CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 21689/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna dell'imputato resa in primo grado per il reato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso dell'imputato - con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte di un'esaustiva motivazione, con cui la Corte ha evidenziato come i numerosi precedenti penali, sintomo di una condotta criminosa reiterata e abituale, corroborino la circostanza per cui il fatto in contestazione sia indice ulteriore di un'accentuata pericolosità sociale. La valutazione in tema di accentuata pericolosità sociale è stata compiuta con analisi adeguata, non già, come affermato dal ricorrente, sulla base di un generico e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, bensì alla stregua del concreto rapporto tra il fatto-reato per cui si è proceduto e le pregresse condotte criminose dell'imputato (v., ex plur., Sez. 5, n. 46804, del 4/10/2021, Occhipinti, Rv. 282383- 01; .U., n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv. 249664-01: «la recidiva è, piuttosto, una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale»), del grado e dell'offensività dei comportamenti e del tipo di devianza di cui essi sono stati ritenuti sintomo. Conseguentemente, la Corte distrettuale ha concluso, con motivazione affatto esente dai dedotti vizi, nel senso dell'impossibilità di escludere la recidiva, oltre che di concedere le invocate attenuanti in regime di prevalenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore