Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 301/1974

ECLI:IT:COST:1974:301
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il pretore di Mantova in un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], datore di lavoro privato, accogliendo l'eccezione proposta dal difensore dell'imputato, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante la "disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private".

Nel giudizio di legittimità costituzionale non vi è stata costituzione di parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : Con l'ordinanza di rinvio, emessa nel corso di un procedimento penale per contravvenzione agli artt. 11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), il giudice a quo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge citata, "nella parte in cui prevede sanzioni penali solo a carico dei privati datori di lavoro e non anche a carico degli enti pubblici", che al pari dei privati hanno l'obbligo di assumere un certo numero di invalidi civili o del lavoro, "creandosi in tal modo disparità di trattamento nei confronti di soggetti ugualmente tenuti all'onere della assunzione obbligatoria".

La questione così prospettata deve dichiararsi inammissibile, per manifesto difetto di rilevanza ai fini della decisione del giudizio a quo, nel quale è imputato per contravvenzione alla legge n. 482 del 1968 un imprenditore privato.

Non è infatti posta in dubbio la legittimità della disposizione per quanto attiene alla fattispecie normativa che è oggetto della sanzione penale, applicabile nel caso concreto, ma viene denunziata una lacuna della disciplina sanzionatoria rispetto alla ipotesi di contravvenzione imputabile ad un ente pubblico.

È pertanto evidente che una eventuale declaratoria di illegittimità della disposizione, nella parte in cui non prevede sanzioni nei confronti degli enti pubblici, non potrebbe avere alcuna influenza sulla decisione del giudizio.

Conclusione, questa, conforme a numerosi precedenti della Corte.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità dell'art. 23, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il pretore di Mantova in un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], datore di lavoro privato, accogliendo l'eccezione proposta dal difensore dell'imputato, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante la "disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private". Nel giudizio di legittimità costituzionale non vi è stata costituzione di parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : Con l'ordinanza di rinvio, emessa nel corso di un procedimento penale per contravvenzione agli artt. 11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), il giudice a quo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge citata, "nella parte in cui prevede sanzioni penali solo a carico dei privati datori di lavoro e non anche a carico degli enti pubblici", che al pari dei privati hanno l'obbligo di assumere un certo numero di invalidi civili o del lavoro, "creandosi in tal modo disparità di trattamento nei confronti di soggetti ugualmente tenuti all'onere della assunzione obbligatoria". La questione così prospettata deve dichiararsi inammissibile, per manifesto difetto di rilevanza ai fini della decisione del giudizio a quo, nel quale è imputato per contravvenzione alla legge n. 482 del 1968 un imprenditore privato. Non è infatti posta in dubbio la legittimità della disposizione per quanto attiene alla fattispecie normativa che è oggetto della sanzione penale, applicabile nel caso concreto, ma viene denunziata una lacuna della disciplina sanzionatoria rispetto alla ipotesi di contravvenzione imputabile ad un ente pubblico. È pertanto evidente che una eventuale declaratoria di illegittimità della disposizione, nella parte in cui non prevede sanzioni nei confronti degli enti pubblici, non potrebbe avere alcuna influenza sulla decisione del giudizio. Conclusione, questa, conforme a numerosi precedenti della Corte. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità dell'art. 23, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 301/1974 — Fons Iuris — Fons Iuris