CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo fí (AA b'yl,r Al in [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, in riforma di quella resa dal Tribunale di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello del Procuratore generale ha dichiarato gli imputati responsabili dei reati di furto aggravato loro ascritti, unificati per la continuazione, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 1.2. Nel corso di un controllo su strada, eseguito il 10 luglio 2018 a carico degli occupanti di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], identificati negli odierni imputati, gli agenti rinvenivano, all'interno del cofano dell'autovettura, oltre a strumenti idonei allo scasso, merce di varia natura tra cui prodotti alimentari, prodotti per l'igiene personale e capi di vestiario; [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possesso di euro 480,00 e [OSCURATO:PERSONA] di euro 935,00, somme sulla cui provenienza i predetti non fornivano alcuna giustificazione. All'esito dei successivi accertamenti, i verbalizzanti appuravano che la merce era stata sottratta a tre distinti esercizi commerciali, anche in considerazione del fatto che i titolari e/o preposti degli stessi avevano riconosciuto la merce loro sottratta. 2. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto di ricorso con cui sollevano i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione alla affermata partecipazione degli imputati al furto aggravato, non corroborata da alcun elemento processuale. 2.2. Vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'apparenza della stessa, in relazione alla partecipazione degli imputati al furto aggravato, con violazione dei principi dell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU. Non vi è prova che tutti gli imputati abbiano partecipato all'azione criminosa. La sentenza impugnata non presenta una motivazione "rafforzata". 2.3. Contraddittorietà e o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti penali. È stato erroneamente valorizzato il solo dato della presenza di "numerosi precedenti penali, anche di polizia", omettendosi di considerare la condizione socio familiare, l'intensità del dolo, il carattere e la personalità del reo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo nel resto il suo ricorso inammissibile. Sono inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per essere tutti i motivi sollevati del tutto generici, oltre che manifestamente infondati. 2. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Nel caso di specie, i ricorrenti si limitano ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare, al di là di mere contestazioni, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione che, all'esito di rinnovazione delle prove dichiarative è pervenuta a dimostrare la partecipazione congiunta di tutti i ricorrenti all'azione furtiva. Sulla base delle deposizioni testimoniali degli operanti e dei responsabili degli esercizi commerciali (in merito al rinvenimento della merce furtiva nel bagagliaio della vettura su cui viaggiavano i quattro, unitamente ad arnesi atti allo scasso e alla presenza congiunta dei prevenuti documentata almeno in uno degli esercizi), la Corte di merito ha tratto le conseguenze, logiche e coerenti con la formazione del giudizio di responsabilità, del concorso (pure morale o agevolativo) di tutti i ricorrenti alle condotte di furto, a prescindere dalla individuazione dell'autore materiale dell'impossessamento, non necessaria in presenza di un preventivo accordo nella commissione del delitto. In sostanza risulta superato il profilo di dubbio che aveva portato alla pronuncia assolutoria, in ragione di una valutazione più aderente e completa del materiale probatorio da parte del Giudice di appello, come tale avente quella efficacia persuasiva maggiore, richiesta dalla giurisprudenza perché possa ritenersi sviluppata una motivazione rafforzata (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 51898, del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01). È, invece, fondato il terzo motivo, con cui si censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Nel motivare il diniego del beneficio la sentenza di appello ha erroneamente valorizzato «i numerosi precedenti penali anche di polizia...», in una valutazione che ha genericamente ricompreso tutti gli odierni ricorrenti senza tenere conto dell'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], come risultante dal certificato penale. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Palermo, altra sezione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Palermo altra sezione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i