Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35614/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello dì Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al difetto di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione della videoregistrazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito; Considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha precisato come l'istanza in esame dovesse essere presentata in sede di richieste istruttorie e che, in ogni c:aso, non vi fosse assoluta necessità di acquisizione della videoripresa difettando la prova dell'autenticità oltre che l'idoneità della stessa a comprovare l'insussistenza della condotta di evasione ascritta all'imputato (che poteva essersi allontanato dall'abitazione ove era ristretto senza passare dal cancello principale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello dì Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al difetto di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione della videoregistrazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito; Considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha precisato come l'istanza in esame dovesse essere presentata in sede di richieste istruttorie e che, in ogni c:aso, non vi fosse assoluta necessità di acquisizione della videoripresa difettando la prova dell'autenticità oltre che l'idoneità della stessa a comprovare l'insussistenza della condotta di evasione ascritta all'imputato (che poteva essersi allontanato dall'abitazione ove era ristretto senza passare dal cancello principale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35614/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris