CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03540/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 38576/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; - resistente con atto di costituzione - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 da PELLECCHIA ANTONELLARilevato che: i. Con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino della [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia , del 2 dicembre 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 3. In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, difetta del carattere di specialità prescritto dall'art. 365 c.p.c., poiché, priva, peraltro, della data di rilascio, non menziona, quanto all'ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato(bensì racchiude solo il generico conferimento del mandato difensivo "in merito a ricorso Cassazione avverso decreto del Tribunale"), ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione siccome riferibili ad un giudizio di merito ("transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire" etc.). Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ai sensi dell'art. 83, comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146). 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell'assenza di attività difensiva della parte intimata. 5. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. LT. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.1Z. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. LT. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma i -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 15 ottobre 2021. Il Presi4nte [OSCURATO:PERSONA]