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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26518/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 3 febbraio 2021 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Trieste del 10 settembre 2018 nei confronti di MESSINA Maurizio imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 4 legge n. 110/75 perché portava fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, i seguenti strumenti atti ad offendere: 1 tubo metallico lungo circa 80 cm; 2 coltelli con lama in acciaio e manico di plastica nera di cui uno a lama seghettata; 1 coltello multiuso [OSCURATO:PERSONA] con custodia, per cintura in pelle; 1 coltello multiuso con lama estratta di 12 cm c.a. 7 lime per ferro contenute in un astuccio.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MESSINA Maurizio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, la Corte territoriale ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 3 febbraio 2021 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Trieste del 10 settembre 2018 nei confronti di MESSINA Maurizio imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 4 legge n. 110/75 perché portava fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, i seguenti strumenti atti ad offendere: 1 tubo metallico lungo circa 80 cm; 2 coltelli con lama in acciaio e manico di plastica nera di cui uno a lama seghettata; 1 coltello multiuso [OSCURATO:PERSONA] con custodia, per cintura in pelle; 1 coltello multiuso con lama estratta di 12 cm c.a. 7 lime per ferro contenute in un astuccio. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MESSINA Maurizio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, la Corte territoriale ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris