CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24594-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via G. RUBINI n. 48 pal. D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a sé stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 544/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositatail 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza, resa in grado d’appello, del Tribunale di Trapani n. 544 del 23/06/2021. Resistono con controricorso Giuseppa e [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità del ricorso, per tardività dell’impugnazione, è stata ritualmente comunicata. Il ricorrente ha depositato rinuncia. La rinuncia al ricorso formulata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è stata notificata ai Polizzi, o quantomeno non vi è prova del compimento di attività di notificazione, e non risulta che essi ne abbiano avuto conoscenza. La rinuncia non è, tuttavia, un atto accettizio, cosicché essa esplica effetti nonostante ne sia mancata la notifica, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (da ultimo, quale espressione di un orientamento oramai costante, si veda Cass. n. 10140 del 28/05/2020 Rv. 657723 - 01) e in precedenza Cass. n. 15980 del 14/07/2006 Rv. 592489 -01). Il ricorso, a seguito della detta rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite sono poste a carica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. Rv. 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (si richiama la già citata veda Cass. n. 10140 del 28/05/2020 Rv. 657723 –01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consig