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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27715/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 15 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, emessa in data 5 maggio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda la pag. 4 sulla congruità della pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 15 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, emessa in data 5 maggio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda la pag. 4 sulla congruità della pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16
Sentenza Cassazione n. 27715/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris