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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14699/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA t dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità del predetto per il reato di cui all'art. 624 e 625, n.2, cod.

Pen., ha ridotto la pena.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente reiterative di aspetti già vagliati dal giudice del gravame che ha posto in evidenza come fosse emersa l'abitazione dell'appartamento da parte del ricorrente in virtù di comodato gratuito; Considerato che il secondo motivo sul diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, come prospetta lo stesso ricorrente, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (laddove nel caso di specie era stato piuttosto chiesto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ravvisata dalla corte territoriale); Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità, ed è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (nel caso di specie espresso è il giudizio di congruità sulla pena come rideterminata che fa riferimento anche ai precedenti penali resultanti a carico dell'imputato di cui uno specifico, laddove peraltro il motivo era stato posto genericamente già in appello con mero riferimento alle condizioni di vita in cui si trovava il ricorrente al momento del fatto che secondo il ricorso sarebbero insite nel tipo di reato com messo); Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio dei reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA t dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità del predetto per il reato di cui all'art. 624 e 625, n.2, cod. Pen., ha ridotto la pena. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente reiterative di aspetti già vagliati dal giudice del gravame che ha posto in evidenza come fosse emersa l'abitazione dell'appartamento da parte del ricorrente in virtù di comodato gratuito; Considerato che il secondo motivo sul diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, come prospetta lo stesso ricorrente, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (laddove nel caso di specie era stato piuttosto chiesto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ravvisata dalla corte territoriale); Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità, ed è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (nel caso di specie espresso è il giudizio di congruità sulla pena come rideterminata che fa riferimento anche ai precedenti penali resultanti a carico dell'imputato di cui uno specifico, laddove peraltro il motivo era stato posto genericamente già in appello con mero riferimento alle condizioni di vita in cui si trovava il ricorrente al momento del fatto che secondo il ricorso sarebbero insite nel tipo di reato com messo); Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio dei reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa d
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