CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 10062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10109-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 6717/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 3/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata, - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 4/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 20663/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso avviso di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio aveva proceduto alla rettifica della denuncia di variazione catastale DOCFA presentata in data 06/07/2015 con l'attribuzione di una nuova rendita catastale per l'unità immobiliare di proprietà del contribuente sita in Roma; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente applicato il «criterio stabilito per la determinazione della rendita catastale» e ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento, sebbene generico e privo di indicazioni circa «le modalità di rilevazione dei valori medi, ... gli atti di trasferimento monitorati e rilevati, ... la metodologia dei sistemi di rilevazione, ... la specifica menzione dei rapporti e del relativo scostamento»; 1.2. la censura è inammissibile perché la parte ricorrente non indica specificamente le norme didiritto sostanziale che sarebbero state violate (avendo genericamente lamentato la violazione del «R.D.L. 652 del 1939 convertito nella L. 1249 del 1939 e successivamente variato dal Dlgs. 514 del 1948, D.P.R. 1142 del 1949, DL 70 del 1988 convertito dalla L 154 del 1998») né indica quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con esse; 1.3. questa Suprema Corte ha già affermato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr. Cass., SU., 28/10/2020, n. 23745; Cass. 28/10/2002 n. 15177; Cass., 26/01/2004, n. 1317; Cass., 15/01/2015, n. 635); 1.4. sul punto, ritengono, in particolare, le Sezioni Unite che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; 1.5. limitando dunque l’indagine alle sole norme specificamente indicate all’interno del motivo di ricorso (artt. 8 e 30 D.P.R. 1/12/1949 n. 1142), laddove si deduce che la Commissione tributaria regionale non avrebbe esaminato le censure del contribuente in merito alla mancata motivazione dell’avviso di accertamento circa l’applicazione del metodo della stima diretta analitica dell’immobile a destinazione speciale di proprietà del contribuente, si rileva che la Commissione tributaria regionale ha affermato, al riguardo, confermando la sentenza di primo grado, quanto segue: «... l’avviso di accertamento ... (ndr. è) ... sufficientemente motivato sia con riferimento alla metodologia di stima adottata, sia sotto il profilo della correttezza della comparazione con altri immobili di riferimento. Tale assunto risulta confermato dalla produzione documentale dell'Ufficio che ha effettuato la valutazione del manufatto con riferimento alla destinazione commerciale dichiarata dalla parte e, quindi, con il metodo della stima diretta del bene per l'individuazione della più probabile rendita catastale, come previsto dalle norme che regolano la materia delle unità immobiliari a destinazione speciale D, in particolare D8 ..., il tutto con riferimento alla zona, all'unità immobiliare le cui consistenze sono state calcolate dall'elaborato grafico presentato dalla parte, ai prezzi di mercato riferiti al periodo 1988/89, all'utilizzo di parametri oggettivi (valori listino B.I.R.), che sono stati comparati con valori di unità immobiliare di medesima categoria e destinazione, che, a differenza di quanto lamentato dall'appellante, risultano correttamente individuati (foglio 373, part. 143 sub. e part. 518 sub.504). Il tutto come specificato nella scheda redatta a seguito del verbale di sopralluogo ...»; 1.6. in punto di diritto va quindi ribadito che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta (prevista per il classamento di immobili a destinazione speciale, come nella fattispecie) eseguita dall'Ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortememente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (cfr. Cass., 09/07/2018, n. 17971; Cass.3/2/2014, n. 2268); 1.7. c iò posto, le argomentazioni dei Giudici di appello, dianzi trascritte, con valutazione in fatto non censurata, non contengono alcuna affermazione di principio che si ponga in contrasto con le denunciate disposizioni di legge, con conseguente infondatezza delle censure del ricorrente; 2.1. con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia «circa la censura formulata in merito alla errata determinazione della consistenza immobiliare operata dall’Ufficio nell’avviso di accertamento», ed in particolare circa la «contestata difformità della consistenza assunta quale base di calcolo dall'Ufficio ... rispetto a quella evidenziata dal contribuente ...»; 2.2. la censura va accolta; 2.3.nel caso di specie dall’esame delle censure formulate in primo grado ed in appello dall’odierno ricorrente (ritualmente trascritte in parte quanel ricorso), e della sentenza impugnata emerge che effettivamente la Commissione tributaria regionale non ha specificatamente esaminato la questione relativa alla dedotta errata misurazione della superficie dell’immobile (la stessa Commissione tributaria regionale riporta, nelle premesse della sentenza impugnata, che l’appellante aveva lamentato anche «l’erroneo calcolo delle aree commerciali operato dall’Agenzia»), essendosi limitata a respingere le doglianze circa la motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica e la metodologia applicata per la determinazione della rendita catastale; 2.4. ne consegue che sussiste la denunciata omessapronuncia, quale vizio della sentenza, che presuppone che la domanda sia stata ritualmente proposta e consiste, invero, nella mancanza di qualunque decisione da parte del giudice, in ordine alla domanda stessa; 3.1. con il terzo motivo il ricorrente denuncia «omesso esame della documentazione depositata dal contribuente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e difetto di motivazione»; 3.2. il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità essendo state formulate censure di omesso esame della documentazione prodotta, piuttosto che di fatti decisivi per il giudizio, come previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., ed in ogni caso ogni eventuale denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non è deducibile in presenza di doppia conforme, come nel caso in esame, secondo quanto previsto dall'art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ.; 4. per quanto fin qui osservato il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudi