CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sulricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c/o studio legale Polito, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 50 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale delle Milizie, 1 -controricorrente- Avverso la sentenza n. 5548/2018 emessa dalla C orte d’Appello di Roma, pubblicatail 10.9.2018 nel giudizio n. 2119/2017 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: cooperativa esclusione socio Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Roma assumendo diessere stato assunto in data 1.10.2006 in qualità di socio dalla [OSCURATO:PERSONA] S.C. a r.l. (nel prosieguo, "Cooperativa"), con qualifica di impiegato di livello D2 e mansioni di fisioterapista. Inoltre,faceva presente che in data 20.3.2013 aveva ricevuto una contestazione disciplinare, avente ad oggetto l'avvenuta indebita comunicazione agli uffici della Cooperativa e a soggetti estranei al rapporto di lavoro di una missiva dal carattere fortemente denigratorio verso la Cooperativa stessa, con il correlativo invito a fornire giustificazioni al riguardo; quindi, dopo aver fornito le giustificazioni richieste, in data 9.5.2013 gli era stata comunicata la decisione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa con la quale, ritenuta la non esaustività delle giustificazioni rese, era stata deliberata la sua esclusione dalla società, con conseguente estinzione del rapporto di lavoro in essere. Pertanto, il Tritto sosteneva di essersi visto costretto ad opporsi giudizialmente alla delibera di esclusione, ribadendo l'insussistenza e l'irrilevanza delle condotte ascrittegli ed evidenziando che la missiva oggetto di contestazione era stata da lui trasmessa al coordinatore interno dei servizi e non a soggetti estranei al rapporto di lavoro, i quali, in ogni caso, già erano a conoscenza dei fatti da lui lamentati. Inoltre, dopo aver evidenziato che con la missiva in questione egli si era limitatoa denunziare alcune c arenze interne alla Cooperativa, che ne compromettevano il regolare funzionamento e, al contempo, ledevano i suoi diritti di socio, il ricorrente faceva presente che, come già chiarito in Sede di giustificazioni, l'espressione utilizzata "i rapporti di fiducia interlavorativi e cooperativistici ne risultano compromessi" non aveva avuto ad oggetto l'intera compagine sociale, ma solo i suoi rapporti con i soci [OSCURATO:PERSONA] (coordinatore dei fisioterapisti) e [OSCURATO:PERSONA] (responsabile dell'Ufficio di Matera della Cooperativa), i quali lo avevano ripetutamenteincolpato di scarsa professionalità e di essere solitoprocurarsi falsi certificati di malattia e false firme dei pazienti sui fogli direndicontazione; inoltre, i predetti si erano anche espressi in ordine ad una presunta inidoneità di suo fratello ad essere anch'egli assunto presso la Cooperativa in qualità di fisioterapista, nonostante lo stesso fosse in possesso di tutti i requisiti di legge. Chiedeva, pertanto, la revoca della delibera di espulsione perché nulla e/o inefficace per violazione di legge e/o delle clausole statutarie e/o regolamentari, con conseguente condanna della Cooperativa all'immediata sua reintegra nella qualità di socio e nelle stesse mansioni lavorative precedentemente espletate, alla corresponsione di tutti gli emolumenti "medio tempore" maturati ed alla ricostituzione del rapporto mutualistico di lavoro; il tutto oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. Il Tribunale, dopo aver esaminato ii contenuto delle clausole regolamentari, riteneva che il contenuto della missiva del 16/2/2013, inoltrata dall'attore «al Presidente della società, al Direttore del personale della stessa e, per conoscenza, ai dottori Palumbo, Gasbarroni, Falcone, Giuffrida, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con oggetto "Relazione di servizio , - unità di Matera - gestio ne ed assunzione fisioterapisti”, nonché il tenore delle frasi in essa utilizzate, fossero tali da integrare le gravi inadempienze idonee a risolvere ilrapporto mutualistico». Il ricorrente impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Appello di Roma. La Corte adita con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello, ritenendo che «l'appellante, a differenza di quanto sostenuto, non si sia limitato semplicemente a segnalare ai responsabili della Cooperativa l’esistenza di asseriti fatti sospetti e a chiedere soltanto un intervento dai parte dei relativi responsabili, ma abbia effettivamente manifestato una forma di riprovazione nei confronti delle scelte operate dall’organizzazione sociale che, in ragione dei contenuti, dei toni e delle espressioni usate (e rincarate con la successiva missiva del 19/4/2013, contenente le giustificazioni avverso la contestazione disciplinare del 20/3/2013) è andata ben al di làdi una legittima critica da parte del socio-lavoratore, soprattutto allorché si è ipotizzata una verae propria formadi connivenza interna».Ha accertato anche che tali affermazioni erano state portate a conoscenza di soggetti terzi alla Cooperativa ed in particolare alla responsabile della stazione appaltante il servizio svolto dalla cooperativa. Riteneva, infine che le censure concernenti l’asserita violazione degli artt. 7 e 15 della l. n. 300/1970 e art. 5 l. n. 604/1966 e degli artt. 36, 37 e 38 del regolam en to interno della Cooperativafossero inammissibili perché sollevate per la prima volta in appello ex art 345 c.p.c. Il sig.Tritto,propone ricorso con nove motiv i ed anche m emoria . [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. propon e controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduc e : 1.Primo motivo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –art. 1 dello Statuto dei lavoratori l. n. 300/1970 ed art. 21 Cost . La Corte avrebbe recepito la valutazione degli esiti probatori fatta dal Tribunale in violazione del diritto di critica del lavoratore che esclude la giusta causa del licenziamento . Esclude di aver fatto dichiarazioni a terzi, in quantola dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dipendente USL , aveva anche competenze interne alla gestione della cooperativa e come tale non poteva essere considerata esterna. Lamentava inoltre che la mancata ammissione della prova testimoniale in I grado gli aveva impedito di dimostrare le sue allegazioni. 1.1 La censura è inammissibile perché esclusivamente fondata su una critica del merito della valutazione dei fatti. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). 2.Secondo motivo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.-art. 51 c.p. ed art. 1, comma 2, l. n. 142/2001. Il ricorrente deduce di aver esercitato il suo diritto di concorrere alla gestione della cooperativa come socio e di segnalare eventuali abusi. 2.1La censura è inammissibile . La Corte ha ritenuto provato che il ricorrente ha espresso giudizi fortemente denigratori sull’organizzazione del lavoro ed in particolare sui metodi di reclutamento del personale; ne ha fatto partecipi soggetti terzi dell’organizzazione pubblica committente i servizi espletati; lo ha fatto con espressioni ispirate da un intento denigratorio e animate dal risentimento secondo la Corte spinto da «motivazioni personale meramente denigratorie e fine a sé stesse», apparendo peraltro «chiaramente ispirate da ragioni di carattere privato e familiare, ravvisabili nella mancata assunzione del fratello quale fisioterapista». Soltanto una diversa interpretazione degli esiti probatori può condurre a ravvisare un legittimo esercizio del diritto del socio quale ricorrente a concorrere alla gestione della cooperativa e di segnalare eventuali abusi. Ma il giudizio valutativo sulle prove non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. 3.Terzo motivo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.- art. 2106 c.c. - Mancato rilievo della violazione di legge in relazione al principio della proporzionalità della sanzione del licenziamento al supposto inadempimento. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe applicato l’art. 2106c.c. che prevede sanzioni disciplinari secondo la gravità dell’infrazione non rispettando il criterio di proporzionalità; la Corte ha ritenuto che la sospensione sia una facoltà il cui mancato esercizio non ha impedito al ricorrente l’espletamento della procedura di accertamento dei fatti 3.1 La censura è inammissibile . La Corte ha ritenuto l e eccezioni proposte nella censura, inammissibili ex art. 345 c.p.c. perché formalmente sollevate per la prima volta in appello. E lo stesso ricorrente ammette che le eccezioni compaiono soltanto nella “memoria di replica”(senza precisare in quale scansione processuale del processo di primo grado si colloca questa replica, se in sede di definizione del thema decidendum o probandum o se dopo il deposito delle comparse conclusionali) così articolando una censura in modo aspecifico. Al riguardo vale la pena di ricordare che l a comparsa conclusionale e, a maggior ragione, la memoria di replica, hanno la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del "thema decidendum", sicché il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria ( Cass., n. 27566/2017; Cass., n. 4031/2021). 4.Quarto motivo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.-art. 15 l. n. 300/1970 - Statuto dei Lavoratori –Mancato rilievo della violazione di legge da parte del Collegio. L’esclusione del socio in tegrerebbe una discriminazione sulla base delle convinzioni personali del ricorrente . La violazione della relativa norma sarebbe rilevabile di ufficio e,quindi, proponibile anche in appello. 4.1.Il motivo è inammissibile in quanto generico perché non fornisce alcun elemento allegativocirca la natura delle convinzioni personali di carattere politico ed ideologico. La valutazione di fatto operata nel caso di specie si fonda su esiti istruttori che la stessa Corte definisce per tabula che ha indotto a ravvisare la fondatezza dell’esclusone del socio con valutazione di merito insindacabile perché fondata su motivazione del tutto adeguata. 5.Quinto motivo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.– art. 15 l. n. 604/1966 - Mancato rilievo della violazione di legge da parte della Corte d’Appello . Il datore di lavoro non avrebbe dimostrato la sussistenza della giusta causa, la conseguente nullità del licenziamento darebbero rilevabile di ufficio e quindi proponibile anche solo in appello. 6.Sesto motivo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Applicazione della disciplina ordinaria sulla reintegra nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato –Omesso rilievo della Corte di Appello. I l ricorrente sostiene il suo diritto alla reintegra ex art. 18 statuto dei lavoratori applicabile anche alle cooperative di lavoro con adeguata struttura dimensionale 6.1. Il quinto e il sesto motivo sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Le censure sono inammissibiliperché, ancora una volta, rivolte a modificare la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte d’Appello. L'accertamento della concreta ricorrenza della giusta causa di licenziamento, nel fatto dedotto in giudizio, e degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (da ultimo Cass., n. 7029/2023). 7.Settimo motivo. Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie della difesa –omissione di pronuncia sulla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori nel procedimento d’appello.Il ricorrente, dopo il mancato completamento dei testimoni per revoca dell’ordinanza ammissiva degli stessi, avrebbe reiterato la richiesta in appello senza che la Corte si sia espressa sull’istanza 7.1La censura è inammissibile . Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove(Cass., n. 23194/2017).Nel l’evocato rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di giudizio di legittimità. 8.Ottavo motivo. Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Supposta v iolazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’eccezione di parte istante di violazione degli artt. 36, 37 e 38 regolamento interno soci della Cooperativa tempestivamente sollevate in primo grado. L’eccezione sulla violazione dell’art. 36 dello Statuto sarebbe stata proposta già in I grado con le memorie ex art. 183. Anche l’eccezione della violazione degli artt. 37 e 38 sarebbe stata formulata nella memoria ex art. 183 c.p.c. 8.1. La censura deduce omessa pronuncia rispetto alle prospettate violazioni dello Statuto. La censura non è autosufficiente non essendo possibile attraverso il suo esame verificare anche per relationem (con preciso rinvio ai documenti prodotti) la tempestività della formulazione dello specifico tema d’indagine. Va aggiunto che non è aggredita in concreto la ratio della obbligatorietà della sospensione, esclusa dalla Corte con precisazione del vantaggio per il socio derivante dalla continuazione del rapporto con la Cooperazione in corso di accertamento. 9.Nono motivo. Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – omissione totale di pronuncia sull’eccezione di cui all’art. 39 Regolamento interno della Cooperativa.Il ricorrente non avrebbe mai ricevuto la comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento di cessazione del rapporto così come previsto dall’art. 39 dello Statuto; eccezione sollevata nella memoria ex art. 183 del giudizio di I grado. 9.1 La censura è inammissibile, perché contraria all ’ a c certamento di fatto insindacabilmente svolto, peraltro sulla base di riscontri documentali, dalla Corte d’appello, con ampia giustificazione argomentativa. 10. Per quanto esposto il ricorso è globalmente inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in €5.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del