CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 21119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1972, in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Napoli il 17/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'incidente di esecuzione proposto, ai sensi dei commi 199 - 200 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, il 5.4.2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno chiesto l'ammissione del credito della società indicata per l'importo di 600.000 euro nei confronti dell'amministrazione giudiziaria relativa al procedimento di prevenzione riguardante [OSCURATO:PERSONA]; il credito sarebbe derivante da un contratto preliminare di vendita di un immobile, poi oggetto di confisca definitiva di prevenzione disposta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], moglie e figlio, entrambi eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto. Il contratto preliminare sarebbe intercorso tra la società promittente venditrice, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e Falanga e Boccia, pronnissari acquirenti, e il prezzo fissato sarebbe stato di 640.000 euro; in subordine la società aveva richiesto di essere ammessa per la somma di 300.000 euro, quella corrisposta a titolo di caparra confirmatoria. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge, anche processuale. Il Tribunale - individuata la disciplina applicabile in quella prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 - avrebbe erroneamente ritenuto l'istanza, presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], tardiva perché proposta dopo il termine perentorio di 180 giorni previsto dall'art. 1, commi 199 e 205 della legge in questione, decorrente: a) quanto alla quota del bene riferibile a [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avendo questi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello; b) quanto alla quota riferibile a [OSCURATO:PERSONA], dal dispositivo della sentenza n. 41834 della Quinta sezione penale della Corte di cassazione, e cioè dal 5 ottobre 2021. Secondo la società ricorrente invece, quanto a Falanga, il termine dovrebbe decorrere non già dal 5 ottobre 2021, cioè dalla data della udienza celebrata in Corte di cassazione, ma da quella del deposito della sentenza della Corte, cioè dal 17.11.2021; si sostiene, citando giurisprudenza, che per le procedure in camera di consiglio il provvedimento giurisdizionale sarebbe perfezionato solo con il deposito del provvedimento. Né, si aggiunge, l'immediata conoscenza del dispositivo sarebbe garantita- come ritenuto dal Tribunale- attraverso la possibilità di accesso al sito della Corte di cassazione, atteso che detto principio potrebbe al più valere per le parti del processo definito davanti alla Corte ma non anche, come nel caso di specie, per i terzi. Il dispositivo, si aggiunge, sarebbe solo un atto interno ma non coinciderebbe con la sentenza; diversamente, si dovrebbe ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 199 e 205, legge n. 228 del 2012 in relazione agli artt. 3, 24, 117 Cost e 6 Cedu per la parte in cui non collegano la definitività della pronuncia al momento del deposito della motivazione della sentenza resa nell'ambito di un procedimento camerale trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. Si chiede anche la rimessione della questione alle Sezioni unite della Corte. Quanto a Boccia, si evidenza che il ricorso per cassazione non fu proposto per la morte dell'interessato, cui era subentrato l'unica erede cioè [OSCURATO:PERSONA], che invece aveva proposto ricorso per cassazione; quindi, si argomenta, anche per quella quota avrebbe dovuto considerarsi la pendenza del ricorso per cassazione e dunque si sarebbe dovuto fare riferimento alla data del deposito della Corte. Si aggiunge che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva chiesto "una domanda di rivendica della proprietà", ossia un'azione finalizzata alla acquisizione definitiva della cosa, ma un'azione contrattuale volta ad ottenere la restituzione della caparra e il risarcimento del danno ex art. 1385 cod. civ.; si tratterebbe di una obbligazione solidale della quale risponderebbe anche solo uno dei contraenti e dunque anche solo [OSCURATO:PERSONA] per questa ragione l'istanza sarebbe stata ammissibile. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riguardo all'art. 58 d. I.gs. n. 159 del 2011. L'assunto è che il d. Igs. in questione ammetterebbe comunque la presentazione di istanze tardive, non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, previa dimostrazione della ragione dl ritardo e della sua non imputa bili tà. Nel caso di specie non sarebbe stata nota nemmeno l'esistenza di un decreto di esecutività dello stato passivo e, dunque, non sarebbe possibile individuare il termine per la presentazione della domanda. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 57 d.lgs n. 159 del 2011 ovvero dell'art. 1, comma 206, legge n. 228 del 2012. Ove pure si volesse ritenere, conformemente all'assunto del Tribunale, che la società, quale terzo creditore, avesse conoscenza della esistenza del procedimento di prevenzione patrimoniale, allora l'ente avrebbe dovuto ricevere avviso di cui all'art. 57 cit. con la fissazione del termine perentorio non superiore a 60 giorni per la presentazione della istanza di ammissione al passivo. L'avviso sarebbe stato omesso. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 52 d. Igs 159 del 2011 e 1 commi 198 ess legge 228 del 2012. Sarebbe errato l'assunto del Tribunale secondo cui nella specie il credito non sarebbe sorto precedentemente al sequestro. Si rappresenta che, se si dovesse ragionare con il Tribunale, si dovrebbe sollevare una ulteriore questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 158 e 1, comma 198, della legge 228 del 2012 per contrasto con l'art. 3 Cost nella misura in dette norme riconoscerebbero tutela solo ai crediti sorti prima del sequestro (si cita Cort. cost. n. 94 del 2015 e Corte cost. n. 26 del 2019). 3. E' stata presentata una memoria difensiva nell'interesse di ricorrenti con cui sono ripresi e ulteriormente argomentati le questioni poste a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili 2. Quanto al primo motivo e alla quota del bene riferibile a Boccia, non è in contestazione che questi, erede del soggetto proposto, [OSCURATO:PERSONA], non propose ricorso per cassazione avvero il decreto della Corte di appello confermativo della confisca dell'immobile. Dunque, nei riguardi di Boccia, deceduto il 5 febbraio 2018, la confisca della quota del bene divenne definitiva con il decorso del termine per proporre impugnazione avverso il decreto della Corte, cioè il 5 aprile 2021. Del tutto generica è peraltro l'affermazione secondo cui a Boccia sarebbe succeduta come unica erede [OSCURATO:PERSONA], sicchè il ricorso di questa in cassazione avrebbe ad oggetto anche la quota parte del bene riferibile a Boccia. Ne deriva che la domanda di ammissione del credito depositata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il 5 aprile 2022 è stata correttamente ritenuta tardiva dal Tribunale, perché proposta oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 1, commi 199 - 205, della legge n. 228 del 2012 cit. 3. Quanto alla quota parte del bene riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione ha già condivisibilmente chiarito che in tema di confisca di prevenzione, il termine di 180 giorni per la proposizione della domanda di ammissione del credito, previsto dall'art. 1, commi 199 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, decorre, in caso di sentenza della Corte, per effetto della quale sia divenuto definitivo il decreto di confisca, dalla pronunzia del dispositivo all'esito dell'udienza camerale e non dal deposito della motivazione di tale sentenza (Sez. 6, n. 33677 del 16/10/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 279952). Nell'ambito di una articolata motivazione la Corte ha testualmente spiegato che: - il dies a quo del termine di decorrenza è fissato dal legislatore - attraverso il combinato disposto di cui ai commi 199 e 205 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - nel "momento in cui la confisca diviene definitiva": vi si stabilisce, infatti, che per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 - ossia quello di centottanta giorni entro cui i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ex art. 58, comma 2, d.lgs. cit. al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca - decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; - analogo termine di decorrenza viene altresì ribadito dal legislatore nel successivo comma 206, ove si stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge, ovvero "dal momento in cui la confisca diviene definitiva", effettua nei confronti dei creditori di cui al comma 198 (a mezzo posta elettronica certificata ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet) le diverse comunicazioni ivi espressamente previste (ossia: « a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205; b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a); c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda »); - muovendo dalla norma generale dettata in tema di impugnazioni dall'art. 10, comma 3, d.lgs. cit., occorre considerare che la Corte di cassazione "provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso" e che, in deroga alla regola generale della mancanza di effetto sospensivo delle impugnazioni prevista nel terzo inciso della disposizione or ora richiamata, l'art. 27, comma 2, d.lgs. cit. stabilisce che «i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce»; - per cristallizzare sul piano temporale la definitività delle pronunce di merito emesse in tema di confisca il legislatore fa riferimento, dunque, al momento in cui la Corte Suprema "provvede" con una decisione assunta all'esito del rito camerale previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.; - le sentenze della Corte di legittimità, indipendentemente dalla tipologia del modulo procedimentale entro cui si inserisce il correlativo percorso decisorio, sono per legge immediatamente esecutive indipendentemente dalla notifica o dalla comunicazione all'interessato e che l'estratto della decisione costituente titolo esecutivo viene formato e trasmesso all'ufficio di merito in base al dispositivo riportato dal Presidente del Collegio sul ruolo di udienza, adempimento normalmente anteriore al deposito del provvedimento in Cancelleria ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen.; - le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. U, n. 11 del 25/03/1998, Manno, Rv. 210607) hanno affermato, con orientamento costante, la scindibilità del momento deliberativo della decisione rispetto a quello, eventualmente successivo, del deposito del provvedimento camerale completo di motivazione; dette pronunzie hanno, altresì, riconosciuto la piena autonomia del dispositivo, che costituisce una realtà a sè stante, diversa sia dalla decisione che dalla motivazione, potendo dispiegarsi, mediante il suo deposito in Cancelleria e le immediate comunicazioni di rito anche prima che venga redatta la motivazione, il duplice effetto di rendere certo agli interessati che la decisione è intervenuta e che è intervenuta con un determinato, irreversibile contenuto e di rendere possibili i provvedimenti occorrenti; - si è posto altresì in rilievo che il dispositivo rappresenta un nucleo che costituisce il contenuto e l'oggetto della manifestazione tipizzata del potere autoritativo, tale da richiedere (a completamento) una motivazione che, ancorché successiva al decisum, non vale a spostare il momento deliberativo dal tempo in cui esso risulta collocato per l'avvenuto esercizio della potestas iudicandi; - come affermato in una successiva decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14451 del 27/03/2003, Previti, Rv. 223633), tale quadro di principi assume una portata generale, investendo la possibilità e l'ammissibilità, quanto al provvedimento decisorio adottato in camera di consiglio, della scissione temporale tra l'autonomo momento deliberativo che si evidenzia nel dispositivo, che può essere depositato immediatamente in Cancelleria e comunicato agli interessati, ed il successivo deposito del provvedimento completo di motivazione che conclude il processo formativo della decisione; - a tale quadro di principii si conforma l'attività della Corte Suprema di Cassazione, in quanto caratterizzata dall'immediato deposito in Cancelleria del solo dispositivo attestato dal provvedimento sottoscritto dal Presidente del Collegio sul ruolo di udienza, sicché, qualora dalla decisione debba conseguire - come nel caso qui in esame - l'esecuzione del provvedimento impugnato, possa trasmettersene l'estratto "senza ritardo" (ex artt. 15, comma 2 e 28 reg. esec. cod. proc. pen.) al competente ufficio presso il giudice di merito. In tale quadro di riferimento, il [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660) ha affermato il principio secondo cui i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. L'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. Sulla base di tale ragionamento giuridico la Corte di cassazione ha altresì ritenuto manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, avendo questa Corte già osservato, al riguardo, che il decorso del termine di 180 giorni per la proposizione dell'istanza di ammissione del credito, nelle forme indicate dal legislatore, è conforme a principi di ragionevolezza, tutela del diritto di difesa e certezza dei rapporti giuridici, rientrando nell'ambito della sua discrezionale sfera d'intervento (Sez. 6, n. 51060 del 19/07/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271374).Si è evidenziato che nelle numerose occasioni in cui la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità alla Costituzione di norme che hanno fissato termini di decadenza dall'esercizio di diritti o facoltà, ha costantemente affermato che la facoltà del legislatore di fissare tali termini di decadenza incontra soltanto due limiti, e cioè l'insussistenza di un interesse generale e la fissazione di termini così ristretti da rendere impossibile od eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto (sent. n. 297 del 2008; ordinanze n. 197 del 2006, n. 213 del 2005 e n. 185 del 2009). Come detto, si è aggiunto che, in considerazione delle ragioni per le quali deve ritenersi che il termine di decadenza previsto nei commi 199 e 205 decorra indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206, la decorrenza di tale termine deve comunque essere ancorata all'effettiva conoscenza, da parte del terzo, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca. Proprio in forza di tale argomentazione il [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte ha affermato che, nel caso in cui il terzo creditore non possa prospettare in sede di domanda di ammissione la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione o dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, lo stesso potrà comunque accedere alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., se prova che, nonostante le informazioni in suo possesso, non ha potuto proporre domanda tempestiva per causa a lui non imputabile (nozione, questa, in cui la Corte non fa rientrare l'omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 206 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 - perché l'adempimento comunicativo che la disciplina transitoria pone in capo all'Agenzia nazionale si qualifica come mera pubblicità notizia dettata da una disposizione di carattere organizzativo volta ad agevolare l'obbligo del creditore ex art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2017 -, facendovi di contro rientrare, eventualmente, l'ipotesi in cui, nonostante la conoscenza del procedimento, il terzo interessato non sia venuto a conoscenza dell'esito dello stesso e non abbia comunque conosciuto del provvedimento definitivo di confisca per ragione non imputabile a suo difetto di diligenza). Seguendo tale linea ricostruttiva, conclude la Corte, l'assolvimento dell'obbligo informativo in capo alla predetta Agenzia nazionale non diviene affatto una condizione intrinseca di operatività del termine per la domanda di ammissione del credito, che continua, in linea di principio, a decorrere solo ed esclusivamente dal dies a quo stabilito dalla legge (nel caso in esame, come si è visto, dalla definitività del provvedimento di confisca), salvo che risulti che il creditore non abbia avuto conoscenza del procedimento di prevenzione o del suo provvedimento conclusivo. In definitiva, così ricostruito nelle sue linee portanti, il sistema congegnato dal legislatore consente, secondo la prospettiva ermeneutica delineata dalla Corte, di porre vieppiù al riparo il quadro normativo dalle su esposte censure di costituzionalità, poiché esso, per un verso, esclude la possibilità di ingiustificati pregiudizi per il creditore in buona fede, danneggiato dall'omissione informativa, per altro verso permette «di prevenire altrettanto ingiustificati ed irragionevoli vantaggi che potrebbero scaturire da un automatismo applicativo di segno opposto: quello che vorrebbe il terzo creditore in incolpevole ignoranza per la sola circostanza che l'Agenzia non abbia adempiuto agli obblighi informativi imposti dal richiamato comma 206 dell'art. 1; automatismo che, sebbene ridondante a favore del creditore, risulterebbe - in forza delle argomentazioni che precedono - a sua volta di discutibile ragionevolezza.». 4. Sula base di tale quadro di riferimento, il Tribunale ha indicato le molteplici ragioni da cui si è fatta discendere la prova che la società ricorrente fosse chiaramente a conoscenza del procedimento di prevenzione patrimoniale (cfr., pag. 12 del provvedimento impugnato). Sul punto il ricorso è del tutto silente. Ne consegue che anche in relazione alla quota parte del bene di [OSCURATO:PERSONA], il termine per la proposizione della domanda di ammissione del credito decorreva dalla pronunzia del dispositivo della sentenza n. 41834 della Quinta sezione penale della Corte di cassazione, e cioè dal 5 ottobre 2021; dunque la domanda, depositata il 5 aprile 2022, fu tardivamente proposta, oltre i cento ottanta giorni previsti dalla legge 5. Sono inammissibili il secondo e il terzo motivo, che possono essere valutati congiuntamente. Si tratta di motivi il cui assunto costitutivo è dato dalla prospettazione o di facoltà che la società ricorrente avrebbe potuto esercitare - istanze tardive- ovvero di vizi del procedimento in tema di ammissione del credito. Si tratta di doglianze che, da una parte, non sono state dedotte davanti al Tribunale, e, dall'altra, che al più possono rilevare per una richiesta di remissione in termini. 6. Il quarto motivo è assorbito da quanto esposto in relazione al primo. •) 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremil