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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42406/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro in composizione monocratica, di condanna, in sede di rito abbreviato, riconosciute le circostanze aggravanti e la recidiva specifica ed infraquinquennale, alle pene di legge, di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110,624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. e 110,56,624,625 nn. 2 e 5 cod. pen., perpetrati il 7 marzo 2011.

Tramite difensore, è stato proposto un unico motivo di ricorso che - deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - ha lamentato l'ingiustificata, mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento, pur disposta dall'organo giudicante di primo grado ai sensi dell'art.441 cod. proc. pen., dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona di commissione degli illeciti, non più disponibili per ragioni tecniche.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro).

L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Ebbene, al motivo di ricorso ha fornito piana e logica risposta la sentenza impugnata, in armonìa con l'articolata ed altrettanto condivisibile motivazione della pronuncia del primo giudice, in assenza di concludenti deduzioni - puramente reiterative delle ragioni dell'appello - di adeguato confronto con le relative argomentazioni.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"(Sez.

U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820).

La mancata visione dei filmati della telecamera di videosorveglianza è stata, dunque, correttamente giudicata superflua a fronte del complesso dei risolutivi ed autosufficienti elementi di prova assicurati al processo, in sintesi rappresentati dall'esame dei filmati della videocamera esterna nell'immediatezza dell'illecito - operato con la collaborazione della persona offesa, sulla cui attendibilità alcuna critica è stata sviluppata nel ricorso - dall'esito del confronto dattiloscopico che ha consentito di ricondurre all'imputato l'impronta dell'autore del tentativo di furto della [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo il suo lavaggio, in una porzione "nevralgica" della portiera anteriore sinistra, dalla elaborazione del traffico telefonico del cellulare, che ha permesso di collocare il prevenuto, in corrispondenza della realizzazione della condotta criminosa, in zona geografica compatibile, dal rinvenimento del veicolo rubato nel Comune di residenza dell'imputato, dall'inesistenza di qualsiasi versione difensiva inconciliabile con l'unitaria e complessiva valutazione del compendio indiziario.

Giova ribadire allora che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà de/legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Sez.

U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003 Ud. (dep. 10/12/2003) Rv. 226074 - 01, Petrella).

L'impianto ricostruttivo delle sentenze di merito si palesa dunque solido ed inconfutabile, mentre alcuna portata "decisiva" e destrutturante può essere attribuita alla impossibilità di apprendere materialmente il supporto delle immagini della telecamera, rammentandosi invero il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante" (Cass. sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R.,Rv. 278670); nel caso in esame, gli autori del furto e del tentato furto avevano il volto coperto da cappucci (pag.2 sentenza impugnata), dato circostanziale che, per un verso, conferma la rilevanza del contributo descrittivo fornito dalle attività investigative e, per altro verso, di per sé esclude il rilievo potenzialmente determinante della disponibilità "fisica" delle immagini della telecamera. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro in composizione monocratica, di condanna, in sede di rito abbreviato, riconosciute le circostanze aggravanti e la recidiva specifica ed infraquinquennale, alle pene di legge, di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110,624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. e 110,56,624,625 nn. 2 e 5 cod. pen., perpetrati il 7 marzo 2011. Tramite difensore, è stato proposto un unico motivo di ricorso che - deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - ha lamentato l'ingiustificata, mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento, pur disposta dall'organo giudicante di primo grado ai sensi dell'art.441 cod. proc. pen., dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona di commissione degli illeciti, non più disponibili per ragioni tecniche. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Ebbene, al motivo di ricorso ha fornito piana e logica risposta la sentenza impugnata, in armonìa con l'articolata ed altrettanto condivisibile motivazione della pronuncia del primo giudice, in assenza di concludenti deduzioni - puramente reiterative delle ragioni dell'appello - di adeguato confronto con le relative argomentazioni. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"(Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). La mancata visione dei filmati della telecamera di videosorveglianza è stata, dunque, correttamente giudicata superflua a fronte del complesso dei risolutivi ed autosufficienti elementi di prova assicurati al processo, in sintesi rappresentati dall'esame dei filmati della videocamera esterna nell'immediatezza dell'illecito - operato con la collaborazione della persona offesa, sulla cui attendibilità alcuna critica è stata sviluppata nel ricorso - dall'esito del confronto dattiloscopico che ha consentito di ricondurre all'imputato l'impronta dell'autore del tentativo di furto della [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo il suo lavaggio, in una porzione "nevralgica" della portiera anteriore sinistra, dalla elaborazione del traffico telefonico del cellulare, che ha permesso di collocare il prevenuto, in corrispondenza della realizzazione della condotta criminosa, in zona geografica compatibile, dal rinvenimento del veicolo rubato nel Comune di residenza dell'imputato, dall'inesistenza di qualsiasi versione difensiva inconciliabile con l'unitaria e complessiva valutazione del compendio indiziario. Giova ribadire allora che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà de/legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003 Ud. (dep. 10/12/2003) Rv. 226074 - 01, Petrella). L'impianto ricostruttivo delle sentenze di merito si palesa dunque solido ed inconfutabile, mentre alcuna portata "decisiva" e destrutturante può essere attribuita alla impossibilità di apprendere materialmente il supporto delle immagini della telecamera, rammentandosi invero il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante" (Cass. sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R.,Rv. 278670); nel caso in esame, gli autori del furto e del tentato furto avevano il volto coperto da cappucci (pag.2 sentenza impugnata), dato circostanziale che, per un verso, conferma la rilevanza del contributo descrittivo fornito dalle attività investigative e, per altro verso, di per sé esclude il rilievo potenzialmente determinante della disponibilità "fisica" delle immagini della telecamera. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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