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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32056/2026

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ato il 20/02/1986 avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624-bis, 625, n. 2), 99, comma 2, nn. 1) e 2), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Se.»one .P, :--q"e" 27 AGI 026 IZIARIO L'ASSISTENTE ,ste Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 20/02/1986 avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624-bis, 625, n. 2), 99, comma 2, nn. 1) e 2), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Se.»one .P, :--q"e" 27 AGI 026 IZIARIO L'ASSISTENTE ,ste Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 32056/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris