CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02686/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Firenze, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 1 6 aprile 2014 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l’ordinanza in data 4 aprile 2014 del G.i.p. del Tribunale di Siena che aveva convalidato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337, 61 n. 5, 582, 81 cpv cod. pen., commessi in Agro di Asciano il 2 aprile 2014. 2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per travisamento della prova e difetto di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, non potendosi escludere l’uso personale di 20 grammi di cocaina, e in relazione alle esigenze cautelari considerato che era regolarmente residente da lunghissimo tempo nel territorio dello Stato, che prestava regolare attività lavorativa, che il pericolo di reiterazione era stato ritenuto in modo aprioristico e in assenza di elementi probatori, tanto più che erano residuati dei dubbi sulla configurazione delle lesioni. Lamenta ancora che non era stata motivata l’inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive, dopo che si era dichiarato disponibile all’applicazione del braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, tempestivamente proposto ma trasmesso a questa Corte solo il 28 ottobre 2025, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta agli atti che il G.u.p. del Tribunale di Siena ha definito il procedimento con sentenza in data 4 dicembre 2014, irrevocabile il 3 aprile 2015, di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti nella misura di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 6.000 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. Atteso che il ricorrente è stato scarcerato per questo fatto, non residua un concreto interesse alla decisione del ricorso a distanza di oltre dieci anni. E’ pacifico in giurisprudenza che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame di misura cautelare con riferimento ai profili della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela, quando sia intervenuta una sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti,non sussistendo più i presupposti per la riparazione da ingiusta detenzione (Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, Campioto, Rv. 200649-01 e Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman, Rv. 236055 – 01). Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, perché P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso