Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 301/1974
ECLI:IT:COST:1974:301
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il pretore di Mantova in un procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA], datore di lavoro privato, accogliendo l'eccezione
proposta dal difensore dell'imputato, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, comma secondo, della legge 2 aprile 1968,
n. 482, recante la "disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private".
Nel giudizio di legittimità costituzionale non vi è stata
costituzione di parti private, né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
:
Con l'ordinanza di rinvio, emessa nel corso di un procedimento
penale per contravvenzione agli artt. 11 e 23 della legge 2 aprile
1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso
le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), il giudice a quo ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge citata, "nella
parte in cui prevede sanzioni penali solo a carico dei privati datori
di lavoro e non anche a carico degli enti pubblici", che al pari dei
privati hanno l'obbligo di assumere un certo numero di invalidi civili
o del lavoro, "creandosi in tal modo disparità di trattamento nei
confronti di soggetti ugualmente tenuti all'onere della assunzione
obbligatoria".
La questione così prospettata deve dichiararsi inammissibile, per
manifesto difetto di rilevanza ai fini della decisione del giudizio a
quo, nel quale è imputato per contravvenzione alla legge n. 482 del
1968 un imprenditore privato. Non è infatti posta in dubbio la
legittimità della disposizione per quanto attiene alla fattispecie
normativa che è oggetto della sanzione penale, applicabile nel caso
concreto, ma viene denunziata una lacuna della disciplina sanzionatoria
rispetto alla ipotesi di contravvenzione imputabile ad un ente
pubblico. È pertanto evidente che una eventuale declaratoria di
illegittimità della disposizione, nella parte in cui non prevede
sanzioni nei confronti degli enti pubblici, non potrebbe avere alcuna
influenza sulla decisione del giudizio. Conclusione, questa, conforme a
numerosi precedenti della Corte.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità dell'art. 23, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.
482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche Amministrazioni e le aziende private), sollevata con
l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere