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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 411/2008

ECLI:EU:T:2008:39
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 14 febbraio 2008 – Usinor / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] UK (GALVALLOY) (causa T-189/05) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo GALVALLOY – [OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo anteriore GALVALLIA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8 , n. 1, lett. b)] (v. punti 69, 71-72) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 febbraio 2005 (procedimento R 411/2004-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Usinor SA e la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd.

Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] UK [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo GALVALLOY per prodotti della classe 6 – domanda n. 796557 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Usinor SA [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo GALVALLIA, per prodotti della classe 6 Decisione della divisione d’opposizione: Rifiuto della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d’opposizione Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 10 febbraio 2005 (procedimento R 411/2004-1) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Usinor SA. 3) [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 14 febbraio 2008 – Usinor / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] UK (GALVALLOY) (causa T-189/05) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo GALVALLOY – [OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo anteriore GALVALLIA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8 , n. 1, lett. b)] (v. punti 69, 71-72) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 febbraio 2005 (procedimento R 411/2004-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Usinor SA e la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd. Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] UK [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo GALVALLOY per prodotti della classe 6 – domanda n. 796557 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Usinor SA [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo GALVALLIA, per prodotti della classe 6 Decisione della divisione d’opposizione: Rifiuto della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d’opposizione Dispositivo 1)      La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 10 febbraio 2005 (procedimento R 411/2004-1) è annullata. 2)      L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Usinor SA. 3)      [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd sopporterà le proprie spese.
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