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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1942

Cassazione n. 18506/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1942 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza da questi formulata di liberazione condizionale; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con il quale è lamentata l'assenza e, comunque, la erronea motivazione in punto di ritenuto mancato ravvedimento del condannato - è a-specifico, oltre che reiterativo di analoghe argometazioni già superate dal provvedimento impugnato; rilevato, invero, che a ragione della decisione, il Tribunale, pur dando atto del lineare comportamento del condannato, rispettoso delle prescrizioni nascenti dalla misura alternativa in corso (differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare), ha ritenuto che questi non avesse ancora raggiunto il grado di ravvedimento necessario al beneficio invocato, in assenza di elementi positivi che dimostrassero il definitivo superamento delle passate scelte altamente devianti e il suo effettivo impegno anche in funzione riparativa; rilevato che sotto il primo profilo ha ritenuto che non avesse rilievo l'avvenuto "perdono" da parte della figlia del reato di omicidio commesso, mentre sotto il secondo profilo ha rimarcato l'inadempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato e l'assenza di allegazione della impossibilità di adempiere; ritenuto che, a cospetto di tali argomentazioni non manifestamente illogiche, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1942 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza da questi formulata di liberazione condizionale; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con il quale è lamentata l'assenza e, comunque, la erronea motivazione in punto di ritenuto mancato ravvedimento del condannato - è a-specifico, oltre che reiterativo di analoghe argometazioni già superate dal provvedimento impugnato; rilevato, invero, che a ragione della decisione, il Tribunale, pur dando atto del lineare comportamento del condannato, rispettoso delle prescrizioni nascenti dalla misura alternativa in corso (differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare), ha ritenuto che questi non avesse ancora raggiunto il grado di ravvedimento necessario al beneficio invocato, in assenza di elementi positivi che dimostrassero il definitivo superamento delle passate scelte altamente devianti e il suo effettivo impegno anche in funzione riparativa; rilevato che sotto il primo profilo ha ritenuto che non avesse rilievo l'avvenuto "perdono" da parte della figlia del reato di omicidio commesso, mentre sotto il secondo profilo ha rimarcato l'inadempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato e l'assenza di allegazione della impossibilità di adempiere; ritenuto che, a cospetto di tali argomentazioni non manifestamente illogiche, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 18506/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris