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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1452/2008

ECLI:EU:C:2008:407
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CO0207_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Panevėžio [OSCURATO:PERSONA] – Compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che prevede la responsabilità penale per la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa – Facoltà del giudice di applicare la normativa nazionale allorché il principio attivo contenuto nella canapa non supera una determinata soglia.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che ha l’effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento. 2) Il diritto comunitario osta a che un giudice di uno Stato membro applichi una normativa nazionale la quale, in spregio del regolamento n. 1782/2003, ha l’effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CO0207_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Panevėžio [OSCURATO:PERSONA] – Compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che prevede la responsabilità penale per la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa – Facoltà del giudice di applicare la normativa nazionale allorché il principio attivo contenuto nella canapa non supera una determinata soglia. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che ha l’effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento. 2) Il diritto comunitario osta a che un giudice di uno Stato membro applichi una normativa nazionale la quale, in spregio del regolamento n. 1782/2003, ha l’effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1452/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris