CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10597/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa,in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legeNumero registro generale 3139/2022Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 10597/2026Data pubblicazione 21/04/2026dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 448 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 luglio 2021 (R.G.N.704/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 29gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diVenezia ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.di [OSCURATO:PERSONA] C. contro la pronuncia del Tribunale di Vicenza,che ha rigettato l’eccezione di prescrizione dei crediti contributiviportati da quattro avvisi di addebito «asseritamente non notificati»(pagina 2 della pronuncia d’appello).A fondamento della decisione la Corte territoriale ha osservato,anzitutto, che gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificatientro il termine di prescrizione, come emerge dalla documentazioneprodotta dall’[OSCURATO:PERSONA] e solo genericamente disconosciutadall’appellante nella sua conformità all’originale.In secondo luogo, è inammissibile, in quanto nuova, l’eccezionesulla mancata sottoscrizione digitale dell’intimazione prodottadall’agente della riscossione.La prescrizione, infine, è stata validamente interrotta dallanotificazione di due ulteriori intimazioni di pagamento, anche a volerprescindere dalla «valenza interruttiva delle istanze di rateizzazione»(pagina 10 della pronuncia d’appello).2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre, con seimotivi, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.3.– L’INPS e ADER Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] replicano condistinti controricorsi.- 2 -Numero registro generale 3139/2022Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 10597/2026Data pubblicazione 21/04/20264.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per aver pretermessoil tempestivo ed esplicito disconoscimento delle scritture e dellesottoscrizioni «poste sulle relate di notifica, prodotte in fotocopia dagliEnti, in ordine agli avvisi di addebito e alle intimazioni di pagamento»(pagina 25 del ricorso per cassazione), con conseguente violazionedegli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ.2.– Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.), la ricorrente deduce l’omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioniposte sui referti di notifica, disconoscimento cui non avrebbe fattoséguito alcuna istanza di verificazione.3.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente imputa alla sentenza d’appello di avere ritenutorituale la notifica dell’intimazione n. 12420169005761525/000,effettuata via PEC dall’agente della riscossione avvalendosi di indirizzinon inseriti nel pubblico registro IPA, e di aver così violato l’art. 3-bisdella legge 21 gennaio 1994, n. 53.4.– Con la quarta censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, peromessa pronuncia sull’inesistenza della notificazione dell’intimazione dipagamento, effettuata via PEC dall’agente della riscossione eproveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco IPA.5.– Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente critica la sentenza d’appello per aver attribuito- 3 -Numero registro generale 3139/2022Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 10597/2026Data pubblicazione 21/04/2026efficacia interruttiva della prescrizione all’istanza di pagamento ratealee ai pagamenti eseguiti, in contrasto con l’art. 2944 cod. civ.6.– Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente lamenta, infine, l’omessa pronuncia sull’eccezione diprescrizione sollevata riguardo ai crediti recati dai quattro avvisi diaddebito di cui si discute in causa.7.– Si deve preliminarmente rilevare che, in tema di riscossionecoattiva delle entrate, anche extratributarie, mediante ruolo, l’art. 12,comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale.La disciplina richiamata, introdotta dall’art. 3-bis, comma 1, deldecreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e poi modificata e ampliatadall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110,plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione che, per la suanatura dinamica, può assumere una diversa configurazione, anche pereffetto di una norma sopravvenuta, fino al momento della decisione(Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).La normativa in esame trova applicazione nei processi pendenti,poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediatarispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata,e vale a dirimere anche l’odierno giudizio, in quanto cesserà di avereeffetto soltanto a decorrere dal primo gennaio 2027. In tal sensodispone l’art. 241, comma 1, lettera c, del Testo unico allegato aldecreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, decreto legislativo che all’art.91, comma 5, ha dettato la nuova disciplina “a regime”, applicabileproprio a far data dal gennaio 2027.Le disposizioni citate postulano, anche nel giudizio di legittimità, ladimostrazione dell’interesse ad agire, secondo i tratti tipizzati dallegislatore con una scelta discrezionale già esaminata dalla Corte- 4 -Numero registro generale 3139/2022Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 10597/2026Data pubblicazione 21/04/2026costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate(sentenza n. 190 del 2023).La dimostrazione dell’interesse ad agire, nella presente sede,dev’essere offerta mediante il deposito della documentazione di cuiall’art. 372 cod. proc. civ. fino all’udienza di discussione (primadell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, quandosiano indispensabili accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass.,sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595).8.– Le questioni attinenti all’interesse ad agire investonopresupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo edesulano dall’àmbito del giudicato implicito, in quanto danno àdito a viziinsanabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dall’esistenza di unaspecifica statuizione del giudice di merito e dalla mancataimpugnazione al riguardo (Cass., S.U., 29 agosto 2025, n. 24172).Con precipuo riferimento all’ammissibilità della tutelagiurisdizionale anticipata, questa Corte ha puntualizzato che «Lapregnanza assiologica delle norme processuali violate, capaci diincidere sulla validità stessa del procedimento, impone il potere-doveredel giudice di rilevare d’ufficio il vizio processuale insanabile chetrascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato» (Cass.,sez. V, 25 settembre 2025, n. 26159, punto 6.6. dei Motivi di diritto).9.– Alla stregua di tali princìpi, ribaditi anche di recente (fra lemolte, Cass., sez. lav., 31 marzo 2026, n. 7763, e 4 marzo 2026, n.4840), occorre scrutinare l’odierno ricorso.9.1.– La parte ricorrente espone di avere richiesto un estratto diruolo a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e di aver così appreso lanotizia dell’esistenza di quattro avvisi di addebito (pagina 4 del ricorsoper cassazione).La parte ricorrente ha impugnato l’estratto di ruolo ricevuto il 23gennaio 2017, unitamente agli avvisi di addebito in esso enumerati,allegando l’inesistenza della relativa notificazione.- 5 -Numero registro generale 3139/2022Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 10597/2026Data pubblicazione 21/04/20269.2.– Sulla sussistenza dell’interesse ad agire nessuna statuizioneesplicita è stata resa nei gradi di merito e, pertanto, nessun giudicatosi frappone al rilievo officioso.In questa sede, inoltre, la parte ricorrente non ha allegato alcunadelle fattispecie che, in forza dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602 del 1973, ratione temporis applicabile, devono sorreggerel’interesse ad agire.10.– Ne consegue che la sentenza d’appello va cassata senza rinvio(art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.), in quanto l’azione dell’odiernaricorrente non poteva esser proposta, in mancanza dell’imprescindibileinteresse ad agire.11.– Le spese dell’intero processo possono essere integralmentecompensate, in ragione delle sopravvenienze normative e delsuccessivo intervento chiarificatore di questa Corte sulle questionicontroverse. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata, perché la causa non poteva essere proposta per carenzad’interesse ad agire; compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 29 gennaio 2026.La Presidente- 6 -