CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 49034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 612, comma 2, cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal 28 aprile 2016 al 19 maggio 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che in data 10 novembre 2023, tramite PEC, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela ritualmente accettata - che con il primo motivo è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 27 aprile 2023, la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con relativa accettazione da parte di questi in data 28 aprile 2028, come da verbali redatti dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità le va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681), come nel caso di specie; - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effett:uate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore I