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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2025

ECLI:EU:T:2025:893
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0406_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Consorzio di Tutela della Denominazione di [OSCURATO:PERSONA] «Prosecco» (Prisecco) (causa T‑406/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo PriSecco – DOP anteriore “Prosecco” – Motivo di nullità relativa – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 – Concetto di “evocazione” di una DOP

1. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Vino – Designazione e presentazione dei vini – Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette – Tutela – Usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione protetta – Evocazione di un nome protetto – Concetto – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, b)] (v. punti 38‑42)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale – Marchio denominativo PriSecco – Denominazione di origine Prosecco [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, b); regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 53, § 1, c)] (v. punti 43, 45‑49)

3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Modifica dei termini della controversia quale portata dinanzi alla commissione di ricorso – Inammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 50) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consorzio di Tutela della Denominazione di [OSCURATO:PERSONA] «Prosecco». 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0406_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Consorzio di Tutela della Denominazione di [OSCURATO:PERSONA] «Prosecco» (Prisecco) (causa T‑406/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo PriSecco – DOP anteriore “Prosecco” – Motivo di nullità relativa – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 – Concetto di “evocazione” di una DOP 1. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Vino – Designazione e presentazione dei vini – Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette – Tutela – Usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione protetta – Evocazione di un nome protetto – Concetto – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, b)] (v. punti 38‑42) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale – Marchio denominativo PriSecco – Denominazione di origine Prosecco [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, b); regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 53, § 1, c)] (v. punti 43, 45‑49) 3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Modifica dei termini della controversia quale portata dinanzi alla commissione di ricorso – Inammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 50) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consorzio di Tutela della Denominazione di [OSCURATO:PERSONA] «Prosecco». 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.