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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30408/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Per [OSCURATO:PERSONA] è presente il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale dopo aver evidenziato i punti principali dei motivi di ricorso chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ne ha disposto la custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui rispettivamente all'art. 73 e all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso l'ordinanza il Bervicato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 292, co. 2 lett. c), 273 e 274 nonché all'art. 309 cod. proc. pen. e 73 e 74 T.U.

Stup. ed inoltre vizio della motivazione.

Il ricorrente rammenta di aver sollevato eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione dei materiali di indagine da parte del G.i.p.

A suo avviso la motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato tale eccezione è meramente apparente, manifestamente illogica, contraddittoria.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il legislatore non ha imposto alla parte che sollevi una simile eccezione l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'omissione di una autonoma valutazione abbia impedito al giudice apprezzamenti di segno contrario che, qualora svolti, avrebbero condotto a conclusioni diverse da quelle adottate.

Il principio giurisprudenziale richiamato dal provvedimento impugnato attiene alla ipotesi del ricorso per cassazione e l'onere è quindi del ricorrente, che deve svolgere una specifica censura della motivazione del Tribunale, non potendosi limitare a riproporre la doglianza già posta all'attenzione del collegio territoriale.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione agli artt. 14 e 15 Cost., 189, 190, 191 e 234 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità della prova ricavata dalla registrazione audiovisiva in ambito domiciliare di comportamenti non comunicativi sull'assunto che si tratta di registrazione eseguita da privati.

L'affermazione è erronea perché non ha rilievo chi abbia eseguito la videoripresa ma in quale luogo essa sia stata fatta e quindi la circostanza che esse siano state eseguite in violazione del diritto alla privacy e alla riservatezza.

2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 74 T.U.

Stup. e vizio della motivazione in quanto l'ordinanza impugnata trae erroneamente dall'esistenza di una piazza di spaccio riferibile alla famiglia Bervicato l'esistenza di un sodalizio criminoso, senza evidenziare gli elementi che dimostrano il pactum sceleris e l'affectio societatis.2.4.

Analoghi vizi vengono denunciati a riguardo della ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso posto che gli elementi indicati dal Tribunale descrivono una presenza quasi passiva, irrilevante e comunque ininfluente di questi rispetto alla commissione dei reati di cui all'art. 73 T.U.

Stup.

Presenza, peraltro, determinata dalle relazioni familiari.

Le singole dichiarazioni valorizzate dal Tribunale per ritenere la partecipazione del Bervicato al sodalizio non sono idonee allo scopo, non riuscendo a descriverne lo specifico ruolo che egli avrebbe assunto nel contesto associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, essendo infondato il primo motivo, inammissibili i restanti.

2.1. Con riferimento al primo motivo va in primo luogo rammentato che ove venga dedotta una violazione della legge processuale non ha rilievo la motivazione con la quale venga espresso il giudizio ma unicamente la fondatezza di quest'ultimo.

Così circoscritto l'oggetto della presente analisi, va osservato che il Tribunale ha applicato il principio di diritto per il quale «In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496).

Ad avviso del ricorrente si tratta di interpretazione non condivisibile, perché un simile onere non è previsto dalla legge.

Il rilievo è corretto, nel senso che non vi è espressa previsione di legge che ponga per colui che chiede il riesame dell'ordinanza cautelare i medesimi oneri di specificità previsti per le impugnazioni (art. 581 cod. proc. pen.).

Al proposito, l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che anche in questa sede si intende ribadire, insegna che in tema di riesame di misure cautelari personali, il difetto di specificità dei motivi non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, stante l'inapplicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la facoltatività dell'indicazione dei motivi stessi (Sez. 5, Sentenza n. 36917 del 20/06/2017, Rv. 271307).

Tuttavia, la Prima sezione non ha fondato l'individuato onere sul citato art.581 cod. proc. pen. bensì sulla ratio dell'art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. che è quella di assicurare al destinatario della misura un effettivo vaglio giudiziale sin dal momento genetico.

Sicché la nullità prevista dal legislatore non è determinata dalle opzioni tecniche utilizzate per la stesura della motivazione dell'ordinanza cautelare bensì per la sostanziale mancanza di autonoma valutazione, che nelle modalità di esposizione trovano nulla più di un indice, non risolutivo.

Per tali ragioni nella giurisprudenza di legittimità il concetto di autonoma valutazione non si identifica con la totale originalità del testo attraverso il quale la valutazione è esposta, ben potendo il Gip riproporre, persino nella loro interezza, i testi della richiesta cautelare o degli atti di indagine.

L'autonoma valutazione sta quindi ad indicare un giudizio proprio del giudice e non un testo del tutto originale.

Ciò porta a marginalizzare la tecnica di stesura del provvedimento e a valorizzare unicamente i segni dell'esistenza (o dell'inesistenza) di quel giudizio.

Ne consegue la infondatezza, per assenza di reale congruità, dei rilievi che si limitano ad evidenziare la riproposizione di testi già contenuti negli atti, dovendosi piuttosto dimostrare l'assenza di un autonomo giudizio.

Calando tali premesse nel caso che occupa, va rilevato che il ricorrente aveva lamentato il ricorso da parte del G.i.p. del Tribunale di Napoli della tecnica del copia-incolla di parte della richiesta cautelare avanzata dalla DDA di Napoli e dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dal giudice incompetente, tuttavia dando atto che quel G.i.p. aveva espresso proprie valutazioni nelle pagine da 83 a 86 del provvedimento, recependo i giudizi espressi nella sede incompetente.

Risulta, pertanto, l'infondatezza della doglianza difensiva.

2.2. Aspecifico è il secondo motivo, perché non si confronta con il testo del provvedimento impugnato.

Non è necessario ripercorrere i principi formulati dalla giurisprudenza a riguardo delle condizioni di legalità delle videoriprese eseguite in luoghi di privata dimora da soggetti privati (si veda Sez. 2, Sentenza n. 46786 del 24/10/2014, Rv. 261053) perché nel trattare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha richiamato essenzialmente ed in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che questi aveva riferito di averlo visto in più circostanze all'interno dell'appartamento nel quale si conducevano le attività di spaccio; dichiarazione alla quale il Tribunale ha fatto seguire l'evocazione del rinvenimento della carta di identità e della tessera sanitaria di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'appartamento, a riscontro di quanto asserito dall'Auletta.

Il ricorrente non considera in alcun modo l'effettivo impianto del giudizio espresso al suo proposito dal Tribunale e pone una questione di nessuna rilevanza per la decisione censurata.

2.3. Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati unitariamente, attenendo al medesimo ambito tematico.Con riferimento alla contestazione dell'esistenza di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti la doglianza del ricorrente si concreta nella censura della motivazione per aver questa dedotto dalla dimostrazione dell'esistenza di una piazza di spaccio l'esistenza di un sodalizio criminoso.

Il rilievo manifestamente immediatamente la sua irriducibilità ai vizi della motivazione di cui all'art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen.

Infatti, non si pone in luce alcun profilo di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; piuttosto si contesta la valutazione del materiale indiziario.

Il terzo motivo è pertanto inammissibile perchè non consentito.

Lo stesso dicasi del quarto motivo.

A fronte della ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso il ricorrente assume che il richiamo delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e dell'acquirente della droga, dell'attività di perquisizione e del suo esito, "rappresenta un dato assolutamente insufficiente" in rapporto alla prova della partecipazione illecita; che dal compendio indiziario emerge "una presenza quasi passiva, irrilevante e, comunque ininfluente" del Bervicato, e talvolta dimostra una sua vicinanza ed una sua interazione con altri indagati dettata solo dai vincoli familiari e parentali; e così seguitando.

Si tratta di una prospettazione che si confronta direttamente con i materiali oggetto di valutazione e che quindi rende la censura in fatto.

D'altro canto, non è neppure coerente con il testo del provvedimento impugnato asserire che questo non indica il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della compagine ad impronta prevalentemente familiare.

Rievocando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], egli viene indicato come collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] (e non ha rilievo che questi non sarebbe indagato nel medesimo procedimento o in assoluto, posto che ciò si riflette eventualmente sull'attendibilità della dichiarazione e non sul suo oggetto); riportando quelle dell'Auletta emerge che l'odierno ricorrente è stato indicato come colui che talvolta gli aveva aperto la porta; riferendo delle dichiarazioni dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] si rappresenta che questi hanno riferito che il figlio collaborava con [OSCURATO:PERSONA] e i di lui figli nella piazza di spaccio da questi gestita e che percepiva uno 'stipendio' (non ha pregio la critica di un richiamo generico alle fonti, essendo palese che si tratta dei genitori di [OSCURATO:PERSONA]).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

Andranno fatte dalla Cancelleria le comunicazioni di cui all'art. 94, co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Per [OSCURATO:PERSONA] è presente il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale dopo aver evidenziato i punti principali dei motivi di ricorso chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ne ha disposto la custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui rispettivamente all'art. 73 e all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso l'ordinanza il Bervicato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 292, co. 2 lett. c), 273 e 274 nonché all'art. 309 cod. proc. pen. e 73 e 74 T.U. Stup. ed inoltre vizio della motivazione. Il ricorrente rammenta di aver sollevato eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione dei materiali di indagine da parte del G.i.p. A suo avviso la motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato tale eccezione è meramente apparente, manifestamente illogica, contraddittoria. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il legislatore non ha imposto alla parte che sollevi una simile eccezione l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'omissione di una autonoma valutazione abbia impedito al giudice apprezzamenti di segno contrario che, qualora svolti, avrebbero condotto a conclusioni diverse da quelle adottate. Il principio giurisprudenziale richiamato dal provvedimento impugnato attiene alla ipotesi del ricorso per cassazione e l'onere è quindi del ricorrente, che deve svolgere una specifica censura della motivazione del Tribunale, non potendosi limitare a riproporre la doglianza già posta all'attenzione del collegio territoriale. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione agli artt. 14 e 15 Cost., 189, 190, 191 e 234 cod. proc. pen. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità della prova ricavata dalla registrazione audiovisiva in ambito domiciliare di comportamenti non comunicativi sull'assunto che si tratta di registrazione eseguita da privati. L'affermazione è erronea perché non ha rilievo chi abbia eseguito la videoripresa ma in quale luogo essa sia stata fatta e quindi la circostanza che esse siano state eseguite in violazione del diritto alla privacy e alla riservatezza. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 74 T.U. Stup. e vizio della motivazione in quanto l'ordinanza impugnata trae erroneamente dall'esistenza di una piazza di spaccio riferibile alla famiglia Bervicato l'esistenza di un sodalizio criminoso, senza evidenziare gli elementi che dimostrano il pactum sceleris e l'affectio societatis.2.4. Analoghi vizi vengono denunciati a riguardo della ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso posto che gli elementi indicati dal Tribunale descrivono una presenza quasi passiva, irrilevante e comunque ininfluente di questi rispetto alla commissione dei reati di cui all'art. 73 T.U. Stup. Presenza, peraltro, determinata dalle relazioni familiari. Le singole dichiarazioni valorizzate dal Tribunale per ritenere la partecipazione del Bervicato al sodalizio non sono idonee allo scopo, non riuscendo a descriverne lo specifico ruolo che egli avrebbe assunto nel contesto associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, essendo infondato il primo motivo, inammissibili i restanti. 2.1. Con riferimento al primo motivo va in primo luogo rammentato che ove venga dedotta una violazione della legge processuale non ha rilievo la motivazione con la quale venga espresso il giudizio ma unicamente la fondatezza di quest'ultimo. Così circoscritto l'oggetto della presente analisi, va osservato che il Tribunale ha applicato il principio di diritto per il quale «In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496). Ad avviso del ricorrente si tratta di interpretazione non condivisibile, perché un simile onere non è previsto dalla legge. Il rilievo è corretto, nel senso che non vi è espressa previsione di legge che ponga per colui che chiede il riesame dell'ordinanza cautelare i medesimi oneri di specificità previsti per le impugnazioni (art. 581 cod. proc. pen.). Al proposito, l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che anche in questa sede si intende ribadire, insegna che in tema di riesame di misure cautelari personali, il difetto di specificità dei motivi non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, stante l'inapplicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la facoltatività dell'indicazione dei motivi stessi (Sez. 5, Sentenza n. 36917 del 20/06/2017, Rv. 271307). Tuttavia, la Prima sezione non ha fondato l'individuato onere sul citato art.581 cod. proc. pen. bensì sulla ratio dell'art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. che è quella di assicurare al destinatario della misura un effettivo vaglio giudiziale sin dal momento genetico. Sicché la nullità prevista dal legislatore non è determinata dalle opzioni tecniche utilizzate per la stesura della motivazione dell'ordinanza cautelare bensì per la sostanziale mancanza di autonoma valutazione, che nelle modalità di esposizione trovano nulla più di un indice, non risolutivo. Per tali ragioni nella giurisprudenza di legittimità il concetto di autonoma valutazione non si identifica con la totale originalità del testo attraverso il quale la valutazione è esposta, ben potendo il Gip riproporre, persino nella loro interezza, i testi della richiesta cautelare o degli atti di indagine. L'autonoma valutazione sta quindi ad indicare un giudizio proprio del giudice e non un testo del tutto originale. Ciò porta a marginalizzare la tecnica di stesura del provvedimento e a valorizzare unicamente i segni dell'esistenza (o dell'inesistenza) di quel giudizio. Ne consegue la infondatezza, per assenza di reale congruità, dei rilievi che si limitano ad evidenziare la riproposizione di testi già contenuti negli atti, dovendosi piuttosto dimostrare l'assenza di un autonomo giudizio. Calando tali premesse nel caso che occupa, va rilevato che il ricorrente aveva lamentato il ricorso da parte del G.i.p. del Tribunale di Napoli della tecnica del copia-incolla di parte della richiesta cautelare avanzata dalla DDA di Napoli e dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dal giudice incompetente, tuttavia dando atto che quel G.i.p. aveva espresso proprie valutazioni nelle pagine da 83 a 86 del provvedimento, recependo i giudizi espressi nella sede incompetente. Risulta, pertanto, l'infondatezza della doglianza difensiva. 2.2. Aspecifico è il secondo motivo, perché non si confronta con il testo del provvedimento impugnato. Non è necessario ripercorrere i principi formulati dalla giurisprudenza a riguardo delle condizioni di legalità delle videoriprese eseguite in luoghi di privata dimora da soggetti privati (si veda Sez. 2, Sentenza n. 46786 del 24/10/2014, Rv. 261053) perché nel trattare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha richiamato essenzialmente ed in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che questi aveva riferito di averlo visto in più circostanze all'interno dell'appartamento nel quale si conducevano le attività di spaccio; dichiarazione alla quale il Tribunale ha fatto seguire l'evocazione del rinvenimento della carta di identità e della tessera sanitaria di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'appartamento, a riscontro di quanto asserito dall'Auletta. Il ricorrente non considera in alcun modo l'effettivo impianto del giudizio espresso al suo proposito dal Tribunale e pone una questione di nessuna rilevanza per la decisione censurata. 2.3. Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati unitariamente, attenendo al medesimo ambito tematico.Con riferimento alla contestazione dell'esistenza di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti la doglianza del ricorrente si concreta nella censura della motivazione per aver questa dedotto dalla dimostrazione dell'esistenza di una piazza di spaccio l'esistenza di un sodalizio criminoso. Il rilievo manifestamente immediatamente la sua irriducibilità ai vizi della motivazione di cui all'art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen. Infatti, non si pone in luce alcun profilo di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; piuttosto si contesta la valutazione del materiale indiziario. Il terzo motivo è pertanto inammissibile perchè non consentito. Lo stesso dicasi del quarto motivo. A fronte della ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso il ricorrente assume che il richiamo delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e dell'acquirente della droga, dell'attività di perquisizione e del suo esito, "rappresenta un dato assolutamente insufficiente" in rapporto alla prova della partecipazione illecita; che dal compendio indiziario emerge "una presenza quasi passiva, irrilevante e, comunque ininfluente" del Bervicato, e talvolta dimostra una sua vicinanza ed una sua interazione con altri indagati dettata solo dai vincoli familiari e parentali; e così seguitando. Si tratta di una prospettazione che si confronta direttamente con i materiali oggetto di valutazione e che quindi rende la censura in fatto. D'altro canto, non è neppure coerente con il testo del provvedimento impugnato asserire che questo non indica il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della compagine ad impronta prevalentemente familiare. Rievocando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], egli viene indicato come collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] (e non ha rilievo che questi non sarebbe indagato nel medesimo procedimento o in assoluto, posto che ciò si riflette eventualmente sull'attendibilità della dichiarazione e non sul suo oggetto); riportando quelle dell'Auletta emerge che l'odierno ricorrente è stato indicato come colui che talvolta gli aveva aperto la porta; riferendo delle dichiarazioni dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] si rappresenta che questi hanno riferito che il figlio collaborava con [OSCURATO:PERSONA] e i di lui figli nella piazza di spaccio da questi gestita e che percepiva uno 'stipendio' (non ha pregio la critica di un richiamo generico alle fonti, essendo palese che si tratta dei genitori di [OSCURATO:PERSONA]). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Andranno fatte dalla Cancelleria le comunicazioni di cui all'art. 94, co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda a
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