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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 1976

Cassazione n. 41362/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' conclude chiedendo in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deliberata il 20 maggio 2020, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 10 febbraio 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza presentata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Proposto dall'interessato ricorso per cassazione, la sezione quinta di questa Corte, in data 12 gennaio 2021, ha annullato l'ordinanza, disponendo un nuovo giudizio che desse conto «di un effettivo confronto con i contenuti conoscitivi» offerti dalle dichiarazioni rese nel novembre del 2019 - in epoca successiva all'adozione della "prima" ordinanza custodiale - dal collaboratore Arena, dichiarazioni che il giudice dell'appello cautelare considera rilevanti ai fini dell'integrazione del presupposto indiziario limitandosi, però, alla trascrizione di alcuni brani e senza provvedere ad una «valutazione argomentativa» delle predette dichiarazioni «... implicante l'apprezzamento, schiettamente di merito, della valenza dei dati richiamati ai fini che qui rilevano - necessaria al fine di delineare il significato indiziario delle affermazioni del collaborante in ordine, ad esempio, ai rapporti di conoscenza con l'indagato, all'attribuzione allo stesso di "doti", all'attività criminale attribuitagli e ai rapporti con l'organizzazione mafiosa», precisando anche la natura dei «riferimenti ai familiari del ricorrente».

Aggiungeva la pronuncia rescindente che il giudice del rinvio doveva confrontarsi, sia pure per disattenderle, con le deduzioni svolte dal ricorrente già nell'istanza di retrodatazione, ove si faceva riferimento, collocandoli temporalmente nel 2016 (laddove la "prima" domanda cautelare è indicata come avanzata nel settembre del 2017), agli altri dati indiziari (le dichiarazioni del collaboratore Mantella; la conversazione oggetto di intercettazione ambientale in carcere) considerati dal giudice dell'appello cautelare, in ragione della loro acquisizione in epoca prossima alla "prima" ordinanza cautelare, «di dubbia riconducibilità al momento valutativo sotteso all'adozione di tale ordinanza».

2. In esito al giudizio di rinvio, il Tribunale di Catanzaro, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha nuovamente rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen..

Dopo avere dato atto che il Cracolici era stato sottoposto a misura custodiale dapprima con ordinanza del 9 settembre 2017, per il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, e con successiva ordinanza del 12 dicembre 2019, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il Tribunale osservava che, a prescindere dalle lacune motivazionali indicate nella sentenza rescindente, non trovava comunque applicazione la disciplina della contestazione a catena, con conseguente retrodatazione della decorrenza del temine massimo di custodia cautelare al momento della emissione della prima ordinanza, per difetto di tutti gli elementi costitutivi.

Non sussisteva, in primo luogo, l'anteriorità dei reati oggetto della successiva ordinanza rispetto all'epoca di emissione dell'ordinanza precedente, posto che il reato associativo era contestato in forma aperta e la partecipazione non poteva ritenersi cessata in conseguenza della restrizione in carcere patita dopo l'emissione del primo provvedimento, in assenza di elementi dimostrativi della cessazione dell'associazione o del recesso del singolo interessato.Non era ravvisabile una connessione qualificata tra i fatti posti a fondamento dei due titoli cautelari.

Era indimostrata la desumibilità dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Cracolici dagli atti raccolti anteriormente all'emissione della prima ordinanza.

A prescindere dal tempo obbiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale investigativo, non solo l'informativa del procedimento in cui è stata emessa la seconda ordinanza è stata depositata dopo il 9 settembre 2017, ma anche i verbali dei collaboratori Costantino, Buttafuoco e Arena, costituenti autonomi elementi indiziari, sono stati redatti in epoca successiva a quest'ultima data.

Peraltro, il compendio indiziario a carico del Cracolici, principalmente costituito dalla ricostruzione della faida tra la sua famiglia e quella del Bonavota, è stato arricchito dalle informazioni fornite dai collaboratori Mantella e Costantino fino alla metà dell'anno 2018.

Quanto, infine, alle dichiarazioni dell'Arena, specifico oggetto del giudizio di rinvio, esse hanno portata attualizzante e corroborante delle emergenze investigative acquisiste in precedenza ed in particolare delle dichiarazioni rese dai collaboratori Costantino e Mantella sull'operatività del gruppo criminale nei comuni di Filogaso e Maierato.

L'Arena, infatti, riferendo quanto direttamente percepito nella sua qualità di intraneus all'organizzazione criminale, oltre a fornire chiarimenti sui rapporti tra la famiglia Cracolici e la cosca Mancuso, ha precisato che l'odierno ricorrente era «attualmente», quindi fino all'interrogatorio del novembre 2019, il referente dell'organizzazione nel comune di Filogaso.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato chiedendone l'annullamento sulla base di due distinti atti redatti dai difensori di fiducia, avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono sviluppati due motivi.

3.1. Con il primo si deduce violazione degli att. 623 e 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 297, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.

Il Tribunale, anziché uniformarsi alla questione di diritto decisa dalla Corte di cassazione che, ritenuta applicabile la disciplina delle contestazioni a catena, aveva imposto una più compiuta valutazione della capacità dimostrativa delle dichiarazioni del collaboratore Arena, in violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., ha nuovamente riaffermato il principio a fondamento dell'ordinanza annullata secondo il quale la contestazione di un reato associativo con condotta aperta, protrattasi dopo l'esecuzione del primo provvedimento, sia di per . sé ostativa all'applicabilità dell'istituto.3.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. con particolare riferimento alla connessione qualificata tra i reati oggetto dei titoli cautelari e della desumibilità degli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare in epoca anteriore alla prima.

L'ordinanza impugnata ha ignorato che la contestazione nel primo procedimento dell'aggravante oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. connota il reato estorsivo come pienamente rientrante nel medesimo disegno criminoso sotteso all'associazione mafiosa contestata nella seconda ordinanza.

Ha elencato una serie di fonti di prova successive all'emissione della prima ordinanza senza tuttavia spiegare quale sia il loro contenuto diverso e innovativo rispetto a quello consacrato in altri atti di indagine redatti in precedenza e utilizzati in altri procedimenti penali perché evidentemente nella disponibilità del pubblico ministero in epoca assai precedente a quella, il settembre 2017, della richiesta di emissione dell'ordinanza cautelare nl primo procedimento carico del Cracolici.

Non a caso la parte dell'informativa dedicata al Cracolici, depositata nel secondo procedimento, è sovrapponibile al contenuto della richiesta cautelare emessa nel primo.

Entrambe contengono i riferimenti alle dichiarazioni rese dai medesimi collaboratori di giustizia.

Né l'elemento di novità, dimostrativo della permanenza del reato associativo anche in epoca successiva all'esecuzione della prima ordinanza, può essere costituito dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Arena nel novembre 2019 perché del tutto prive di valenza indiziaria.

Il Tribunale non ha proceduto alla rigorosa analisi imposta al giudice che ha disposto il rinvio; al contrario, ha continuato a riportare il contenuto del verbale riassuntivo, ben diverso dalla trascrizione integrale nella quale sono presenti ampi passaggi, riportati testualmente nel ricorso, che escludono in radice la partecipazione del Cracolici all'associazione

3.2. Con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] viene sviluppato un unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale non ha fornito alcuna risposta al quesito posto dalla sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio.

Non ha, infatti, approfondito i contenuti conoscitivi offerti dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] con argomentazioni relative all'attività criminale dell'indagato e ai suoi rapporti con l'organizzazione mafiosa, ma si è limitato a trascrivere le dichiarazioni considerate accusatorie nonostante non siano riferite specificamente all'odierno indagato.

Ha, altrettanto illegittimamente, rimesso in discussione i presupposti applicativi della connessione qualificata e dell'anteriorità del reato associativo rispetto alla prima ordinanza.

Riguardo a quest'ultima questione, discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha considerato perdurante la condotta associativa, anche in epoca successiva alla prima ordinanza e al conseguente stato detentivo patito dal Cracolici, in assenza di elementi dimostrativi del mantenimento del vincolo sociale durate la carcerazione e di un concreto apporto causale al sodalizio.

Quanto al requisito dell'anteriore desumibilità, il Tribunale ha erroneamente inserito tra gli elementi indiziari acquisti dopo l'emissione della prima ordinanza i verbali di dichiarazioni rese dai collaboratori Costantino e Mantella e dal testimone Buttafuoco.

Tutti i dichiaranti, infatti, come si comprende dal contenuto delle informazioni offerte, nemmeno citato o richiamato nel corpo dell'ordinanza, hanno ribadito quanto già riferito in ordine alla posizione del Cracolici nei verbali resi in precedenza.

Né la novità può essere costituita dalla valutazione congiunta delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori, in particolare dal Mantella, sulla faida tra la famiglia Cracolici e quella dei Bonavota con quelle rese nel 2019 dall'Arena sul medesimo argomento atteso che nessuno indica [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti protagonisti della guerra di mafia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.

1. Preliminarmente va chiarito che non rileva nel caso concreto la natura del legame tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari ovvero se sussista o meno la connessione qualificata della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice).

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005 la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta «in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze».

Ne segue che opera l'istituto della contestazione a catena, con conseguente decorrenza dei termini di durata della misura dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, commisurati all'imputazione più grave, anche laddove, come nel caso in esame, le due ordinanze applicative della medesima misura nei confronti dello stesso indagato siano state emesse in procedimenti formalmente differenti in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria per fatti diversi e non -connessi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c),cod. proc. pen., limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri.

Ciò che in siffatta ipotesi rileva è che i fatti per i quali sono stati emessi i titoli cautelari siano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza e che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima sempre e che, infine, la separazione dei procedimenti possa essere frutto di una scelta del pubblico ministero (cfr. Sez.

U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, in seguito, su tale specifico aspetto Sez. 1, n. 13446 del 13/03/2008, Toscano, Rv. 239656; Sez. 4, n. 7080 del 31/01/2014, Sgura, Rv. 259324 Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, Rv. 278910).

1.2. Posto che la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare riguarda ordinanze emesse per il reato di associazione mafiosa contestato in forma "aperta", va altresì ricordato che il provvedimento coercitivo limitativo della libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283).

2. Il tema della connessione qualificata, d'altra parte, non era stato posto né conseguentemente affrontato dalla sentenza di questa Corte che ha disposto il nuovo giudizio.

Essa, infatti, ha individuato un vizio motivazionale che riguarda esclusivamente i due presupposti applicativi della disciplina delle contestazioni a catena rilevanti nella fattispecie concreta: l'anteriorità del reato associativo rispetto alla data di emissione della prima ordinanza e la desumbilità dagli atti del procedimento, sempre a quest'ultima data, degli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare.

Secondo la sentenza rescindente, infatti, nella valutazione di entrambi i presupposti non erano state adeguatamente valutate le dichiarazioni del collaboratore Arena utili, nello stesso tempo, a dimostrare sia la protrazione della condotta associativa in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza, così escludendo il requisito della necessaria anteriorità, sia l'integrazione dell'originario quadro indiziario con elementi nuovi non valutabili al momento del primo provvedimento.

2. Il Tribunale non ha colmato la lacuna motivazionale evidenziata dalla sentenza che ha disposto il nuovo giudizio. • L'ordinanza impugnata è limitata a specificare le date degli ultimi verbali dei collaboratori Costantino e Mantella e del testimone Buttafuoco, precisando che sono atti di indagine successivi al settembre 2017, senza però fare alcun riferimento al loro contenuto.

Siffatta carenza è particolarmente grave perché non consente di superare gli specifici rilievi difensivi secondo cui, anche tenuto conto delle sopravvenienze ed in particolar modo del contributo informativo dell'Arena, si trattava, comunque, di dichiarazioni sovrapponibili a quelle già esistenti al momento della emissione della prima ordinanza, prive, quindi, di elementi di novità a carico del Cracolici.

Con riferimento alle dichiarazioni dell'Arena, ha ribadito la loro valenza probatoria quale grave indizio di colpevolezza sulla perduranza della condotta associativa del Cracolici senza, però, specificare i termini della necessaria convergenza con le precedenti dichiarazioni accusatorie a carico di quest'ultimo o comunque con gli altri pregressi elementi probatori e senza confrontarsi con il testo completo, contenuto nella trascrizione integrale dell'interrogatorio allegato al ricorso - ben più problematico di quello riportato nel corpo dell'ordinanza impugnata, tanto per l'assenza di coordinate temporali quanto N 03 per la presenza di espressioni dubitative perplesse - ed attribuendo direttamente d all'odierno indagato i riferimenti che il collaboratore espressamente limita alla sua X famiglia. (I)

3. Le illustrate carenze motivazionali impongono l'annullamento a 03 c z) O é dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle O considerazioni appena svolte, al Tribunale del riesame di Catanzaro. 0 m j nn•n1

4. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. <D 0 : cod. proc. pen., trovandosi il ricorrente attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere. .-i--. c 02 ' .e:: ri-- P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.p.

Manda alla cancelleria per g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' conclude chiedendo in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 20 maggio 2020, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 10 febbraio 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza presentata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Proposto dall'interessato ricorso per cassazione, la sezione quinta di questa Corte, in data 12 gennaio 2021, ha annullato l'ordinanza, disponendo un nuovo giudizio che desse conto «di un effettivo confronto con i contenuti conoscitivi» offerti dalle dichiarazioni rese nel novembre del 2019 - in epoca successiva all'adozione della "prima" ordinanza custodiale - dal collaboratore Arena, dichiarazioni che il giudice dell'appello cautelare considera rilevanti ai fini dell'integrazione del presupposto indiziario limitandosi, però, alla trascrizione di alcuni brani e senza provvedere ad una «valutazione argomentativa» delle predette dichiarazioni «... implicante l'apprezzamento, schiettamente di merito, della valenza dei dati richiamati ai fini che qui rilevano - necessaria al fine di delineare il significato indiziario delle affermazioni del collaborante in ordine, ad esempio, ai rapporti di conoscenza con l'indagato, all'attribuzione allo stesso di "doti", all'attività criminale attribuitagli e ai rapporti con l'organizzazione mafiosa», precisando anche la natura dei «riferimenti ai familiari del ricorrente». Aggiungeva la pronuncia rescindente che il giudice del rinvio doveva confrontarsi, sia pure per disattenderle, con le deduzioni svolte dal ricorrente già nell'istanza di retrodatazione, ove si faceva riferimento, collocandoli temporalmente nel 2016 (laddove la "prima" domanda cautelare è indicata come avanzata nel settembre del 2017), agli altri dati indiziari (le dichiarazioni del collaboratore Mantella; la conversazione oggetto di intercettazione ambientale in carcere) considerati dal giudice dell'appello cautelare, in ragione della loro acquisizione in epoca prossima alla "prima" ordinanza cautelare, «di dubbia riconducibilità al momento valutativo sotteso all'adozione di tale ordinanza». 2. In esito al giudizio di rinvio, il Tribunale di Catanzaro, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha nuovamente rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen.. Dopo avere dato atto che il Cracolici era stato sottoposto a misura custodiale dapprima con ordinanza del 9 settembre 2017, per il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, e con successiva ordinanza del 12 dicembre 2019, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il Tribunale osservava che, a prescindere dalle lacune motivazionali indicate nella sentenza rescindente, non trovava comunque applicazione la disciplina della contestazione a catena, con conseguente retrodatazione della decorrenza del temine massimo di custodia cautelare al momento della emissione della prima ordinanza, per difetto di tutti gli elementi costitutivi. Non sussisteva, in primo luogo, l'anteriorità dei reati oggetto della successiva ordinanza rispetto all'epoca di emissione dell'ordinanza precedente, posto che il reato associativo era contestato in forma aperta e la partecipazione non poteva ritenersi cessata in conseguenza della restrizione in carcere patita dopo l'emissione del primo provvedimento, in assenza di elementi dimostrativi della cessazione dell'associazione o del recesso del singolo interessato.Non era ravvisabile una connessione qualificata tra i fatti posti a fondamento dei due titoli cautelari. Era indimostrata la desumibilità dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Cracolici dagli atti raccolti anteriormente all'emissione della prima ordinanza. A prescindere dal tempo obbiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale investigativo, non solo l'informativa del procedimento in cui è stata emessa la seconda ordinanza è stata depositata dopo il 9 settembre 2017, ma anche i verbali dei collaboratori Costantino, Buttafuoco e Arena, costituenti autonomi elementi indiziari, sono stati redatti in epoca successiva a quest'ultima data. Peraltro, il compendio indiziario a carico del Cracolici, principalmente costituito dalla ricostruzione della faida tra la sua famiglia e quella del Bonavota, è stato arricchito dalle informazioni fornite dai collaboratori Mantella e Costantino fino alla metà dell'anno 2018. Quanto, infine, alle dichiarazioni dell'Arena, specifico oggetto del giudizio di rinvio, esse hanno portata attualizzante e corroborante delle emergenze investigative acquisiste in precedenza ed in particolare delle dichiarazioni rese dai collaboratori Costantino e Mantella sull'operatività del gruppo criminale nei comuni di Filogaso e Maierato. L'Arena, infatti, riferendo quanto direttamente percepito nella sua qualità di intraneus all'organizzazione criminale, oltre a fornire chiarimenti sui rapporti tra la famiglia Cracolici e la cosca Mancuso, ha precisato che l'odierno ricorrente era «attualmente», quindi fino all'interrogatorio del novembre 2019, il referente dell'organizzazione nel comune di Filogaso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato chiedendone l'annullamento sulla base di due distinti atti redatti dai difensori di fiducia, avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono sviluppati due motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione degli att. 623 e 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 297, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. Il Tribunale, anziché uniformarsi alla questione di diritto decisa dalla Corte di cassazione che, ritenuta applicabile la disciplina delle contestazioni a catena, aveva imposto una più compiuta valutazione della capacità dimostrativa delle dichiarazioni del collaboratore Arena, in violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., ha nuovamente riaffermato il principio a fondamento dell'ordinanza annullata secondo il quale la contestazione di un reato associativo con condotta aperta, protrattasi dopo l'esecuzione del primo provvedimento, sia di per . sé ostativa all'applicabilità dell'istituto.3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. con particolare riferimento alla connessione qualificata tra i reati oggetto dei titoli cautelari e della desumibilità degli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare in epoca anteriore alla prima. L'ordinanza impugnata ha ignorato che la contestazione nel primo procedimento dell'aggravante oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. connota il reato estorsivo come pienamente rientrante nel medesimo disegno criminoso sotteso all'associazione mafiosa contestata nella seconda ordinanza. Ha elencato una serie di fonti di prova successive all'emissione della prima ordinanza senza tuttavia spiegare quale sia il loro contenuto diverso e innovativo rispetto a quello consacrato in altri atti di indagine redatti in precedenza e utilizzati in altri procedimenti penali perché evidentemente nella disponibilità del pubblico ministero in epoca assai precedente a quella, il settembre 2017, della richiesta di emissione dell'ordinanza cautelare nl primo procedimento carico del Cracolici. Non a caso la parte dell'informativa dedicata al Cracolici, depositata nel secondo procedimento, è sovrapponibile al contenuto della richiesta cautelare emessa nel primo. Entrambe contengono i riferimenti alle dichiarazioni rese dai medesimi collaboratori di giustizia. Né l'elemento di novità, dimostrativo della permanenza del reato associativo anche in epoca successiva all'esecuzione della prima ordinanza, può essere costituito dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Arena nel novembre 2019 perché del tutto prive di valenza indiziaria. Il Tribunale non ha proceduto alla rigorosa analisi imposta al giudice che ha disposto il rinvio; al contrario, ha continuato a riportare il contenuto del verbale riassuntivo, ben diverso dalla trascrizione integrale nella quale sono presenti ampi passaggi, riportati testualmente nel ricorso, che escludono in radice la partecipazione del Cracolici all'associazione 3.2. Con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] viene sviluppato un unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale non ha fornito alcuna risposta al quesito posto dalla sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio. Non ha, infatti, approfondito i contenuti conoscitivi offerti dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] con argomentazioni relative all'attività criminale dell'indagato e ai suoi rapporti con l'organizzazione mafiosa, ma si è limitato a trascrivere le dichiarazioni considerate accusatorie nonostante non siano riferite specificamente all'odierno indagato. Ha, altrettanto illegittimamente, rimesso in discussione i presupposti applicativi della connessione qualificata e dell'anteriorità del reato associativo rispetto alla prima ordinanza. Riguardo a quest'ultima questione, discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha considerato perdurante la condotta associativa, anche in epoca successiva alla prima ordinanza e al conseguente stato detentivo patito dal Cracolici, in assenza di elementi dimostrativi del mantenimento del vincolo sociale durate la carcerazione e di un concreto apporto causale al sodalizio. Quanto al requisito dell'anteriore desumibilità, il Tribunale ha erroneamente inserito tra gli elementi indiziari acquisti dopo l'emissione della prima ordinanza i verbali di dichiarazioni rese dai collaboratori Costantino e Mantella e dal testimone Buttafuoco. Tutti i dichiaranti, infatti, come si comprende dal contenuto delle informazioni offerte, nemmeno citato o richiamato nel corpo dell'ordinanza, hanno ribadito quanto già riferito in ordine alla posizione del Cracolici nei verbali resi in precedenza. Né la novità può essere costituita dalla valutazione congiunta delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori, in particolare dal Mantella, sulla faida tra la famiglia Cracolici e quella dei Bonavota con quelle rese nel 2019 dall'Arena sul medesimo argomento atteso che nessuno indica [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti protagonisti della guerra di mafia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. Preliminarmente va chiarito che non rileva nel caso concreto la natura del legame tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari ovvero se sussista o meno la connessione qualificata della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005 la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta «in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze». Ne segue che opera l'istituto della contestazione a catena, con conseguente decorrenza dei termini di durata della misura dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, commisurati all'imputazione più grave, anche laddove, come nel caso in esame, le due ordinanze applicative della medesima misura nei confronti dello stesso indagato siano state emesse in procedimenti formalmente differenti in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria per fatti diversi e non -connessi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c),cod. proc. pen., limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri. Ciò che in siffatta ipotesi rileva è che i fatti per i quali sono stati emessi i titoli cautelari siano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza e che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima sempre e che, infine, la separazione dei procedimenti possa essere frutto di una scelta del pubblico ministero (cfr. Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, in seguito, su tale specifico aspetto Sez. 1, n. 13446 del 13/03/2008, Toscano, Rv. 239656; Sez. 4, n. 7080 del 31/01/2014, Sgura, Rv. 259324 Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, Rv. 278910). 1.2. Posto che la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare riguarda ordinanze emesse per il reato di associazione mafiosa contestato in forma "aperta", va altresì ricordato che il provvedimento coercitivo limitativo della libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283). 2. Il tema della connessione qualificata, d'altra parte, non era stato posto né conseguentemente affrontato dalla sentenza di questa Corte che ha disposto il nuovo giudizio. Essa, infatti, ha individuato un vizio motivazionale che riguarda esclusivamente i due presupposti applicativi della disciplina delle contestazioni a catena rilevanti nella fattispecie concreta: l'anteriorità del reato associativo rispetto alla data di emissione della prima ordinanza e la desumbilità dagli atti del procedimento, sempre a quest'ultima data, degli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare. Secondo la sentenza rescindente, infatti, nella valutazione di entrambi i presupposti non erano state adeguatamente valutate le dichiarazioni del collaboratore Arena utili, nello stesso tempo, a dimostrare sia la protrazione della condotta associativa in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza, così escludendo il requisito della necessaria anteriorità, sia l'integrazione dell'originario quadro indiziario con elementi nuovi non valutabili al momento del primo provvedimento. 2. Il Tribunale non ha colmato la lacuna motivazionale evidenziata dalla sentenza che ha disposto il nuovo giudizio. • L'ordinanza impugnata è limitata a specificare le date degli ultimi verbali dei collaboratori Costantino e Mantella e del testimone Buttafuoco, precisando che sono atti di indagine successivi al settembre 2017, senza però fare alcun riferimento al loro contenuto. Siffatta carenza è particolarmente grave perché non consente di superare gli specifici rilievi difensivi secondo cui, anche tenuto conto delle sopravvenienze ed in particolar modo del contributo informativo dell'Arena, si trattava, comunque, di dichiarazioni sovrapponibili a quelle già esistenti al momento della emissione della prima ordinanza, prive, quindi, di elementi di novità a carico del Cracolici. Con riferimento alle dichiarazioni dell'Arena, ha ribadito la loro valenza probatoria quale grave indizio di colpevolezza sulla perduranza della condotta associativa del Cracolici senza, però, specificare i termini della necessaria convergenza con le precedenti dichiarazioni accusatorie a carico di quest'ultimo o comunque con gli altri pregressi elementi probatori e senza confrontarsi con il testo completo, contenuto nella trascrizione integrale dell'interrogatorio allegato al ricorso - ben più problematico di quello riportato nel corpo dell'ordinanza impugnata, tanto per l'assenza di coordinate temporali quanto N 03 per la presenza di espressioni dubitative perplesse - ed attribuendo direttamente d all'odierno indagato i riferimenti che il collaboratore espressamente limita alla sua X famiglia. (I) 3. Le illustrate carenze motivazionali impongono l'annullamento a 03 c z) O é dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle O considerazioni appena svolte, al Tribunale del riesame di Catanzaro. 0 m j nn•n1 4. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. <D 0 : cod. proc. pen., trovandosi il ricorrente attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere. .-i--. c 02 ' .e:: ri-- P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.p. Manda alla cancelleria per g