CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inannmissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione subita in regime di arresti domiciliari dal 22 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 in quanto indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 321 cod. pen. Il richiedente era accusato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del reato di corruzione per aver assunto la veste di mediatore nel presunto accordo corruttivo tra questi due imprenditori e alcuni pubblici funzionari dell'Anas. L'ordinanza applicativa di misura cautelare era fondata su conversazioni telefoniche e ambientali. La misura era stata sostituita il 31 dicembre 2015 con l'obbligo di firma alla luce della diversa ricostruzione dei fatti emersa dalle dichiarazioni del Meduri e delle altre persone interessate alla vicenda. L'indagato era stato poi assolto in sede di giudizio abbreviato per non aver commesso il fatto e, in parte, per insussistenza del fatto. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi indiziari ricavabili dalle intercettazioni telefoniche avessero comunque trovato conferma nella sentenza assolutoria, in cui si legge che gli indizi del coinvolgimento del Meduri quale mediatore dell'accordo corruttivo fossero «forti», seppur non sufficienti per pervenire a un giudizio di responsabilità penale. Nell'ordinanza sono riportati frammenti di conversazioni telefoniche intercettate nel corso delle indagini per evidenziare la condotta del richiedente idonea a determinare la falsa apparenza della commissione del reato. In particolare, i giudici della Corte di appello hanno valorizzato il passo della sentenza assolutoria in cui si legge che, proprio a seguito dell'incontro della Accrogliano' (funzionaria dell'Anas coinvolta nell'indagine) con il Meduri, fosse avvenuto il pagamento del denaro da parte dell'imprenditore Bosco in favore dei funzionari Anas; nonché un'ulteriore circostanza esposta nella sentenza riferibile al momento in cui, a seguito di una conversazione del 6 agosto 2015 tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Meduri la prima comunicava di aver incontrato «i nostri amici» e il giorno successivo il coindagato [OSCURATO:PERSONA] le aveva consegnato un plico estratto dalla tasca dei pantaloni, monitorato dalle videocamere. Le frequentazioni e i contatti del Meduri, ma soprattutto il contenuto delle conversazioni, tra le quali una conversazione in cui egli si accordava con [OSCURATO:PERSONA] per incontrarsi senza specificare l'orario e il luogo dell'appuntamento, oltre a un singolare interessamento del Meduri per i pagamenti in favore delle imprese appaltatrici, sono stati ritenuti, collocandosi cronologicamente nel contesto di eventi illeciti, gravemente colposi e idonei a trarre in inganno l'autorità giudiziaria. A seguito dei chiarimenti forniti dal Meduri e dalle altre persone coinvolte, la misura detentiva è stata sostituita, secondo i giudici della riparazione, senza ritardo. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per violazione dell'art.314, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente ritiene che per escludere l'indennizzo sia necessario che il soggetto si sia messo volontariamente in condizione di prevedere che dal suo comportamento, per le circostanze del caso, sarebbe potuto scaturire un provvedimento restrittivo della libertà, ma che la Corte di appello, nel rigettare l'istanza, non abbia applicato tale principio di diritto. Mentre effettuava i colloqui telefonici con la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], di cui conosceva anche i parenti quali «persone perbene», sapeva di rivolgersi a un'alta funzionaria dell'Anas assolutamente incensurata, quindi al di sopra di ogni sospetto. I colloqui, nel corso dei quali chiedeva notizie sullo stato dei mandati di pagamento in favore di imprenditori catanesi per lavori effettuati con l'Anas e già da tempo definiti, non avrebbero mai potuto indurre il ricorrente a immaginare che si sarebbe potuto emettere un provvedimento di custodia cautelare ai suoi danni. La Corte territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione che quei colloqui avvenivano tra una persona incensurata è un'alta funzionaria dell'Anas, ritenuta dal ricorrente come persona lontana da traffici illeciti e che il Meduri sapeva di chiedere una cosa lecita, tanto da presentarsi successivamente al condirettore generale per perorare la causa degli imprenditori. Essendo il Meduri del tutto inconsapevole dell'attività criminale altrui, il giudice della riparazione non avrebbe potuto creare commistione tra le intercettazioni riguardanti il ricorrente e tutte le altre conversazioni concernenti gli altri indagati. Tale circostanza è stata confermata dai coindagati negli interrogatori tra l'ottobre e il novembre 2015, cosicché anche sotto il profilo del mantenimento della misura cautelare, il ricorrente contesta che il giudice abbia provveduto senza ritardo, posto che la situazione era stata ampiamente chiarita nei primi giorni di novembre. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ordinanza impugnata è stata individuata come condotta ostativa la presenza negli atti di indagine di comportamenti del richiedente non smentiti sul piano storico nella sentenza assolutoria. In particolare, il giudice della riparazione ha valorizzato i contatti intercorsi fra il ricorrente e alcuni soggetti coinvolti in una vicenda corruttiva. 2. A fronte di tali argomentazioni, nel ricorso si confuta la rilevanza indiziaria di tali elementi e si sviluppano valutazioni tendenti a dimostrare l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria; ma nell'analisi dei dati fattuali a disposizione del giudice della cautela quali si presentavano prima dell'adozione della misura cautelare è consentito al giudice della riparazione soffermarsi esclusivamente, ed è anzi pienamente coerente con l'oggetto del giudizio, su quegli elementi indiziari che siano espressivi di una condotta direttamente ascrivibile a colui che chiede il riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che presupposto di tale diritto è la verifica che l'istante non abbia con il suo comportamento concorso a dare causa all'errore dell'autorità giudiziaria. Il ricorso, peraltro, si limita a prospettare una tesi difensiva che offre una diversa lettura delle emergenze processuali laddove, come noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. 3. Il ricorso mette genericamente in evidenza l'elemento soggettivo, ossia la totale imprevedibilità delle conseguenze della condotta tenuta dal Meduri, trascurando tuttavia di confrontarsi con le dettagliate indicazioni fornite nell'ordinanza con riguardo agli elementi fondanti il giudizio di gravità della colpa causalmente incidente sull'errore dell'autorità giudiziaria, come ad esempio gli incontri tra il Meduri e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], protagonista della vicenda corruttiva, in concomitanza con contatti telefonici del Meduri con la funzionaria dell'Anas. Nel ricorso è, in particolare, tralasciata la specifica censura della conformità all'esito investigativo dell'elenco dei comportamenti riconducibili al ricorrente contenuto nell'ordinanza, più ampio e dettagliato di quanto riportato nell'atto d'impugnazione, non potendo mancare il confronto con tali emergenze investigative allorchè si ritenga violato il principio secondo il quale le conseguenze penali debbano essere prevedibili al momento in cui il soggetto che chiede la riparazione ha agito. Sotto tale profilo, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 4. Con riferimento all'indicazione della condotta ostativa al diritto alla riparazione in correlazione con il mantenimento della misura, l'ordinanza impugnata è, tuttavia, carente. In particolare, sebbene si faccia riferimento al chiarimento della posizione del Meduri all'esito dell'interrogatorio di garanzia del Meduri stesso e dei coindagati, non viene specificato quando sarebbero stati acquisiti gli elementi che hanno comportato la cessazione della misura, laddove nel ricorso vengono indicate le date dell'interrogatorio del ricorrente e dei coindagati in epoca antecedente di oltre un mese la data della cessazione della misura restrittiva. Secondo quanto si legge nella stessa ordinanza, la revoca della misura degli arresti donniciliari è stata determinata dalla modifica del quadro indiziario; a fronte delle allegazioni contenute nel ricorso risulta, dunque, non indicato il comportamento ostativo del richiedente che ha determinato la protrazione della misura sino al 31 dicembre 2015, quando è stata sostituita con l'obbligo di firma. 5. Tali sono le ragioni per le quali l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, affinchè venga esaminato il comportamento del richiedente causalmente correlato al mantenimento della misura. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugna