CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 1968
Cassazione n. 05144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1968 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO'visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 8/6/2021, che, ritenuto maturato il termine di prescrizione del reato contestato al capo b), ex art. 181, comma 1 bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 25/9/2017 quanto alla condanna per il reato' di cui agli artt. 61, comma primo, n.2, 81 e 349 cod. pen. 2. Con l'unico motivo di ricorso si contesta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 99 cod. pen. La difesa deduce la mancata disamina delle questioni giuridiche che si sono poste con l'atto di appello; in particolare, a fronte della deduzione in ordine alla mancata motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, la Corte d'Appello si sarebbe limitata ad osservare che "il giudice di prime cure ha già ritenuto le concesse attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva contestata, non operando alcun aumento ed operando la riduzione per le generiche", non potendosi dunque comprendere la ragione per la quale la doglianza sia stata ritenuta infondata. 3. Il ricorso *è inammissibile. A fronte dell'atto di appello con cui l'imputato invocava la esclusione dell'aumento di pena operato per la recidiva reiterata specifica contestata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., assumendo la mancanza di motivazione della sentenza del Tribunale quanto alla sussistenza dei relativi presupposti di legge, la sentenza impugnata ha precisato come il giudice di prime cure avesse già ritenuto le riconosciute attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva, ritenuta come recidiva semplice, non operando alcun aumento e operando invece la riduzione per le predette attenuanti; di qui, dunque, la operata conferma della sentenza di primo grado. Osserva allora la Corte che tale motivazione, ritenuta incomprensibile dal ricorrente, ha invece correttamente ritenuto infondato il gravame atteso che, appunto, l'aumento dedotto dall'imputato come erroneamente operato non venne, in realtà, in forza della ritenuta subvalenza della recidiva, peraltro qualificata come semplice, rispetto alle circostanze attenuanti generiche, in alcun modo effettuato. Né il ricorrente ha individuato, come avrebbe dovuto, pena, diversamente, la inammissibilità della doglianza, un interesse concreto ed attuale alla base della dedotta esclusione della recidiva diverso da quello relativo al mero aumento di pena, nella specie non effettuato, individuazione tanto più necessaria ove si consideri che, con sentenza n. 20808/19 del 25/10/2018, Schettino ed altro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "ove il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. si concluda con una valutazione di subvalenza della recidiva, di questa non può tenersi conto ad alcuno effetto, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente previsto che deve tenersi conto della recidiva senza avere riguardo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.". 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, da ciò discendendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22