CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 43811/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle part; udita la relazione svolta dal Cons gliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il suo reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Nell'unico articolato motivo il ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione del citato art. 41-bis e l'apparenza di motivazione. L'ordinanza impugnata è in ricorso censurata, perché essa avrebbe indebitamente svilito i diversi e concreti elementi mediante i quali il reclamante avrebbe rappresentato l'assenza di un attuale e concreto rischio di ripresa dei contatti con la realtà criminosa di riferimento. I fatti, oggetto di condanna, sarebbero risalenti e le informazioni di polizia, in atti, testimonierebbero l'assenza di attività investigative in corso a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe, viceversa, stato avallato un provvedimento ministeriale anacronistico, stereotipato e con tali evidenze contrastante. Mancherebbe, nell'ordinanza impugnata, una valutazione autonoma di effettività della pericolosità sociale, non potendo riversarsi sull'interessato l'onere dimostrativo della cessazione dei collegamenti, anche perché non sarebbero stati indicati i soggetti liberi, appartenenti al clan, con cui [OSCURATO:PERSONA] potrebbe desiderare di riallacciare rapporti. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa. Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 4. E' noto che l'art. 41-bis Ord. pen. autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, ivi istituito e disciplinato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713-01); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01). 5. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni della decisione illustra il ruolo di vertice assunto dal ricorrente nel clan omonimo, di stampo mafioso, operante nel territorio del Gargano, dedito altresì al traffico degli stupefacenti ed evolutosi da aggregato criminale legato al mondo agro- pastórale a sodalizio criminale di primario rilievo nel territorio di suo radicamento, secondo quanto già irrevocabilmente accertato; evidenzia, poi, come la consorteria risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga (tra cui la recente contrapposizione armata con un gruppo criminale rivale), ancora attiva e operativa nel territorio citato; rimarca il mantenuto controllo che su di essa il ricorrente è in grado di esercitare; menziona, infine, l'ambiguità di una determinata interlocuzione epistolare tra il ricorrente e il fratello, pure detenuto, e la pessima condotta intramuraria del primo, segnalando l'idoneità anche di tali elementi ad influire - negativamente sulla formulata prognosi di qualificata pericolosità sociale.Tale motivazione non è scalfita da rilievi meramente confutativi (come quello riguardante il preteso reale significato della citata corrispondenza epistolare), reiterativi e controvalutativi, dei quali il proposto ricorso è propriamente intessuto. 6., Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2