Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 411/2008
ECLI:EU:T:2008:39
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 14 febbraio 2008 – Usinor / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] UK (GALVALLOY)
(causa T-189/05)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo GALVALLOY – [OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo anteriore GALVALLIA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8 , n. 1, lett. b)] (v. punti 69,
71-72)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 febbraio 2005 (procedimento R 411/2004-1), relativa
ad un procedimento d’opposizione tra la Usinor SA e la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd.
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] UK [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo GALVALLOY per prodotti della classe 6 – domanda n. 796557
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Usinor SA
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo GALVALLIA, per prodotti della classe 6
Decisione della divisione d’opposizione:
Rifiuto della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione d’opposizione
Dispositivo
1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 10 febbraio 2005 (procedimento R 411/2004-1) è annullata.
2) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Usinor SA.
3) [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd sopporterà le proprie spese.