CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39478/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -gdite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] €44.6 ha concluso chiedendo V\ CAltA (II 3, TitHto il difensore [OSCURATO:PERSONA](4),‘ c ‘•>., 4i4A,AL ,VAAA tv\ cLiu, - h L. 3 9-1 2) — Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di cui all'articolo 642 codice penale già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza 17 maggio 2017. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, SCARPATO Mariano e LUCENTI Anna, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 337-178-420 terzo codice di procedura penale. I ricorrenti lamentano che - nel corso del giudizio- il Tribunale non avrebbe preso atto della adesione alla astensione proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA] pronunciando così una sentenza nulla. 2.2. Violazione di legge in conseguenza della mancanza di valida querela in quanto nel caso di specie presentata da soggetto non legittimato in quanto mero delegato del procuratore speciale della parte. Il PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Va premesso che risulta di fatto incontestata nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui l'istanza finalizzata ad ottenere un rinvio per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata nelle forme previste dal vigente codice di autoregolamentazione può essere trasmessa anche a mezzo PEC (cfr. - in fattispecie similari - Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121; Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014 - dep. 29/09/2014, Lattanzio, Rv. 25992801 e, con specifico riferimento alla vicenda in oggetto, Sez. 4, n. 35683 del 06/06/2018 - dep. 26/07/2018, Scagli, Rv. 273424 - 01) a condizione che possa ritenersi avvenuto l'arrivo dell'istanza nella cancelleria del giudice procedente. 3.2. Tuttavia, va rilevato che, dall'esame del fascicolo processuale risulta che per LUCENTI Anna, l'istanza di astensione non fosse stata nemmeno proposta mentre per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la stessa risulta essere stata inviata all'account notifichepenali.tribunale.torino e non alla cancelleria del giudice né ad indirizzo di posta elettronica riferibile direttamente alla cancelleria del giudice procedente. Sul punto, l'articolo 3 del vigente codice di autoregolamentazione risulta assolutamente specifico posto che richiede letteralmente che la dichiarazione di astensione sia "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero".3.3 In concreto, l'istanza di rinvio per astensione trasmessa dal difensore tramite PEC deve essere idonea a garantire l'arrivo dell'istanza nella cancelleria del giudice procedente. Di conseguenza, la trasmissione di tale dichiarazione ad un indirizzo di posta elettronica generico, non riferibile al giudice o alla cancelleria del giudice di fronte a cui doveva essere trattata all'udienza di cui si chiedeva il rinvio per astensione, risulta inammissibile perché non conforme ai criteri dettati dall' art. 3 del codice di autoregolamentazione. 3.4. Quanto invece alla validità della querela, deve rilevarsi che il motivo proposto risulta mera reiterazione di questione già affrontata e correttamente risolta dalla Corte territoriale che risulta essersi conformata al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale (Sez. U, sent. n. 26268 del 28/03/2013 - Rv. 255583 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6342 del 18/12/2014 - dep. 13/02/2015 - Rv. 262569 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 giu