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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 32809/2026

Testo disponibile della fonte

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rso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per un nuovo esame sull'istanza di pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 388 cod. pen. (capo a) e 612-61, n. 2, cod. pen. (capo b), per avere sottratto, cedendola a terzi, l'autovettura sottoposta a pignoramento di cui era custode, e per avere minacciato ripetutamente la creditrice pignoratizia di un danno ingiusto.2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando un unico motivo di annullamento, per violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis cod. proc. e 20-bis cod. pen.

Al giudice di appello era stata tempestivamente richiesta la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; tale motivo era divenuto oggetto di una istanza di concordato, con rinuncia a tutti gli altri motivi, su cui aveva prestato consenso il Procuratore generale.

La Corte di appello ha illegittimamente rigettato la proposta di concordato e, invitate le parti a concludere, ha rigettato tutti i motivi di appello, ivi compreso quello afferente la sostituzione della pena detentiva, con motivazione carente in quanto relativa ai soli precedenti penali e all'insussistenza di qualsivoglia forma risarcitoria, quantunque la persona offesa non si fosse nemmeno costituita parte civile.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La prima censura, con cui si contesta il rigetto della richiesta di concordato, è inammissibile.

Il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 2647 del 10/07/2025, Bira, Rv. 289005 — 01).

In motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive.

2. La seconda censura è manifestamente infondata.

L'art. 58

I. n. 689 del 1981 indica quali siano i parametri che devono guidare l'esercizio della discrezionalità giudiziale nella valutazione da effettuare in merito alla (eventuale) scelta di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva.

Inpresenza delle condizioni di legge (relative all'entità della pena principale irrogata, alla mancata sospensione condizionale della pena, all'assenza delle preclusioni dettate dal successivo art. 59, alla presenza del consenso dell'imputato alla sostituzione della pena detentiva, ove necessario), il giudice dovrà esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla legge tenendo conto: (a) dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; (b) della (eventuale) maggiore idoneità della pena sostitutiva a favorire la «rieducazione del condannato»; (c) della efficacia della pena sostitutiva eventualmente applicata in chiave di «prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» (eventualmente applicando - oltre a quelle comuni previste dall'art. 56-ter, primo comma,

I. n. 689 del 1981 - ulteriori prescrizioni, tra le quali anche quelle previste dall'art. 56-ter, secondo comma); (d) della prognosi di rispetto - da parte del condannato - delle prescrizioni applicate a corredo della pena sostitutiva.

In questo quadro è stato precisato che il giudice, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.

Igs. n. 150 del 2022, non può argomentare la prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato avendo riguardo solo ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione anche dalla natura e dal numero degli stessi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741 - 01).

L'esercizio del potere discrezionale in materia, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01).

La Corte di appello, con motivazione logica e priva di vizi, ha ritenuto che la pena pecuniaria richiesta non fosse idonea né a favorire la rieducazione del condannato né a prevenire la commissione di altri reati, valorizzando, a tale fine, la pluralità di reati contro il patrimonio commessi dall'imputato e la circostanza che, dopo aver ottenuto un rinvio per verificare la possibilità di risarcire il danno cagionato alla persona offesa, l'imputato non si era attivato neppure per un risarcimento parziale.

3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

P.Q.MCosì deciso il 10/07/2026Il Cons tensore [OSCURATO:PERSONA] din [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-Al IL ci:.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per un nuovo esame sull'istanza di pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 388 cod. pen. (capo a) e 612-61, n. 2, cod. pen. (capo b), per avere sottratto, cedendola a terzi, l'autovettura sottoposta a pignoramento di cui era custode, e per avere minacciato ripetutamente la creditrice pignoratizia di un danno ingiusto.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando un unico motivo di annullamento, per violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis cod. proc. e 20-bis cod. pen. Al giudice di appello era stata tempestivamente richiesta la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; tale motivo era divenuto oggetto di una istanza di concordato, con rinuncia a tutti gli altri motivi, su cui aveva prestato consenso il Procuratore generale. La Corte di appello ha illegittimamente rigettato la proposta di concordato e, invitate le parti a concludere, ha rigettato tutti i motivi di appello, ivi compreso quello afferente la sostituzione della pena detentiva, con motivazione carente in quanto relativa ai soli precedenti penali e all'insussistenza di qualsivoglia forma risarcitoria, quantunque la persona offesa non si fosse nemmeno costituita parte civile. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prima censura, con cui si contesta il rigetto della richiesta di concordato, è inammissibile. Il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, Bira, Rv. 289005 — 01). In motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive. 2. La seconda censura è manifestamente infondata. L'art. 58 I. n. 689 del 1981 indica quali siano i parametri che devono guidare l'esercizio della discrezionalità giudiziale nella valutazione da effettuare in merito alla (eventuale) scelta di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva. Inpresenza delle condizioni di legge (relative all'entità della pena principale irrogata, alla mancata sospensione condizionale della pena, all'assenza delle preclusioni dettate dal successivo art. 59, alla presenza del consenso dell'imputato alla sostituzione della pena detentiva, ove necessario), il giudice dovrà esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla legge tenendo conto: (a) dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; (b) della (eventuale) maggiore idoneità della pena sostitutiva a favorire la «rieducazione del condannato»; (c) della efficacia della pena sostitutiva eventualmente applicata in chiave di «prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» (eventualmente applicando - oltre a quelle comuni previste dall'art. 56-ter, primo comma, I. n. 689 del 1981 - ulteriori prescrizioni, tra le quali anche quelle previste dall'art. 56-ter, secondo comma); (d) della prognosi di rispetto - da parte del condannato - delle prescrizioni applicate a corredo della pena sostitutiva. In questo quadro è stato precisato che il giudice, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d. Igs. n. 150 del 2022, non può argomentare la prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato avendo riguardo solo ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione anche dalla natura e dal numero degli stessi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741 - 01). L'esercizio del potere discrezionale in materia, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01). La Corte di appello, con motivazione logica e priva di vizi, ha ritenuto che la pena pecuniaria richiesta non fosse idonea né a favorire la rieducazione del condannato né a prevenire la commissione di altri reati, valorizzando, a tale fine, la pluralità di reati contro il patrimonio commessi dall'imputato e la circostanza che, dopo aver ottenuto un rinvio per verificare la possibilità di risarcire il danno cagionato alla persona offesa, l'imputato non si era attivato neppure per un risarcimento parziale. 3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. P.Q.MCosì deciso il 10/07/2026Il Cons tensore [OSCURATO:PERSONA] din [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-Al IL ci:. LtiLoIL l'i 1N:7).-:',:;:!t- JE" :
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