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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 25927/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto che il motivo unico dedotto in ordine alla integrazione del reato di cui all'art. 335 cod. pen., che non sarebbe configurabile nel caso di sequestro amministrativo finalizzato ad impedire la circolazione stradale del veicolo, integrandosi solo l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma 4, d.lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285, (Sez.

U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248721), è manifestamente infondato oltre che generico perché reiterativo di una questione già adeguatamente respinta da parte della Corte di appello di Palermo; rilevato che è stato correttamente evidenziato che il principio di specialità può trovare applicazione nel solo caso in cui la sottrazione del veicolo risulti finalizzata ad agevolarne la circolazione stradale, ma non anche nei casi in cui - come nella fattispecie in esame - non risulti che il veicolo sottratto abbia circolato, potendo la sottrazione dello stesso essere avvenuta anche per altre finalità (ad es. smontaggio del veicolo, con vendita dei suoi componenti), essendo del tutto carenti gli elementi di fatto richiesti per l'integrazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, co. 4, C.d.S. che riguarda solo la circolazione abusiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto che il motivo unico dedotto in ordine alla integrazione del reato di cui all'art. 335 cod. pen., che non sarebbe configurabile nel caso di sequestro amministrativo finalizzato ad impedire la circolazione stradale del veicolo, integrandosi solo l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma 4, d.lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285, (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248721), è manifestamente infondato oltre che generico perché reiterativo di una questione già adeguatamente respinta da parte della Corte di appello di Palermo; rilevato che è stato correttamente evidenziato che il principio di specialità può trovare applicazione nel solo caso in cui la sottrazione del veicolo risulti finalizzata ad agevolarne la circolazione stradale, ma non anche nei casi in cui - come nella fattispecie in esame - non risulti che il veicolo sottratto abbia circolato, potendo la sottrazione dello stesso essere avvenuta anche per altre finalità (ad es. smontaggio del veicolo, con vendita dei suoi componenti), essendo del tutto carenti gli elementi di fatto richiesti per l'integrazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, co. 4, C.d.S. che riguarda solo la circolazione abusiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 25927/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris