CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 38281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] lir Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non supera i vaglio di ammissibilità per la sua aspecificità e, comunque, per la manifest infondatezza perché fondato su una errata interpretazione delle norme, soslanziali e processuali, in materia di continuazione. 2. Il giudice dell'esecuzione investito di una istanza tesa d otenere il riconoscimento del vincolo della continuazione a mente dell'art. 671 od. proc. pen. può pronunciare decreto di inammissibilità non solo nel caso in cui Nirichiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di leggel na anche quando costituisca, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. pro. pn ., mera riproposizione di una richiesta già rigettata, perché basata sui medesimi elementi. Il principio del ne bis in idem, d'altra parte, permea l'interò orcinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e dell decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il rItHo ci principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma dell'art. 12 preleggi, comrna 2, ‘( 1t. Céuu) E', inoltre, principio consolidato quello secondo il quale la pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione " preclude la riproposizione della richiesta, quand'anche limitata ad lcur'i soltanto dei reati considerati dalla pronuncia (Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011,R,r. 249913 0-<7 - 01. Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284242 - 01). 2 L'ordinanza impugnata, in conformità ai rammentati principi, ha nservato che l'istanza avanzata nel presente procedimento h‘non poteva essere ccnsiderata ammissibile perché costituiva mera riproposizione di altra precedentemente /Sregettata in esito a diverso procedimento promosso ex art. 671 cFod. proc. pen. e definito con ordinanza irrevocabile del 21 dicembre 2022. Il ricorrente ha del tutto ignorato questo punto, pure decisio ai fini della decisione sfavorevole limitandosi ad evidenziare le novità effeti ivamente intervenute rispetto alla domanda di continuazione rigettata in sed cognitiva. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità chal ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese prol:essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziOne clla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favOre d( lla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca!sa delle ammende. Così deciso, in Rom