CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 37452/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29288-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 266/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 266 del 5. 2. 2020 del Tribunale di Bologna, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Bologna che gli aveva applicato la sanzione per la violazione dell'art. 7 codice della strada, per avere circolato in una zona a traffico limitato senza autorizzazione; [OSCURATO:PERSONA] UTG di Bologna non si è costituita; considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.p.r. n. 503 del 1996, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la violazione contestata nonostante che la vettura dell'opponente fosse autorizzata al transito nella zona a traffico limitato in quanto dotata di permesso riservato agli invalidi, in difetto della prova della presenza della persona invalida nell'autovettura, laddove la norma non impone altro obbligo se non l'esposizione del contrassegno medesimo; il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 cod. civ., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto che l'opponente avesse dovuto provare la presenza dell'invalido a bordo della sua autovettura e non invece che fosse a carico dell'Amministrazione la prova contraria, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria da essa fatta valere; i motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati, in quanto, premesso che la sentenza ha accertato che il contrassegno invalidi era stato rilasciato a persona diversa dalla opponente, la circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita dalla legge solo qualora l'autovettura sia utilizzata per il trasporto della persona titolare del relativo contrassegno, avendo esso carattere strettamente personale ( Cass. n. 1292 del 2008 ), con l'effetto che grava sul soggetto sanzionato dimostrare, nella circostanza, che l'uso dell'autoveicolo è avvenuto a beneficio della persona invalida, quale condizione legittimante la possibilità di superare il divieto di circolare nelle predette zone; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n.1) cod. proc. civ.; nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre