CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 34984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26-5095/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti alcuna critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, né alcuna fondata violazione della legge penale, sostanziale o processuale. 1.1. In particolare, alcun accenno si legge nei motivi di ricorso circa l'argomentare della Corte in ordine alla specifica fattispecie portata al suo esame con i mortivi di gravame spesi nel merito: competenza territoriale in tema di frode assicurativa, art. 642 cod. pen. e accertamento della responsabilità fondato su dati documentali e dichiarativi. Talchè il ricorso appare privo della necessaria specificità richiesta a pena di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.