulta decisiva la mancata espressa considerazione, nell’iter logico decisionale dei giudici di secondo grado, della sentenza penale di assoluzione del datore di lavoro, perché come anche affermato dal giudice di primo grado, il fatto che non si fosse consumato il reato di truffa ai danni dell’Inps era circostanza irrilevante, in quanto non eliminava la circostanza di fatto, invece decisiva, dell’assenza dei presupposti del dedotto rapporto di lavoro agricolo.

Il quarto motivo resta assorbito, essendo correlato all’accoglimento dei precedenti.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps (risulta costituito con mera procura in calce al ricorso notificato) esonera il Collegio dal provvedere in merito alle spese.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3112-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'OSSOLA N. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 519/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 627/2016; Oggetto R.G.N.3112/2019 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 3112/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 12.7.18 n. 519 , l a Corte d’appello di Messina respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva rigettato la domanda proposta da queste ultime nei confronti dell’Inps, volta a ottenere la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quali braccianti agricole, alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], negli anni dal 2004 al 2008 per 101-104 giornate e la condanna dell’Inps alla loro iscrizione per talianni nell’elenco delle lavoratrici agricole del comune di appartenenza. Il tribunale aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la prova della sussistenza del rapporto di lavoro non fosse stata raggiunta in riferimento agli elementi essenziali del predetto rapporto lavorativo (luogo, periodo, orario di lavoro, mansioni svolte, retribuzione percepita), con particolare riferimento all’esame dei testi articolati in ricorso. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo l’insufficienza delle prove testimoniali alla luce dell’estensione del fondo del datore di lavoro e della sproporzionenel numero dei lavoratori da esso denunciati. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorronoper cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deduc ono il vizio di nullità della sentenza, con riferimento all’art. 132 comma 2 n. a c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per motivazione apparente ed incomprensibile sia perché la giurisprudenza di legittimità richiamata non risultava in termini sia perché la Corte d’appello si era espressa in motivazione per l’accoglimento dell’appello (cfr. p. 11 del ricorso che riporta il seguente passaggio della motivazione della sentenza impugnata: “gli elementi di prova offerti dalle appellanti si appalesano del tutto idonei a comprovare il proprio assunto attoreo”) e sia per la valutazione espressa sulle prove testimoniali. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deduc ono il vizio di nullità della sentenza, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., e all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva effettuato un’organica e complessiva valutazione degli elementi di prova, nel quadro unitario dell’indagine probatoria. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deduc ono il vizio di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., relativamente al fatto dell’assoluzione in sede penale del datore di lavoro, dall’imputazione per truffa ai danni dell’Inps, che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare così che il motivo di censura relativo al vizio di omesso esame sarebbe scrutinabile, perché la sentenza di primo e secondo grado si erano basate su fatti diversi. Con il quarto motivo di ricorso, subordinato all’accoglimento dei precedenti, i ricorrentideducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dovendo le spese del primo e secondo grado essere attribuite a favore delle ricorrenti. Il primo motivo è, in parte, inammissibile, in quanto censura il merito della decisione, con particolare riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, che è un profilo di competenza esclusiva del giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie non deducibile, per la presenza di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti, da parte del giudice di primo e secondo grado; per il resto, il motivo è infondato, trattandosi per il resto direfuso presente in motivazione.Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito, in particolare per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sulla valutazione del materiale istruttorio, che è incensurabile in cassazione, se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie (cfr. Cass. n. 27000/16). Il terzo motivo è inammissibile, per la presenza di una doppia decisione conforme sugli stessi fatti, in quanto sia i giudici di primo grado che quelli di secondo grado hanno basato entrambi la loro decisione di rigetto della domanda delle ricorrenti sull’assenza di prova dei fatti costitutivi del rapporto di lavoro agricolo, in particolare degli elementi distintivi della subordinazione, così che la censura di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., non è deducibile nella presente sede di legittimità, mentre non risulta decisiva la mancata espressa considerazione, nell’iter logico decisionale dei giudici di secondo grado, della sentenza penale di assoluzione del datore di lavoro, perché come anche affermato dal giudice di primo grado, il fatto che non si fosse consumato il reato di truffa ai danni dell’Inps era circostanza irrilevante, in quanto non eliminava la circostanza di fatto, invece decisiva, dell’assenza dei presupposti del dedotto rapporto di lavoro agricolo. Il quarto motivo resta assorbito, essendo correlato all’accoglimento dei precedenti. La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps (risulta costituito con mera procura in calce al ricorso notificato) esonera il Collegio dal provvedere in merito alle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto
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