CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 29349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12623/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso sito in Ragusa alla via Collodi, n. 4(indirizzo Pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: Diniego rimb. IRPEF-ILOR 1990-1991-1992 25– 12623 - 20 22 – 10/10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 10237/ 13 /20 21 , pronunciata il 1 0 novembre2021 e depositata il 17 novembre 20 21 , non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani. RILEVATO Il contribuente, in data 25 .0 5 .2005 , presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] – istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpeg ed Ilor (€ 50.748,08) per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Ragusa, che rigettava le ragioni del contribuente sul presupposto che non fossero state prodotte in giudizio le prove dei pagamenti effettuati, su cui si fondava il rimborso. Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello riformav a la sentenza di prime cure, riconoscendogliil diritto al rimborso. L’ufficio provvedeva ad erogare il 50% della somma riconosciuta a titolo di rimborso, ai sensi dell’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017. Il contribuente, pertanto, chiedeva alla CTR Sicilia –sezione staccata Catania –l’ottemperanza del detto giudicato; la Commissione rigettava il ricorso. Insorge il contribuente affidandosi atre mezzi di censura. Svolge difese il patrono erariale con controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. 25– 12623 - 20 22 – 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), parte ricorrente lamenta l’erronea interpretazione della normativa censurata, atteso il riconoscimento della spettanza del rimborso nei soli limiti del 50% di quanto dovuto. Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e dell’art. 2697 c.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., parte ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui statuisce che sulla base delle somme già erogate e ritenute le istanze pendenti, l'importo stanziato di € 160.000.000.000 non appare sufficiente per la copertura integrale degli importi fissati giudizialmente. Con il terzo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, parte ricorrente censura la pronuncia per aver interamente compensato le spese. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione oggettiva, sono fondati. Con essi il ricorrente si duole dell’operato del giudice d’ottemperanza che, a fronte del giudicato formatosi, cristallizzante al diritto al rimborso del contribuente, ha ritenuto corretto il pagamento del solo 50% di quanto lui spettante, in ragione della falcidia di cui all’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190. Posto che occorre verificare se la modifica legislativa introdotta dal convertito D.L. n. 91 del 2017, il quale ha disposto la possibile riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di insufficienza o di superamento delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato, sia 25– 12623 - 20 22 – 10/10/2023 MMF applicabile alla fattispecie, e quali conseguenze ne discendano, e pertanto se risulti fondata la tesi del giudice dell’ottemperanza secondo cui la corresponsione del rimborso possa essere legittimamente limitata al 50% dell’ammontare riconosciuto al contribuente , vanno richiamate le argomentazioni sviluppate dalla recente Cass. n. 22914 del 2023. In tale pronuncia si è affermato che: “come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte”, Cass. sez. VI-V, 13.4.2022, n. 15789.In buona sostanza il delineato ius superveniens , disciplinato dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 come modificato dall’art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, invocato dall’Ente impositore, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso integrale spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l'odierno controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle Entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. sez. VI-V, 11.10.2018, n. 32758, Cass. sez. V-VI, 27.9.2018, n. 28172, Cass. sez. VI-V, 22.11.2017, n. 29900)”. Pertanto, “ l’a vente diritto al 25– 12623 - 20 22 – 10/10/2023 MMF rimborso che, per effetto della descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso,così come accertato ormai irrevocabilmente. L’eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento dell’effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli ordinaricapitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relati vi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l’”effettuazione” del rimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die , la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo dell’intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate; circolare dell’Agenzia delle entrate 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione dello speciale ordine di pagamento), l’Agenzia delle entrate, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all'emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 25– 12623 - 20 22 – 10/10/2023 MMF convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'Amministrazione dello Stato può eseguire comunque il pagamentomediante emissione di unospeciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di “anticipare” le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione. L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l'assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa”. Il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della compensazione delle spese operata dal giudice d’ottemperanza, è parimenti fondato, seppure resti assorbito dall’accogli mento dei precedenti, come si dirà. La ripartizione delle spese nel processo tributario, inoltre, al pari del giudizio in sede civile, segue il principiocardine della soccombenza, come sancito dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cui “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”. Secondo giurisprudenza di questa Corte, “le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la mera "complessità" e la "pluralità" delle questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni "gravi ed eccezionali", semmai parametri di cui tener conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in 25– 12623 - 20 22 – 10/10/2023 MMF favore della parte vittoriosa (ex multis Cass. n. 22598/2018). Similmente, l'infondatezza di un motivo di censura, che non si ripercuote sull'esito della lite, non può essere addotta quale ragione che giustifichi la compensazione delle spese processuali” (Cass., ord. del 24.02.2020, n. 4764).La questione sottesa al presente ricorso attiene al [OSCURATO:PERSONA] del dicembre 1990 e all’esperibilità della domanda di rimborso ex art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. La questione, ad oggi, risulta ritornare più volte presso la Suprema Corte di cassazione; si sono creati, difatti, consolidati filoni giurisprudenziali dimostrativi della frequente proposizione di cause simili alla presente, se non identiche. Si esclude, pertanto, oltre alla complessità, anche la “particolarità” della materia,che potrebbe giustificare la compensazione delle spese di lite, dovendo operare, nel caso di specie, il poziore principio dell a soccombenza. Il terzo motivo resta comunque assorbito dall’accoglimento dei precedenti, cui segue infatti la remissione al giudice di merito, cui compete altresì la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio. In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giust