CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 48042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 gennaio 1980 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 1 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato e gli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si associano alla richiesta del Procuratore Generale e insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa 11 Aprile 2022 dal Tribunale di Avellino, con cui è stata rigettata l'istanza difensiva di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, fondata sulla asserita improcedibilità dell'azione penale in quanto esercitata dopo il decreto di archiviazione e sulla inutilizzabilità degli atti di indagine e delle acquisizioni probatorie successivi al termine di scadenza delle indagini preliminari, indicato dalla difesa nel 22/9/2017. Il tribunale ha confermato l'ordinanza impugnata, osservando che nel caso di specie all'indagato sono stati contestati reati diversi, in quanto viene addebitata la medesima condotta associativa, ma frazionata in diversi segmenti temporali del tutto distinti e non sovrapponibili; le condotte contestate inoltre sono state poste in essere da soggetti diversi e il sodalizio per cui si procede è differentemente articolato per uomini, mezzi e modalità esecutive rispetto all'organizzazione operante in Avellino nel 2016, oggetto della prima iscrizione. Nel provvedimento impugnato si afferma che trattandosi di procedimenti relativi a fatti diversi non si è in presenza di un'azione penale improcedibile, in quanto il primo procedimento archiviato si riferiva ad una diversa notizia di reato rispetto al secondo; nè ricorre alcuna inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'articolo 414 cod. proc.pen. poiché l'autorizzazione alla riapertura delle indagini è necessaria solo nell'ipotesi in cui la investigazione si riferisca al medesimo fatto oggetto dell'indagine conclusa con il decreto di archiviazione e non, come nel caso in esame, in cui si fa riferimento a diversi segmenti temporali della condotta illecita; né possono retrodatarsi alla prima iscrizione e ritenersi scaduti i termini delle indagini in relazione ai nuovi segmenti temporali della condotta associativa. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 273 cod. proc.pen. poiché la motivazione del provvedimento impugnato appare manifestamente illogica e contraddittoria. Il tribunale ha dato atto che è stata contestata all'indagato la partecipazione alla medesima associazione, ma ha ritenuto che tale condotta sia frazionata in segmenti temporali assolutamente diversi che integrano fatti diversi. Tale affermazione risulta contraddittoria rispetto alla nozione di contestazione aperta dei reati permanenti, che ricorre quando viene indicata esclusivamente la data di accertamento, e si pone in contrasto con il dato documentale da cui emerge che le annotazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono tutte a contestazioni aperte, che non indicano il termine finale. Il tribunale, inoltre, ha affermato che si trattava di condotte poste in essere anche da soggetti diversi, ma tale affermazione è smentita dal carattere unitario della condotta associativa ed è innegabile che il delitto oggetto della prima iscrizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 settembre 2016 fosse lo stesso contestato a gran parte degli altri indagati, poi rinviati a giudizio nell'ambito del presente processo. Risulta inoltre manifestamente illogica l'affermazione del tribunale secondo cui la Procura avrebbe proceduto a carico degli stessi indagati per associazioni di stampo mafioso di diversa natura che operano tuttavia nel medesimo contesto storico geografico. Il tribunale, inoltre, non si è pronunziato, così incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione, in ordine all'ulteriore doglianza secondo cui le iscrizioni successive alla prima, avendo sempre ad oggetto contestazioni del tipo aperte, dovessero essere qualificate come aggiornamenti riguardanti lo stesso fatto e non iscrizioni relative a segmenti temporali differenti del reato. 2. violazione degli articoli 273 e 407 comma tre e 191 cod. proc.pen. poiché l'ordinanza ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di un anno dalla prima iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati, e cioè successive alla data del 22 settembre 2016. Il tribunale ha osservato che le successive iscrizioni per il delitto associativo, effettuate il 5 giugno 2018 e 111 ottobre 2019, non devono considerarsi meri aggiornamenti della prima iscrizione ma, avendo ad oggetto fatti nuovi e successivi, costituiscono nuove iscrizioni da cui decorre con assoluta autonomia un nuovo termine di durata delle indagini preliminari. Rileva il ricorrente che il tribunale del riesame, pur riportando in maniera corretta la cronologia delle iscrizioni nel registro degli indagati a carico dell'imputato, ha escluso che il titolo cautelare avesse ad oggetto i medesimi fatti per i quali vi è stata la prima iscrizione, così disapplicando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui se a carico di un imputato vengono effettuate plurime iscrizioni per la partecipazione al delitto associativo, le successive iscrizioni rispetto alla prima costituiscono meri aggiornamenti riguardanti lo stesso fatto, sicché sono inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari, decorrenti dalla data della prima iscrizione. Così facendo il tribunale è incorso in un errore di diritto processuale poiché il delitto associativo per il quale veniva effettuata la prima iscrizione il 22 settembre 2016 era il medesimo per il quale si procede nell'odierno giudizio e la prova si fonda esclusivamente sulle intercettazioni registrate successivamente al 22 settembre 2017, con la conseguenza che la declaratoria di inutilizzabilità delle stesse comporta il venir meno della gravità indiziaria. 3. Violazione degli articoli 273, 414 e 345 comma secondo cod. proc.pen. poiché l'ordinanza ha respinto l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'emissione del decreto di archiviazione del 27 Febbraio 2019, in assenza di un successivo provvedimento autorizzativo della riapertura delle indagini. Il Tribunale ha respinto la detta eccezione, rilevando che non si tratta del medesimo reato e tuttavia tale affermazione è smentita dal dato documentale dovendosi ritenere che le successive iscrizioni per il reato associativo siano aggiornamenti del medesimo fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Secondo la regula iuris codificata al comma 1 dell'art. 335 cod. proc. pen., "Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito". A mente del comma 2 della medesima disposizione, "Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto, ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni" Dal combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 335 cod. proc. pen., come interpretati da questa Corte di legittimità, discende che l'inquirente è tenuto a procedere immediatamente ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. ogni qualvolta, nei confronti della stessa persona, acquisisca elementi in ordine ad un fatto costituente reato ulteriore e diverso da quello già iscritto; deve invece limitarsi al mero aggiornamento della notizia di reato già iscritta, allorquando si renda necessario modificarne la qualificazione giuridica ovvero precisare l'esistenza di elementi circostanziali (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009 - dep. 2010, Paviglianiti, Rv. 246525; Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191). Da tale impostazione consegue che, mentre nel caso di iscrizione di nuovi fatti di reato, è pacifico che il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art.405 cod. proc. pen., decorra in modo autonomo per ciascuna iscrizione (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, cit.; Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, cit.), nel caso in cui si tratti di "aggiornamento" della notitia criminis originaria (in relazione al nomen iuris ed agli elementi circostanziali) il termine delle indagini decorre dalla prima e, dunque, unica iscrizione per detto fatto. Dalla disciplina appena tratteggiata si evince che il nostro codice di rito non prevede e, soprattutto, non consente l'iscrizione sul registro ex art. 335 cod. proc. pen. di uno stesso fatto di reato già oggetto di una precedente iscrizione. Di contro, il P.M. può certamente procedere ad una nuova iscrizione ex art.335 cod. proc. pen. nel caso in cui, nel prosieguo delle indagini, emerga un fatto storico-naturalistico diverso (richiamati in punto di identità del fatto i principi già espressi da questa Corte, nelle sentenze Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, RG. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799 e, di recente, Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226, recepiti anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016). Occorre a questo punto verificare cosa debba intendersi per fatto nuovo. Seppure ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", è stato precisato che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005 Cc. (deo. 28/09/2005 ) Rv. 231799 - 01) Con specifico riferimento alle condotte associative, la pronunzia della sesta sezione di questa Corte richiamata nel ricorso, applicando in modo eccessivamente rigido questo principio, ha in effetti escluso che possa farsi semplicemente riferimento a diversi segmenti temporali della medesima condotta, stabilendo sempre in tema di applicazione del principio del "ne bis in idem", che sussiste la preclusione derivante dal giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. allorchè nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di loro, essendo a tal fine irrilevante, stante la natura permanente del reato associativo, la parziale difformità del profilo temporale delle due contestazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che l'analisi comparativa deve essere condotta avendo sempre come obiettivo la tutela di un diritto fondamentale e la salvaguardia della forza espansiva del principio del "ne bis in idem", ed optando per la soluzione che risulti più idonea a scongiurarne la violazione, cioè quella che, in presenza di margini di incertezza, risulti più favorevole all'imputato). (Sez. 6, Sentenza n. 48691 del 05/10/2016 Ud. (dep. 17/11/2016 ) Rv. 268226 - 01) Deve tuttavia registrarsi una successiva e preferibile pronunzia della medesima sezione che è pervenuta ad una conclusione più temperata in relazione al medesimo principio, affermando che in tema violazione del principio del "ne bis in idem", la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo (nel caso di specie quello previsto dall'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) presuppone non solo che il sodalizio oggetto dei due procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che per valutare la coincidenza temporale tra il fatto oggetto di giudizio e quello coperto dal giudicato, si deve fare riferimento non solo alla data iniziale e finale delle due contestazioni, ma anche all'effettivo contenuto dell'accertamento per stabilire se, in concreto, ha riguardato un'estensione temporale superiore od inferiore rispetto a quella indicata nell'imputazione). (Sez. 6, Sentenza n. 19486 del 01/02/2018 Ud. (dep. 04/05/2018 ) Rv. 273077 - 01) Applicando alla questione oggetto del presente giudizio tale orientamento giurisprudenziale (ribadito da Sez. 5, Sentenza n. 34510 del 21/06/2018, Moccia; Sez. 2, Sentenza n. 15691 del 08/01/2016, Notaro), si deve osservare come nel caso in esame non ci si trovi di fronte a successive iscrizioni fondate solo su una diversa qualificazione giuridica del fatto ovvero sulla contestazione dello stesso fatto diversamente circostanziato, quanto piuttosto a nuove e legittime iscrizioni, imposte dal sopravvenire dei risultati di distinte indagini, sviluppatesi in forza dei contributi dichiarativi di nuovi collaboratori di giustizia, che hanno disvelato e chiarito (secondo la valutazione dei giudici di merito che sfuggono al controllo di legittimità) dinamiche e aspetti affatto autonomi e ignoti rispetto alle prime iscrizioni, che si riferiscono a segmenti temporali che, pur in presenza di una contestazione aperta non possono espandersi nel futuro indeterminatamente, ma devono ritenersi circoscritti o dalla richiesta di archiviazione del procedimento o dalla richiesta di rinvio a giudizio. La soluzione prospettata dalla difesa e condivisa dal Procuratore generale porterebbe all'illogica conseguenza che un'iscrizione originaria per un reato associativo a contestazione aperta, come nel caso in esame, si espanderebbe all'infinito nel futuro determinando una sorta di improcedibilità generalizzata per tutti gli anni successivi, in assenza di un'autorizzazione alla riapertura.E' stato invece precisato che nell'ipotesi di reato permanente, qualora la contestazione sia formulata senza indicazione dell'epoca di cessazione della permanenza - c.d. contestazione "aperta" -, in difetto di richiesta di riapertura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione, il limite temporale della preclusione allo svolgimento delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti va individuato non nel momento dell'emissione del decreto di archiviazione dal parte del giudice per le indagini preliminari ma nella data della relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, mentre per i segmenti temporali successivi è consentito l'esercizio dell'azione penale per il medesimo titolo di reato, ove sia proseguita la condotta criminosa oggetto dell'originaria contestazione con mutamento della caratteristiche strutturali del reato. (Fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.). (Sez. 2, Sentenza n. 5220 del 28/06/2018 Ud. (dep. 01/02/2019 ) Rv. 276049 - 01;Sez. 2, Sentenza n. 14777 del 19/01/2017 Cc. (dep. 24/03/2017 ) Rv. 270221 - 01) Alla stregua di questi criteri, la censura di improcedibilità è infondata poiché il tribunale ha escluso che si tratti di aggiornamenti della medesima iscrizione, e ha ritenuto che, nonostante la natura permanente del reato, in relazione al contenuto delle iscrizioni relative a periodi diversi si possa parlare di fatti di reato diversi; da qui discende la non necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini e la decorrenza di nuovi termini per le indagini preliminari. Nel processo odierno vi sono state tre successive iscrizioni nel registro degli indagati del pagano e, in particolare, l'ultima è successiva allo stralcio e alla richiesta di archiviazione relativa alla posizione del Pagano nell'ambito delle prime indagini per un reato associativo, che deve ritenersi temporalmente circoscritto, quantomeno dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Ne consegue che la terza iscrizione nel registro degli indagati del Pagano, relativa ad un periodo successivo alla richiesta di archiviazione, è certamente riferita a un fatto nuovo e cioè ad un addebito associativo che temporalmente si estende in un periodo non oggetto di precedenti indagini e non ricompreso nella prima iscrizione. Senza dire che il tribunale ha individuato altresì una differenza soggettiva del sodalizio individuato, costituito da soggetti diversi. Trattandosi di un fatto naturalisticamente diverso e cioè la partecipazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso a decorrere dal novembre 2018 non è necessaria un'autorizzazione alla riapertura delle indagini poiché non vi è stato un precedente provvedimento di archiviazione per questo fatto, ma il procedimento di archiviazione riguardava un reato associativo diverso perché consumato in un ambito temporale diversamente circoscritto A fronte degli elementi specifici che caratterizzano la vicenda in questione, il ricorso si limita a formulare censure generalizzate affermando che tutte le successive iscrizioni nel registro degli indagati del Pagano per il reato associativo debbano considerarsi meri aggiornamenti della prima iscrizione.Il ricorrente inoltre nell'eccepire la inutilizzabilità di tutte le indagini eseguite dopo il termine del 22 settembre 2017, e cioè un anno dopo la prima iscrizione, non fa alcuna distinzione del procedimento nell'ambito del quale sono state disposte e non indica l'oggetto e il tempo delle dette acquisizioni probatorie, così incorrendo nel vizio di genericità. 3. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. RIgetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di