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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07564/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27104/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48 presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 371 / 31/ 201 5 , depositata il 9 aprile 2015 ; [OSCURATO:PERSONA] 2007.

R.G.

N.27104/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30novembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

T7J01N203816/2011, notificato in data 23 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il reddito per l’anno 2006 in € 42.518,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali.

In pari data veniva notificati al medesimo contribuente i seguenti ulteriori avvisi di accertamento: i ) n.

T7J01N203817/2011, con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile per l’anno 2007 in € 39.910,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali; ii) n.

T7J01N203818/2011, con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile per l’anno 2008 in € 38.580,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali.

Con atti prot. n. 37152 e n. 37153 del 20 aprile 2012, l’Ufficio procedeva all’annullamento, in sede di autotutela, degli avvisi di accertamento n.

T7J01N203817/2011 e n. n.

T7J01N203818/2011, emettendo in sostituzione due nuovi avvisi di accertamento: i) n.

T7J01N201910/2012, notificato il 28 settembre 2012, con il quale veniva rideterminato il reddito per l’anno 2007 in € 98.134,00, con accertamento di maggiori IRPEF e relative addizionali dovute; ii) n.

T7J01N201911/2012, R.G.

N.27104/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con il quale veniva rideterminato il reddito per l’anno 2008 in e 84.014,00, con accertamento di maggiori IRPEF e relative addizionali dovute.

2. Avverso tali avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 85/2013 depositata il 22 ottobre 2013, previa riunione degli stessi li accoglieva parzialmente; in particolare, la C.T.P. rigettava le censure avanzate dal contribuente con specifico riferimento «alle spese incrementative sostenute per l’acquisto dei terreni, € 13.444,00 ed € 6.500,00, ed in conferimento di € 280.000,00 nella costituenda società F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.s. società agricola», accogliendo invece le censure del contribuente in relazione alla «somma di € 63.950,00 indicata in atto come pagata a mezzo assegno per l’acquisto dell’unità immobiliare dei genitori del contribuente», in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «prodotto indizi e documenti sufficienti a fornire la prova che non vi è stato alcun pagamento del prezzo e che, in effetti, si è trattato di trasferimento a titolo gratuito».

3. Interposto gravame dal contribuente, nonché appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado e compensando integralmente le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 30 novembre R.G.

N.27104/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolataai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Ed invero, il contribuente ha aderito alla suddetta definizione agevolata, e, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, ha versato integralmente le somme dovute; conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Spese a carico di chi le ha anticipate P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27104/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48 presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 371 / 31/ 201 5 , depositata il 9 aprile 2015 ; [OSCURATO:PERSONA] 2007. R.G. N.27104/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30novembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. T7J01N203816/2011, notificato in data 23 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il reddito per l’anno 2006 in € 42.518,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali. In pari data veniva notificati al medesimo contribuente i seguenti ulteriori avvisi di accertamento: i ) n. T7J01N203817/2011, con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile per l’anno 2007 in € 39.910,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali; ii) n. T7J01N203818/2011, con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile per l’anno 2008 in € 38.580,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali. Con atti prot. n. 37152 e n. 37153 del 20 aprile 2012, l’Ufficio procedeva all’annullamento, in sede di autotutela, degli avvisi di accertamento n. T7J01N203817/2011 e n. n. T7J01N203818/2011, emettendo in sostituzione due nuovi avvisi di accertamento: i) n. T7J01N201910/2012, notificato il 28 settembre 2012, con il quale veniva rideterminato il reddito per l’anno 2007 in € 98.134,00, con accertamento di maggiori IRPEF e relative addizionali dovute; ii) n. T7J01N201911/2012, R.G. N.27104/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con il quale veniva rideterminato il reddito per l’anno 2008 in e 84.014,00, con accertamento di maggiori IRPEF e relative addizionali dovute. 2. Avverso tali avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 85/2013 depositata il 22 ottobre 2013, previa riunione degli stessi li accoglieva parzialmente; in particolare, la C.T.P. rigettava le censure avanzate dal contribuente con specifico riferimento «alle spese incrementative sostenute per l’acquisto dei terreni, € 13.444,00 ed € 6.500,00, ed in conferimento di € 280.000,00 nella costituenda società F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.s. società agricola», accogliendo invece le censure del contribuente in relazione alla «somma di € 63.950,00 indicata in atto come pagata a mezzo assegno per l’acquisto dell’unità immobiliare dei genitori del contribuente», in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «prodotto indizi e documenti sufficienti a fornire la prova che non vi è stato alcun pagamento del prezzo e che, in effetti, si è trattato di trasferimento a titolo gratuito». 3. Interposto gravame dal contribuente, nonché appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado e compensando integralmente le spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 30 novembre R.G. N.27104/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolataai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ed invero, il contribuente ha aderito alla suddetta definizione agevolata, e, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, ha versato integralmente le somme dovute; conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Spese a carico di chi le ha anticipate P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione