CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40663/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Parma del 29/04/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 2 d. Igs. 74/2000, 81 c.p., in riferimento a diverse annualità di imposta. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, vizio di motivazione, laddove conferma il giudizio di inattendibilità effettuato dal Tribunale dei testi che avevano reso dichiarazioni favorevoli all'imputato (gli emittenti delle fatture), mentre con un secondo motivo lamentava difetto di motivazione in merito alla proporzionalità della confisca operata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, il ricorrente propone una propria personale rivalutazione delle prove in contrasto con quella conformemente operata dalle due sentenze di merito, operazione senz'altro esclusa nel giudizio di cassazione (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01) al di fuori dell'angusto perimetro della manifesta illogicità e della contraddittorietà della motivazione, sicuramente non sussistenti nel caso di specie. La sentenza impugnata, infatti, a pagina 2, precisa che fittizietà delle operazioni sottostanti alle fatture utilizzate emerge da una serie di elementi (l'assenza di dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA], la differenza di settore di operatività delle operazioni dichiarate fittizie rispetto alla attività in passato svolta, la mancanza di documentazione relativa ai contratti, la mancanza di struttura operativa degli emittenti, la qualifica di evasori totali di molti degli emittenti) con cui il ricorrente non si confronta, destinando il motivo di ricorso all'inammissibilità. 3. Del pari inammissibile è il secondo motivo, che, non essendo stato dedotto con i motivi di appello, deve considerarsi tardivo. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,I4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 27